Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 8 - 30 aprile 1906

216 RIVISTA POPOLARE non si presenti, il giudice nomina d' ufficio il secondo perito; s' intende che questa nomina sarà revocata quando si presenti il perito scelto dagli imputati. Per altre innovazioni, il lettore studioso di diritto potrà vedere gli art. 413, 415 a 452 (1): ma il lettore che non s'intende troppo nè d'articoli nè di codici e pel quale è) in ispecie, redatta questa brevissima rassegna del progetto, sorge a domandarmi : - Ma, insomma, con la nuova procedura si verrebbero ad climin1:lre gli scandali di certi periti e di certe perizie? Si avrebbero sempre i dibattili peritali nei pubblici dibattimenti? E qui sorge la questione, molto gravemente dibattuta, sul collegio peritale unico: questione che forma uno dei postulati della Scuola italiana. Con la doppia perizia di accusa e di difesa « se « non per lo spirito della legge - scrive Ferri - « certo per lo spirito onde Gn d'ora s'ispirò il giu- « dizio penale, si dà uno spettacolo di un dualismo « degenerante spesso in diatribe personali o ad ogni cc modo non atto ad accrescere la ficucia del pubcc blico nei giudizi penali. Certo il dissenso scienti- << fico, specialmente nei casi più controversi e non cc ancora beh definiti in psichiatria o d'altro non « si può evitare ed è anzi utile che vi sia: ma esso cc deve esistere solo nello studio preparatorio della cc perizia, non nel voto stesso dei periti. Unico, cc quindi, dovrebbe essere il collegio dei periti, scelti cc fra i medici, aventi diploma ed istruzione speciale cc di periti medico-legali , ed unico ,.il loro voto, da cc presentarsi ai giudici istruttori e di merito, come cc risultato concorde dei loro studi o da dehnirsi cc preventivamente, da una commissione scientifica cc superiore che nel caso di controversie non con- « ciliabili fra i periti stessi, come si pratica in cc Germania, Austria e Russia. Voto, che dovrebbe cc essere obbligatorio per i giudici, almeno nelle « sue parti tecniche e sostanziali, ma sul quale tutcc tavia essi dovrebbero avere diritto di chiedere cc schiarimenti e dimostrazioni ulteriori, che sarebcc bero dati dal presidente del collegio peri tale, in « nome collettivo (2) ». La facoltà medica dell' Università di Roma, nella seduta del 20 giugno scorso, su proposta Baccelli, proponeva che di fronte al doloro o spettacolo offerto dalla discussione dei periti di accusa e di ctifesa nei procedimenti penali , per la difesa della scienza e della giustizia, l'istituzione di un collegio peritale unico tanto per l'accusa quanto per la difesa e invitava ad un'azione concorde tutte le facoltà del regno. Dall'altra parte si dice che elevando un parere scientifìco o professionale a sentenza obbligatoria pel giudice si distruggono i poteri del giudice stesso. Si paghino 1allo Stato - osserva il Conti - dovutamente i periti di pubblica accusa, i periti di ufficio , i peri ti per la difesa del povero , sì da far concorrenza ai peri ti di difesa del ricco. E non si vedrà più trionfare l'accusato dovizioso mediante la dottrina e la eloquenza dei proprii illustri periti contro il misero perito del pubblico ministero ..... con tL1tte le ragioni dal canto suo. E cesseranno molti degli inconvenienti attuali (3). A me pare che gl' inconvenienti attuali non po- (1) Per queste innovazioni e per le altre, .:omprese quelle accenate nel presente articolo, in fatto di esame con criterio scientitico-critico e giuridico il lettore potrà tenere dietro alle Riviste, quali: Scuola positiva, Rivisia penale, Giurispruden1a pe11ale, Giusti 1 ia pe,iale, Cassa 1io11e 1111ica. (2) E. Ferri, op. cit., p. 773-774 e v. bibliografia in nota di p. 773· (3) V Conti, loc. cit. tranno eliminarsi che a mezzo del collegio peritale unico. Poichè, che cosa accade oggidì? Quando un perito ha parlato e discusso, magari per un giorno intero, per affermare bianco su una questione fondamentale, p. es., di psichiatria, allo scopo di convincere i giurati della irresponsabilita del proprio raccomandato, il giorno appresso si alza l'altro pèrito e parla e argomenta per affermare nero sulla stessa questione fondamentale· I giudici uniscono per essere i periti dei periti, per dirla con una frase ormai usata , e possono anche non tenere conto affatto delle perizie stesse, come a vv•iene non poche volte in gravi processi di Assise (r), perchè manca la necessaria istruzione tecnica per comprendere ciò che sostengono. i medici-legali, che, fra l'altro, sono oggi anche 1 meno creduti, perchè si arriva senz'altro a dire che ormai ogni delitto niaggiore si scusa colla paz:r.ia. Ma che devono capire i giudici, che mancano di una speciale istruzione, di follia lucida, di psicastenia, di mon~psicosi appettiva, di autosuggestione psicopatologica, di scariche psicomotorie, di autosuggestioni paralogiche e parabilogiche, di incoercibilità psichiche et similia r Dal che emerge la necessità razionale del collegio peri tale unico. La revisione e la riparazione degli errori giudiziari È noto che la revisione del processo è ammessa anche dal codice vigente, giusta gli art. 688, 689 e 690, nei seguenti tre casi : a) quando due persone sieno condannate per uno stesso delitto colle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, della reclusione o. detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni, con due sentenze che non possano conciliarsi e siano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato ; b) quando, dopo una condanna per omicidio? si accerti l'esistenza in vita della persona, la cui supposta morte aveva dato luogo alla condanna; c) -quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che deposero nella causa siano convinti di falsa testimonianza. La revisione, come appare dal testo della legge, è ammessa solo nei casi di condanna, mantenendosi il divieto quandJ trartisi di assoluzione. <?n ammettono la revisione in tal caso autorevoli scrlt· tori, come l'Ambrosoli, il Grippa, il Saluto, Casorati e il Mittermaier l'approva solo in via d'ecce• zione. Si hanno, però, non meno autorevoli scrittori che patrocinano il sistema della revisione anche per i giudicati assolutorii. . Il Maino (2) fin dal 1884 riteneva che sull'ese_mp1.o del codice austriaco (§ 358 e segg.) fosse sanc1 to 11 principio della revisione delle sentenze d' a~solu-:- zione. Così il Lucchini, sempre sulle traccie dei codici di procedura austriaca e ge~~1anica, sostie1_1e che dovremmo consentire la rev1s10ne « tanto 111 caso di condanna, quanto in caso di proscioglimento. In entrambi i casi, dovrebbe ammettersi: 1. 0 per falsità in atti o in testimonianza o in perizia; 2. 0 per corruzione di giudice. In caso di condanna: r.0 per nuovi fatti intiuenti sul merito del giudiz,io; 2. 0 per incompatibilità di giudicati. In caso di proscioglimento: per confessione di reità dell'imputato prosciolto (3). (r) Cfr. mia recensione in Riv. dir. pen., Pisa, 1903, pa gina 331. ( 1) Della revisione dei processi penali, A rch. di prich. r 884, V, fase. 2, pag. 261. (2) Lucchini, op. cit. pag. 109.

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