Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 8 - 30 aprile 1906

.. RIVISTA POPOLARE 215 corso regolare obbligatorio per i nuovi alunni del1' amministrazione, iniziato il 1° aprile 1903 ( 1). Si ha, inoltre, ·nella libera università di Ferrara una pubblica Scuola di polizia scientifica: bella iniziativa che ha incontrato molte simpatie (2). Non siamo, dunque, rimasti addietro per ciò che riguarda la Polizia scientifica, la quale, anzi, è scienza italiana (3), non una scienza francese, come credette di poter asserire il Niceforo « la police scientifique est et reste una science française (4) ». La polizia scientifica è venuta ormai , da noi, a fare parte dello Stato; e l'Amministrazione della P. S. ha già accolto i nuovi sistemi scientifici di polizia , coll' introduzione di una nuova « Cartella biografica pei pregiudicati», fin dal 1-1-190+ Istruttoria L'istruttoria, opera di scandaglio aHidata al giudice istruttore o al pretore per delegazione del primo, è segreta o palese, secondo il Progetto, in rapido esame_? Nè l' una nè l' altra. E' noto che secondo il codice vigente l'istruttoria è segreta, e cioè, l'istruzione del processo si compie senza la difesa dell' imputato, la quale è ammessa alla visione dell' incartamento solo a istruttoria chiusa. Dalla maggior parte degli scrittori non positivisti si è preparata nella dottrina l' abolizione di . tale sistema. L' istruttoria segreta - osserva il già citato J,àbricius - è il frutto di tempi fortunatamente lontani e di un' orientazione del pensiero giuridico ora completamente dibellato. L' imputato per quei tempi e per quel pensiero era un reo, da cui dovevasi soltanto e ad ogni costo avere la confessione come sanzione di una convenzione fatta apriorishcamente, all' infuori d'ogni prova: per i tempi cd il pensiero moderni la prova è tutto, e l' imputato deve essere messo in grado di discuterla fin dal primo momento che il giudice muove a raccoglierla. U giudice istruttore, continua l'egregio pubblicista, per quanto equo ed imparz~ale egli sia, nella continua preoccupazione di scoprire il reo e di chiarire il voto, finisce con l' avere a scopo della sua indagine piuttosto la reità che la verità. Il pr~concetto lo assisterà fino al punto da dare alle disposizioni testimoniali che egli raccoglie, senza alcuna premeditata intenzione di falsarle, una intonazione particolare capace di renderle comunque non ripugnanti alla tesi dell' accusa. Dall' altra parte stanno i sostenitori del vigente sistema, come il prof. Conti, per citarne uno, il quale ritiene che <e l'istruzione debba essere necessariamente segreta, senza oralità !.1è contradditorio: ammessi tuttavia i dovuti temperamenti. Giacchè le parti troppo facilmente trascendono: e l'imputato, in ispecie, tanto più se a cognizione degli atti, può rendersi pericoloso inciampo, od anche assolu- (1) Per l'ampio resoconto di questo corso, V. Ottolenghi- /1 corso di poli{ia scientifica, Roma, Cecchini 1903; G. Casti - Il corso di poli 1ia scientifica, Roma, Cecchini , 1 ~103; G. Casti - Il materiale del corso e il gabinetto di poli{ia scientifica) Roma, Cecchini, 1903; cfr. B. Franchi in << Scuola positiva », , 90 3, n, , 2 . (2) Per questa scuola, V. G. Pacinotti - Una scuola di poli 1ia scientifica nell'Università di Ferrara, in Riv. di diritto pen., 1904, n. (10, 11, 12). (3) V. Ottolenghi-La Poli{ia scientifica in Italia-« Scuola positiva ll - 1903, 11. (s, 6). (4) V. iceforo-Lignes ginérales d'un programme nouveau pour l' idute et l' ensegneiment de la l< Criminalogie », in « Scuola positiva n, 1903, n. (1, 2) e n. (3, 4). tamente impedire la scoperta della verità (r). E in ciò egli si trova d' accordo con la massima parte degli scrittori positivisti, specialmente col Garofalo (2), i quali negano la completa pubblicità nel periodo istruttorio (3). Secondo il modestissimo mio avviso l'istruttoria deve essere palese, senza eccezioni , quale addotta la Francia dalla legge 7 dicembre 1897 e l'Inghilterra da sempre. La verità non deve nè può avere segreti. E' un errore e un pregiudizio rit~nere che la pubblicità degli atti possa essere d' inciampo alla scoverta della verità e della giustizia. L' istruttoria palese rafforza il sentimento della responsabilità nel giudice e la sua autorità n' è accresciuta. La giustizia ha bisogno di luce e dal contradditorio scaturisce la verità. Il nostro legislatore, come altre volte ha fatto, ha preso una via di mezzo, onde n'esce un sistema d' istruttoria che non sa nè di sale nè di pepe. Secondo il progetto il giudice, nell'arto del primo interrogatorio, invita l'imputato a scegliere un difensore, il quale ha diritto di assistere alle ispezioni e agli accertamenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricogi1izioni, salvo il caso in cui, per ci reo stanze di tempo o di luogo o per altro impedimento, il giudice procede all'atto senza « tale J01-malità >>. Richiamo l'attenzione del lettore sul« formalita >J; segno evidente che le concessioni fatte non sono riconosciute qLiale intangibile diritto dell'imputato. La Commissione esaminatrice veda un pò; o lasci stare le cose come sono, o, per lo meno, elimini l'art. 201, ove si stabilisce per l'appunto che il giudice può anche procedere, in certi casi, agli atti sovra indicati, senza l'intervento della difesa. Periti E noto che i periti s' impongono per necessità anche nel procedimento penale, quali pcrso_ne i:t!- lissime e talvolta indispensabili per una g1ust1zia serena e scrupolosa, nei casi in cui l'esame di certe circostanze o condiz.ioni richiede speciali cognizioni o abilità tecniche. Trovare la regola delle perizie nel gi L1dizio penale è una delle questioni più gravi che si presentano in materia di procedura. Il Progetto ha presentato alcune innovazioni di non molta importanza, quali sono indicate dagli art. 213, 2q e 215, dove è disposto che le perizie medico-chirurgiche, le chimiche e ogni altra di carattere tecnico-scientifico sieno affidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizio della medicina e chirurgia, della chimica o di altra speciale disciplina; e se, trartisi di perizie psichiatriche, sicno a!hdate a medici particolarmenle versati in questa disciplina o in quelle di medicina legale, o di scienze affini, o ai medici direttori o assistenti dei pubblici manicomii. (Non avviene forse anche oggi, in pratica?) La nomina del perito è notihcata, fuori dei casi urgenti, agli imputati, i quali, a loro volta, nominano i proprii periti: nei reati di competenza del pretore, o nei casi di facilità di prova o tenuità del reato e anche in ogni altra ipote i semprechè vi sia urgenza, si procede alla perizia con un solo perito, nominato d 11 giudice e se l'autore del reato è ignoto o gl' imfLttati non scelgano alcun perito o non anticipano le spese, ovvero il perito scelto (1) V. Conti, op. cit. e Riv. pen. gennaio 1895.-L' Ì11ter1Je:1todella difesa nel/' istruttoria. (2) V. Garofalo - J)el co11traddito1·io nella isll'u 1 ione. - « Scuola posi ti va ii, 3 1 agosto 189 1. (3) Cfr. Ferri, op. cit. pag. 775.

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