Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 7 - 15 aprile 1906

RIVISTA POPOLARE 185 dal reato , del giudice, delle parti e dei Jifonsori, gdeli atti processuali in genere) ; 2. 0 ) Procedimento: (Deg:i atti prclim i nari al procedimento, della specie di procedimento, della libertà personale dell'imputato, dei rimedii giuridici nel procedimento); 3.0 ) Giudizio: (Degli atti prelimjnari al dibattimento, del dibattimento, del giudizio in contumacia, dei rimedii giuridici nel gi 11dizio); 4-0 ) Esecuzione: (Dell'esecuzione penale, della esecuzione civile , del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati, dei rapporti giurisdizionali fra le autorità italiane e straniere, degl'i ncidenti .di esecuzione). Non intendo seguire passo passo le disposizioni ricordate; ma soltanto richiamare l'attenzione su alcune innovazioni, che più da vicino possono in-: teressare il pubblico e farlo senza criterio giuridico, non consentito dall'indole della Rivista. · La tripartizione della competenza Non è ·un'innovazione; nè si poteva innovare su tale materia·, imperante l'ordinamento giudiziario vigente; ma non è fuori luogo darne un cenno, per le conchiusioni a cui giungerò. Il Progetto mantiene la tripartizione della competenza (pretori, tribunali e corri di assise), secondo il prevalente concetto d'una delinquenza minima media e massima, desunta dalla gravità della pena. « Senonchè - qui osserva Ugo Conti ( r) nella sLia Relazione fatta, come professore di diritto e procedura penale, alla facoltà giuridica dell'Università di Cagliari sui Principii della famosa Commissione costituita nel '98 - « appare forse criterio più gecc nerale e preciso la stessa natura fondamentale del cc fatto: d_elitto o contravvenzione; aggressione, or- <c dinariamentè, intenzionale, al diritto, o semplice <e disobbedienza a una legge di prevenzione ..... cc Dall' un lato i delitti , tutti i delitti ; ossia la cc delinquenza vera che esige nei giudici particolari cc giuridico-psicologiche, e porta a irrogazione di cc pene propriamente dette, o provvedimenti corre- << lativi importanti. E dall'altro lato le contravvencc zioni, previste dal Codice penale o da leggi speciali: « o una materia di semplice polizia, che esige di <e regola solo cognizioni giuridiche pel giudizio e cc sanzioni d'infima penalità ..... Pei delitti il tricc bunale: composto di giudici esclusivamente cri- <c minalisti. Per le contravvenzioni , il pretore; il cc quale, con l'attuale carriera giudiziaria, potrebbe <e poi successivamente promuoversi giudice civile, o cc (secondo le attitudini dimostrate in ispecie nelle <e delegategli istruttorie penali) promuoversi invece <e giudice criminale >>. La distinzione della magistratura penale da quella civile è uno dei postulati fondamentali della scuola penale posìtiva _(2) ed è pure sostenuto da valorosi autori non positivisti (3). Giova rammentare che tale concetto fu altresì confermato nella discussione del bilancio di Grazia e Giustizia al Senato, nell' anno testè decorso, dal 'Tassi che raccomandò la specializzazione delle carriere nella magistratura al Gne di elevare il valore dei giudici istruttori e dei funzionari del Pubblico Ministero. Ma fin che non si ha il coraggio di riformare , 1) U. Conti , La nuova procedu,·a crinzi~zale italia11a - Pisa, Padni, 1903; cfr. << Scuola positiva >l 1903, n. 9. (2) V. Garofalo: Ciò elle dovrebbe essere un giuditio pe 11,1le, nell'J\rch. di psich., lll; Ferri, Soc. Crirn., p. i':11. . (:_~) V. Mortara: Lo stato moderno e la giustir_ia - Torino 1885 c.: altri in,li,;aLi Jal Ferri , in nota pag. i:S2 Jc::11:i Soc. Crim. rac.li~al!nent_c la m_ag~str~t_ura, è inutile parlare di specializzaz10ne, d1 g1ud1ci criminalisti da una parte e civilisti dall'altra, quando gli ordinamènti vi o-enti permettono che un magistrato il quale dopo e~sere stato per tutta .la sna vita nelle regie procure sia promosso Consigliere di Cassazione civile, come accadde al povero Camerana, che si suicidò a Torino il_ r_. 0 ~uglio dcll' anno scorso. Anzi, il Corriere giudi:pano volle trovare la causa del triste proposito da parte dell'altissimo magistrato nella promozione avuta! Sia o non sia; ad ogni modo da questa promozione può .vedersi il criterio logico che auida ali ordinamenti giudiziari vigenti. 0 0 . Il Progetto, dunque, ba variato soltanto il grado di competenza d'ogni singola ripartizione, aumen- ~ando di molto la competenza del pretore, il quale n1 sostanza, verrebbe ad essere il nostro giudice ordinario. · Il pretore Il pr~tore, _pel C<_)d_i~atetùale, _è noto che giudica solo de1 reati pu111bili col massimo di tre mesi di reclusione o detenzione o mille lire di multa· con le nuov~ disp?sizio~1~ sar~bbero di competenz~ del pretore i reati per 1 quali la legge stabilisce una pena rest!"ittiv~ della li_bertà personale non superiore nel niass11no ai tre anm, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila eccetto che leggi speciali stabiliscano altra competeI1za (articolo 14). . Dal _valor~so collaboratore della Tribuna, Fabl"iczus, s1 son fatte e da altri potranno farsi obbiezioni su tale allargamento di competenza. I pretori sono troppo giovani, si dice. E' il solito pregiudizio, secondo me, che prevale per cui l'età verrebbe ad essere l'indice della ma~ turità d'intelligenza; pregiudizio che ben volentieri - vedo oggi abbandonato dal legislatore. Un pretore ha, su per giù, l'età dai 27 ai 30 anni; e~li é st~to ~ià uditore giudiziario, vice-pretore, aggmnto .11 tribunale_ per_ qualche anno; e se, dopo tutto c10, a 30 anni e sia pure anche a 27, non ha ancora una cognizione della maggior parte dei reati, n?n saprei davvero quale potrà esserne la sua noz10ne a1 40 o 45. Il limite d'età per l'esercizio delle facoltà intellettuali è su tutta la linea un pregiudizio condannevole. Sono preziosissimi elementi dell'amministrazione della giustizia lo zelo, la buona fede, la vivacità d_'intelletto, l'alacrità, l'attività proprie dell'età giovanile. La maturità dell'intelligenza, la vastità del sapere, le moltissime volte, precorrono l'età, condannando l'usato pregiudizio e confermando, invece, come diceva Cicerone, virtutis esse, quam aetatis, cursum celeriorem. Si vorrebbe mantenere lo stesso criterio che continua a essere sancito nell'art. +o dello Statuto del regno, ov' è stabilito che nessuno può essere ammesso alla Camera se non ha compiuta l'età di trent'anni, come che solo a questa età si potesse avere l'intelligenza sufficiente per comprendere ciò che dicono i Ministri o essere anche, senz' altro, Ministri! Talchè, in Italia, il Pitt non avrebbe potuto essere deputato a 20 anni, Cancelliere a 23 e Presidente del Consiglio a 24; il Fox divenire Ministro a 2·1; Canning della stessa età; Roberto Peel sottosegretario per l'Irlanda a 22; Palmerston, Derby e Gladstone, per non citarne più altri, occupare, giovanissimi, le più alte cariche dello Stato. Penso e dico che, per ciò, il Progetto ben dispone allargando la competenza del pretore; si potrà, rnagari, se si vuole, fare qualche obbiezione su tale allargamento in rapporto al vigenle ordì-

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