Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 5 - 15 marzo 1906

138 RIVISTA POPOLARE dei padroni che dello Stato, per integrare i versamenti o ntl!nute individuali degli operai, non sono stati discussi. Fra gli avversari dell' obbligo non sono però mancati quei liberali puri, come il Raiberti e sopratutto l' Aynard, il quale ultimo disse alla Camera: « La previdenza non s'impone; essa si sviluppa mediante la libera iniziativa e non può essere incoraggiata che dalla libertà. La quotizzazione obbligatoria non è altra cosa che una nuova imposta. Si ha forse il diritto di esigerla dall' operaio , dall' industriale del quale si rende più difficile la posizione di fronte alla concorrenza estera ? Con la elevazione del prezzo di costo della merce l'operaio sarà colpito una secon1:i volta come consumatore .... È una legge di rincari futuri ; si parla già di esentare dalla quòtizzazione i bassi salari ... Non è questa una legge di pace sociale~ Gli operai non continuer_anno meno a lamentari (come ha pur detto il Jaurès) e non rivendicheranno che più aspramente ben altri pretesi diritti. [ minatori hanno di gran tempo delle pensioni di riposo e nes3una altra corporazione si mette più spesso di loro in isciopero. Si vuole imporre la previdenza : e perchè non la sobrietà innanzi tutto '? » Ma si rispose : (< L' impresario può abbandonare nella vecd1i.ezza colui che nell' et~t verde è stato, col proprio lavoro, l' istrumento della suà fortuna? Non deve egli ai lavoratore una partecipazione agli utili dell'impresa, per la riuscita della quale esso ha logorato le sue forze ; e il salario giornaliero, sulla base attuale può esser forse considerato come sufficienti! a saldare il <lebito dell' impresario verso coloro che impiega '? (< .. E riguardo al concorso dello Stato, ha detto lo stesso oratore « quando più ancora non si giustifica la sua partecipazione forzata alla costituzione delle pensioni operaie? L'intervento della società tutta intera e giustificato dalla ineguale ripartizione dei carichi sociali tra ì cittadini ... La società può dunque, in tutta giustizia, fare una restituzione a quelli tra i suoi membri che la sua cattiva organizzazione ha troppo danneggiati nella ripartizione dei pesi comuni ... n Comunque sia, essendo stato posto il principio della obbligatorietà per tutti , I' insieme del progetto non ne è dunque che una derivazione. Per ciò che riguarda I' operaio, la quotizzazione obbligatoria, percepita mediante prelevamento sul salario, dev'essere del 2 °/o; ed egualmente il versamento che si esige dai padroni o imprenditori. L' età normale del riposo è fissata a 60 anni. La legge è applicabile a una popolazioue operaia di quasi 1 o milioni di lavoratori dei due sessi , ossia circa 5 r/4 milioni pel commercio e l' industria, 3 3/4 milioni per l' agricoltura_ L' ammontare dèi versamenti degli operai, come qllello dei versamenti corrispondenti dei padroni , è valutato a I oo mi !ioni per l' agricoltura , ossia un versamento totale annuo di 300 milioni. Quanto ali' età, è fatta eccezione a favore degli operai minatori, per i quali l' entrata in godimento è già fissata a 55 anni dalla legge del 29 giugno 189+ , e per gli operai delle compagnie di strade ferrate, che godono già di fatto della entrata in godimento di ritiro prima dei 60 anni Gli operai stranieri godono, nelle stesse condizioni degli o-• perai francesi , del diritto a pensione se risiedono in Francia e sono immatricolati a termini della legge dell' 8 agosto 1893, a condizione di reciprocità dei loro paesi di origine per gli operai francesi o se sono trascorsi più di 5 anni dalla loro immatricolazione. È istituita , sotto la garenzia dello Stato , una cassa nazionale di pensioni .operaie : questa è collocata sotto I' autorità del ministero del commercio quanto alla gestione amministrativa e affidata alla Cassa dei depo3iti e consegne per la gestione finanziaria. Un Consiglio superiore delle pensioui è costituito presso il ministero dell' industria e commerdo, sotto la presidenza del ministro : esso è incaricato dell · esame di tutte le questioni concernenti la Cassa nazionale di pensioni operaie e I' applicazione della legge. . La Cassa dei depositi e consegne è autorizzata ad impiegare l' importo delle marche-pensioni e dei versamenti, come pure le rendite del portofoglio eccedente 1 fondi necessari al servizio dei pagamenti : 1 ° in valori dello Stato o garentiti dallo Stato; 20 in prestiti ai dipartimenti , comuni , colonie , paesi di protettorato , istituti pubblici, Camere di commercio, e in obbligazioni fondiarie o comunali del Credito Fondiario; 3° fino a concorrenza del quinto dei suoi fondi, in valori industriali. Quando la legge sarà in pieno funzionamento, i capitali impegnati saliranno a non meno di 10 miliardi dopo 25 anni, e a 20 miliardi in un altro Feriodo eguale. Allorchè • per trenta anni almeno. 1' operaio o l' impiegato abbia subito sul suo salario delle ritenute ascendenti a 20 franchi ali' anno, lo Stato completerà la pensione fino a concorrenza di 360 franchi, qualora queste ritenute aggiunte al versamento eguale effettuato dal padrone non bastino per fornire una pensione annuale di tal somma. ln massima questa integrazione per parte Jello Stato è fis sata a 1 20 franchi ossia il terzo di 360. Ed è per garentire questo mirnmo di pensione, considerato come rappresentante lo stretto necessario per assicurare l' esistenza, che dovrà li - mitarsi il concorso dello Stato : così una pensione acquisita di 200 franchi sarà aumentata di 160 franehi, ma una pensione acquisita di 300 franchi non sarà aumentata che di 60 franchi. E' inteso che l'ammontare delle pensioni sarà- calcolato come se fossero fatte a capitale alienato e non ~iservato. Gli intc ressi hanno la scelta tra queste due forme di reddito. Qualunque operaio o impiegato può chiedere la liquidazione della sua pensione a partire dall' età di 50 anni ; in tal caso non ha però diritto al contributo dello Stato. Gli operai ed impiegati, colpiti da invalidità permanente prima della età di 60 anni, all'infuori dei casi contemplati dalla legge 9 aprile 1898 e ad esclusione di qualunque difetto intenzionale • hanno diritto in qualunque età , alla liquidazione I anticipata nella loro pensione , aumentata fino a concorrenza di 200 franchi dal ministro del commercio. sotto certe condizioni. Questo aumento della pensioni d' invalidità mette a carico dello Stato , quando la legge avrà il suo pieno effetto costante, una somma di cir.;a 14 milioni per gli operai del commercio e dell'industria e di 8 milioni circa per quelli del1' agricoltura. Nel caso di morte dell' operaio o impiegato prima dell' età della pensione, la sua vedova e i tìgli in età minore di 16 anni ricevono un assegno mensile di 50 franchi durante sei mesi. Le società di mutuo soccorso riconosciute sono ammesse a costituire, per i lavoratori che sono loro affiliali , le pensioni previste dalla legge. Le quotizzazioni delle Società di mutuo s11ccorso, assegnato ad un altro servizio diverso da quello ddla pensione, possono essere prelevate, a domanda dei soci, sulla ritenuta del 2 °/0 fatta sui loro salari, senza che tuttavia questo prelevamento possa sorpassare la metà di queste ritenute. Il contributo medio di r 20 franchi, da parte dello Stato, per portare la pensione a 360 franchi , sarà calcolato, in questo caso, come se la totalità dei versamenti per la pensione fosse stata effettuata. I capi d'imprese che abbiano organizzato ddle casse padro • nal.i o aderito a casa sindacali di pensioni, approvate con decreto del ministero del commercio; i capi d' imprese che ab• biano costituito tra di loro', per la pensioni dei loro operai o impiegati, sia delle società di assicurazione mutua, sia dei sindacati di garanzia ; gli stabilimenti dello Stato, dipartimenti e comuni e le pubbliche istituzioni che organizzino per i loro operai o impiegati delle pensioni speciali, sono dispensati dai

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==