Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 4 - 28 febbraio 1906

R I V.I S T A P O P O L A R E 111 esigenza delle nuove condizioni sociali , sempre più intensamente affermata nella dottrina e prossima al suo riconoscimento legislativo. Come tutti i problemi della vita, portato nell'accademia anche questo presenta tanti aspetti : giuridico, politico , etico ... con grande gioia dei dotti e confusione degli ignoranti. Il professore Arturo Rocco , colto ed acuto penalista della scuola ortodossa, evita di proposito ogni considerazione filosotlca o politica, e da un punto di vista strettamente ed esclusivamente giuridico nega una vera e propria responsabilitit e l'obbligo, che a questa conseguirebbe, di risarcimento o indennizzo, per sostenere un pallido ed incerto obbligo di pubblica assistenza verso la vittima. Profondo conoscitore della tecnica giuridica nelle sue più perfette e moderne formulazioni, l' A., dopo brevi cenni stor· ci e critici, esamina la teoria della respon - sabiJità nei suoi elementi formali: azione imputabile, illecita e dannosa, e confrontando partitamente l'attività legislativa, amministrativa e giudiziaria (civile e penale) dello Stato, giunge per quest'ultima alla conchiusione che la condanna di un innocente per errore giudiziario manca dei requisiti essenziali per produrre una responsabilità civile e non può dar luogo che ad un obbligo giuridico di pubblica assistenza. Non mi sembra di tradire il pensiero dell' A. dicendo che a suo avviso l'errore giudi:riario costituisce 1111 fatto così necessariamente legato ali' attua 1ione del diritto da noi! potersi configurare come un atto antigiuridico. Il Rechtsstat è dunque concepito qui , come dalla maggioranza dei nostri scrittori, sulla traccia dei tedeschi, come Stato identico al diritto, non come Stato soggetto al diritto. Certo di fronte alla legge positiva formalmente creata dalla volontà sovrana dello Stato, la dipendenza del diritto dallo Stato è indiscutibile; ma da questo rapporto si deve prescindere per considerare nella loro realtà i problemi della scienza giuridica, e tanto più nelle questioni de jure ferendo, in cui nessuna disposizione positiva limita le esigenze etiche della personalità umana. In realtà l'individuo nell'ordine ideale esso afferma di continuo con scrittori rappresentativi d'essere una forza etica autonoma di fronte alla società. Senza entrare in problemi fuo1 di luogo qni . ognuno vede come nel nostro caso precisamente la pretesa al pieno risarcimento da parte della vittima di un errore giudiziario sia vaga ed indeterminata finchè il diritto sia con ..iderato una magnifica largizione del potere publico, ma come essa divenga una reale esigenza etica e non abbisogni che del materiale riconoscimento legislativo per diventare un vero e perfetto diritto, quando la genesi e la natura del diritto siano concepiti in modo meno unilaterale con un più largo e quasi direi più giuridico apprezzamento dcli' individuo e della sua libertà. Allora di fronte al diritto e, sia pure, al dovere dello Stato di amministrare la giustizia Si contrappone idealmente la legittima pretesa del cittadino di non esser punito quando è innocente , la quale, se deve essere violata per la scarsità e la imperfezione dei mezzi di cui lo Stato dispone, dà luogo come sostitutivo al diritto ad un risarcimento pecuniario corri~pondente ai danni infertigli dalla macchina giudiziaria, senza sua colpa. In linea di fatto , di opportunità , di politica giudiziaria noi non possiamo che riconoscere perfettamente con l' A. la convenienza di limitare a molto meno le nostre richieste attuali: non vediamo come si possa rigorosamente giungere a tale risultato senza partire da presupposti di natura politica e filosofica, oltre che strettamente giuridica. Del resto questo studio, vero modello del g~nere per chi parta dai presupposti ortoJossi dell' autore , è così ricco di notevoli trattazioni e così solidamente costruito da richiedere una con siderazione assai più ampia di quanto sarebbe possibile in questa rivista. Possa questo cenno sommario contribuire alla diffusione di un sì importante lavoro. GUSTAVO DEL VECCl-1[0 L' ANN~:E Ao.,uN1STRATlVE. Anno 2° (190+). Paris, Giard et Briére 1905. (p. 556). Del primo volume ,di ·questa interessantissima pubblicazione fu già fatto cenno nella Rivista (anno 1905, p. 486); la lettura del secondo non può che confermare la buona impressione e spingere a ripetere la lode che merita un' iniziativa così utile al progresso degli studi giuridici e sociali. Lode non incondizionata però: la sincerità a cui ha diritto ' . . \ . ' . . . un impresa cosi seria e cosi senamente orgamzzata impone anche di aggiungere che non tutte le parti di questo secondo volume sono così ricche di materiale come si poteva attendere da chi aveva letto ed ammirato il primo. La parte riservata alla dottrina non contiene che uno studio di diritto finanziario, sullo sgravio delle quote minime fondiarie (dovuto al Mestre cd ai suoi studenti di Tolosa); studio che del resto è assa ben condotto e fa pensare che questo ramo delle discipline giuridiche è anche da noi assai poco coltivato. J3isogna aggiungere però che _la colpa è più degli studiosi della divisione delle materie nella facoltà giuridica. Un pò magra - per guanto in apparenza ampia - è pure la parte bibliografie,•, consistente quasi esclusivamente i11 un elenco di tesi, le quali - sebben<:: I' ordinamento degli studi francesi sia un I pò diverso dal nostro - non valgono in sostanza molto più delle nostre tesi di laurea (salvo le solite rare eccezioni, che non mancano in Francia com-: da noi). E lo sa qualunque studioso che, per un certo scrupolo biblio grafico, ne abbia letta qualcuna: che se poi non lo sapesse, non avrebbe che a leggere la franca e<l arguta requisitoria che il Mater ha scritto (p. 4-6 e - +66) contro questa esu berantc produzione pseudo-scientifica: l'originale prefazione che precede I' eknco delle tesi ne dice così anche tutto il valore. Alle parole del Mater sottoscriveremmo volentieri, anche per conto della cong.enere proJu,:ione italiana ; la quale però ha questa grande superiorità: che di regola non è stampata. /Via del resto nè la part<:: dottrinale nè quella bibliografica sono essenziali ad una pubblicazione come I' Année; ed è doveroso riconoscere che la rivìsta sistematica di giurisprudenza, la cronaca legislativa ed amministrativa (che ne costituiscono veramente la parte originale ed essenziale) sono in tutto e per tutto ali' altezza delle belle promesse che si contenevano nel primo volume. Di un particolare interesse anche per noi (malgrado il diverso ordinamento delle giurisdizioni) è quella parte della rivista critica di giurisprudenza destinata al tema· della responsabilità della pubblica am1ninistrazione e delle concessioni amministrative: ed è notevole, a questo ul timo riguardo, come anche in Francia si venÌ?a affermando la tendenza a restringere il monopolio dei concessionari di pubblici servizi. Nel suo complesso, anche questo secondo volume fa sentire vivamente il rammarico di non avere in ltalia una pubblicazione del genere: non sapremmo fargli un elogio migliore. U. F. LEVI PROF. ALESSANDRO - Per un programma di filosofia del diritto - Torino, Bocca, 1~105. L' A., che è un giovine di forte e di molta dottrina, studia in questo libro la filosofia del diritt? nei . suoi rapporti _con i problemi della filosofia generale; e v1 traccia con mano sicura una sua concezione posi ti va di questa ancor giovane dìsciplina. [\ Levi sostiene che il problema della conoscenza, o gnoseo - logia, dev'essere risoluto dalla fisolof-ia generale, ma il filosofo del diritto deve esserne edotto ed accettar francamente, come punto di partenza, l'una o l'altra soluzione; che, per quanto riguarda la fenomenologia , la filosofia del dmtt? de~e _compiere · un esam.e critico su tutta la ~enom~nolog1a g1u~1d~ca, sen·endosi principalmente del metodo 111dutt1vo; e che,, 111fine, la filosofia del diritto, per ciò che riguarda la deontolog1a, non ha un v.:ro e proprio compito pratico distinto dagli aitri com piti suoi, ma non rifugge dall'indag1ne sul diritto latente e in formazione. Una bella ed acuta difesa del suo sistema l' A. ha poi fatta in uno scritto critico - Ulla col!ce 1 ione formale della filosojia del diritto - Bologna, Tip. Zamorani e Albertazzi, 1~05. i. m. MA 1uo CALDERONC - 1Jisar1110Hieco1wmiclte e disarino11ie 11w · rali - Firenze, F. Lurnachi. L. 2. Questo interessante scritto vide la Iuce quasi pt!r intero nel Leonardo di Firenze. Per I' a.c'è la necessità d'un c0mpromesso tra l'economia e la morale. Egli ce l'ha principalrncn,te contro l'assoluto e la sua è un'apologia del relativismo. E degno di essere letto il capito'o sulla marginalità nella morale. Egli dice : ((L' al - truismo è una virtù , il cui valore e strettamente connesso colla presenza di eooisti o almeno di non altruisti , nella società ii (p. 64). (< Pe~ ottenere il massimo rendi111e•1to degli incorao<Yiamenti e delle repressioni occorre particolareggiare quanto è pi0° possibile i propri precetti, le proprie sanzioni, indivi dualin_andole al massimo ii (p. G7). _Nella morale come n~lla economia e' è il fenomeno della rendlto. , e se non se ne t1en conto, premi e castighi riescono al summum jus, summa injuria. E perchè non ricordare qui le belle pagine di Giovanni Bovio '? Oott, Napoleone Colajanni, proprietario, dirottora-re5ponsabile. Napoli - R. Tip. Paosini, Chiostro S. Lorenzo. ..-

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