({!VISTA POPOLARE 37 famiglia e di quella sul valore locativo, non ordinate per legge nemmeno nei loro cardini fondamentali, il Majora na ne propone l' abolizione e la creazione in pari tempo di un istituto nuovo, che qualifica più vigoroso , più armonico, uniforme, meglio informato, ai principii di giustizia tributaria: l' imposta sull'entrata. Il gèttito della quale spera possa valere pure a limitare io guisa assoluta l'eccedenza sulla misura normale della sovraimposta, ed ove tale limite sia attualmente ecceduto ad impedire gli ulteriori incrementi, ed ovunque a preparare la riduzione del suo saggio. Dispone a tali scopi il disegno di .legge che per nessun motivo possa essere consentito ai comuni di applicare sovraimposte oltre al limite normale dei cinquanta centesimi fissati dalla legge d~l 190+, ed oltre il massimo eccesso al quale fossero già stati autorizzati nell'ultimo triennio. Inoltre e;so stabilisce che i comuni, i quali non abbiano applicata nè l'imposta di famiglia, nè quella sul valore locativo e non procedano alla soppressione delle barriere daziarie, ma eccedano il limite legale di sovraimposte, quando attuino la nuova forma d'imposta sull'entrata, debbono ridurre la sovraimposta di quanto risponde al gèttito deJl'imposta sull'entrata a tari.ifa normale. ella prima ipotesi di sostituzione dell'imposta sull'entrata a quella di famiglia o sul valore locativo, il maggiore prevento dell' imposta nell' entrata a misura normale deve servire o a colmare la perdita causata dal passaggio a comune aperto nei rispetti del dazio, e quando questo passaggio non avvenga ad equivalente diminm~ione della sovraimposta. 1 comuni che applicano la sovraimposta fondiaria con eccedenza del limite legale non potranno mai attuare r imposta sull'entrata con tariffa ridotta, nè destinarne il prodotto con aggravio di tariffa a nuove e maggiori spese facoltative, ed a nuove e maggiori spese obbligatorie, sol quando abbiano premessa la riduzione delle eccedenze {ìno a concorrenza del gettito della tariffa normale dell' imposta sull'entrata. Ma anche altri uffi,.ciisono assegnati ali' imposta sull' entra·a rispetto ad altri due tributi special i comunali: le tasse sul bestiame agricolo e di esercizio e rivendita. on si propone l'abolizione di quella specie in riguardo al considerevole suo gèttito; (è applicata in circa 4800 comuni e dà un provento di otto milioni) e pure al fatto che r 306 comuni ne ottengono annue lire 3,142,000 e non applicano, forse per condizioni speciali, alcuna imµosta personale. Ma si prescrive che quando ed in quanto la riduzione della sovraimposta non assorba il gèttito dell'imposta sull'entrata a tariffa normale, questo vada anche a vantaggio della graduale riduzione, fino ad abolizione completa nel comune, prima della tassa sul bestiame e poi di quella di esercizio e riven-.iita, che l'aggravamento di tariffa nell'imposta sull'entrata per supplire a spese facoltative non possa consentirsi fin che esiste nel comune la tassa sul bestiame, che non possa la tariffa normale dell'imposta sull'entrata essere ridotta, .tìn che il comune applichi la tassa sul bestiame. E notata la disparità dei 69 regolamenti provinciali relativi alla tassa sul bestiame, si propone di dare al Governo l'incarico di provvedere, con unico regolamento generale non solo al coordinamento e alla unificazione del congegno e alla determinazione di una procedura organica e uniforme, ma anche e specialmente alla determinazione con Lmità di criterio dei mini mi di imponibilità riguardo ai capi di bestiame tassabile. Si sa che la legge dell' 8 luglio r90+ per provvedimenti relativi alla città di Roma contiene una disposizione generale, la quale consente ai Comuni di applicare un'imposta sulle aree fabbricabili ad un saggio, che non può eccedere l'uno per cento• Questa massima aliquota è mantenuta, ma si avverte che ove l' imposta anzichè al valore integrale del1' area si volesse proporzionare alla rendita od al plusvalore, la ragione del tributo non possa superare il cinque per cento. A garantire il nuovo assetto si propongono disposizioni intese a ratforzare l'azione diretta dei comunisti, disciplinando gli istituti del referen,ium e dell'azione popolare e invigorendo i controlli, coll'estendere anche il còmpito della stessa commissione centrale, cui leggi vigenti conferiscono competenza in materia di riforme del dazio consumo. Rispetto al dazio il disegno di legge si limita a impedire gli aggravi e... i a consentirne la facoltativa abolizione ed attenuazione nonchè il passaggio dal regime di comune chi uso a g uello di comune aperto: esso vieta l'applicazione della tariffa di classe superiore, per effetto di aumento della popolazione, e la percezione di dazi addizionali, quando abbiano raggiunto il 30 per cento dei dazi governativi, e pone freno all'incremento dei dazi, che specialmente riguardano generi alimentari dì consumo popolare o materie prime industriali, generi cui debbono riferirsi a preferenza le riduzioni che volessero appli·- carsi. Le gareuzie formali sono in sostanza quelle ora vigenti, e l'abolizione del dazio non è permessa ai comuni che eccedono il limite legale della sovraimposta: si stabilisce pure quale sia la massima misura del diritto fiscale imponibile sui materiali da fabbrica, sui foraggi, sul gas-luce e sull'energia elettrica, e si dichiarano oggetto di tassazione anche i materiali i quali servono alla ri pa1azione degli edifici esistenti. I comuni aperri già per la legge del 1902 debbono ordinare anch' essi nelle forme meno imperfette i tributi stessi sui materiali da fabbrica e sui foraggi, sostituendole a quella della minuta vendita , e sistemi analoghi di percezione si adotterebbero par le carni e le bevande: il dazio sulle prime si percepirebbe al pubblico macello; quello sui liquori alle fabbriche, e quello sul mosto e l'uva introdotti negli esercizi pL1bblici e nelle cantine sarebbe commisurato proporzionalmente alla resa in vino, però nel momento del loro ingresso in detti spacci e locali. Tralasciando altri minori dettagli, riassumiamo la parte del disegno che concerne l'ordinamento dell'imposta nell' e11trata. La quale verrebbe applicata con saggio progressivo e minimo d' esenzione sulla complessiva entrata netta del contribuente. 11 minimo d' esenzione è fìss<lto in rapporto alla popolazione del comune, per es. è di lire 800 nei comuni che hanno una popolazione non maggiore di 5000 abitanti, di lire 1000 in quelli da 5000 a 10000 e giunge a 2500 in quelli che hanno oltre i rooooo abitanti: si concede di scendere a minimi inferiori solo se le imposte personali, cui·l' imposta sull' entr ,ta si sostituisce, avessero consentito un minimo più basso d'esenzione, e se di questa più estesa imponibilità voglia profittare il Comune per attuare il passaggio a comune aperto agli etfetti del dazio. Quanto ai modi concreti di attuazione della progressività si lascia la scelta ai comuni fra un saggio percentuale crescente previe deduzioni si no a certo ammontare di entrata, ed un saggio variabile per classi, pur ritenendo il primo sistema più proprio ai fini dell' equità tributaria. La percentuale sarebbe di lire 0,50 per le entrate che giungono sino a lire 2000, con deduzione di lire r 50, di lire r per quelle da lire 2000 a lire 3500 con deduzione di lire 300, di lire 1,50 per quelle fra lire 3500 e lire 0000 con deduzione di lire 500, di lire 2 per quelle fra lire Gooo e lire 9000 con deduzione di lire 1000. Dopo 9000 lire cesserebbero le deduzioni e sino a lire roooo il saggio salirebbe al 2,50 °;0 , fra 10000 e
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