Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XI - n. 18 - 30 settembre 1905

H.I VISTA POPOLAl{E 531 cata, s:--1lvopochi romanisti, i -quali limitavano l'ambito dei loro studi al solo periodo puramente romano e gi11stinianeo. Nessuno sprazzo di luce proiettato da tanto fulgore giuridico, illuminava i periodi successivi del diritto volgare, :::1cientificoe codificato. I Tedeschi coorerarono non poco a compiere l'opera di rejezione e di oblio, e pur cennando a tutti e tre i fattori della formazione giuridica- l'elemento romano, l' eh-mento cristiano e l'elemento germanico - va sans dfre, la parte precipua , nei loro studi , toccò all' elemento germanico. Ecco così, instaurato il germanesimo anclie nel campo della storia giuridica , germanesimo fatalmente trapiantato in Italia, a disdoro della grande gloria romana, dai no8tri Btudiosi cbe seguirono le onne dei tedeschi, ricchi, invero, di una vasta letteratura, accnmnlata nella prima metà del secolo XIX. · Questo falso ed antinazionale ;ndirizzo ha in generale seguito l'insegnamento universitario nostro, ed ove si tenga conto che anche le ricostruzioni generali di Storia del Diritto Italiano di carattere didattico, dal Pertile al Oalisse, dal Salvioli allo Schupfer mede simo,_sono a tal criterio inspirate, non è chi non veda quanto poco fondata restava la speranza di eoloro i quaìi intuivano non esser possibile che l'embrionale e rudimentalissimo diritto originario germanico avesse potuto soverchiare e scalzare la granitic..-1. edificazione romana. Questa speranza ha, finalmente trovato, il suo cavaliere nel prof. Ciceaglione, al quale ::iJ?etta tutto il merito di una vera rivendicazione di studi ni1:zionali, assidendo la storia del diritto itali~no nel suo naturale ed incrollabile ~eggio: il diritto romano. Già , sin dal 1884 , il Ciccaglione, ergendosi contro l'esotica influenza gennaniea, affermò doversi ricostruire la storia giuridiea su nostri documenti e ne detteprova in una breve ma succosa monografia nel Dfritto esterno dei municipi napoletani. D'allora i11poi, sempre seg11endo la medesima strada. , stidando ogni acerba critica, ha riaffermato vittorio:lamente il nuovo indirizzo, con una serie di pregevoli tnonografie, condotte sullo studio diretto di docuuienti italiani del tutto trascurati. Ed infine, viene ora, alla presente ricostruzione generale, esposta in questo Manuale, che, ap· punto perché di carattere didattico, è serbato, a nostro credere, a dar vita e vigore ad una nuova sc110la veramente scientifica e tutta italiana. Assai lungi ci condurrebbe l'analisi di quest'opera poderosa del Oiccaglione ed appena, appena, per la solita tirannia dello spazio , ci è dato di far qui una sintetica esposizione delle basi sulle quali egli ha eretto il ano nuovo edificio. Ci voleva proprio uno spirito meridionale per opporsi a coloro i 4 uali sicumericamente affermano essere il dritto longobardo la più génuina espressione del diritto ger111anico influito dal diritto vengotico. Già, costoro hanno dimenticato che compi11to il conquisto longobardo, buona parte dell' Italia - quasi tutta la meridionale e parte della centrale - rimase sotto il dominio dell'impero bizantino; onde cou tinuò ad avere vigore il diritto romano, senza infiltrazione di diritto germanico; che anzi, nei ducati napolet,ani predominò sempre il diritto giustinianeo. Grave errore commetteva il Brandileone, quando tentava di ricostruire su documenti longobardi la vita gin ridica delle provincie meridionali ; onde, a buon ragion~, il Ciccaglione troncò ogni controversia in proposito, mettendo in evidenza i documenti propri di quelle provincie, coi quali ha dimostrato a luce meridiana il suo assunto. Certo, dati i rivolgimenti sociali , politici ed economici di quell'epoca, non poteva conservarsi il diritto romano nella sua purezza; ma il cosidetto diritto volgare, precipuo in quell'epoca, non v' ha dubbio alcnno,_ riposa completamente ::-ul diritto romano. La logica storica prima e quinrii lo studio illustrativo di tanti documenti delle regioni bizantine han condotto il Oiccaglione al suo n11ovoindirizzo per questa parte d'Italia. Più grave era il compito ed invero assai irto di difficoltà per r Italia longobarda; ma il Oiccaglione è ben riuscito a raggiungere la sua meta, con lo studio comparato della vita giuridica nelle provincie bizantine e longobarde, mettendoue in confronto, con indefessa v,1lontà, le varie manifestazioni. Ha prima rilevata una certa identità essenziale tra la vita economica e sociale in genere di quelle due parti d'Italia, con sole varianti nei particolari; così, dalla costitnzione politica all' or• ganizzazione della proprietà fondiaria, dai sistemi fì nanziari al corporativi:nno, alle istituzioni di diritto penale ecc. E quindi, applieando, direum10 tacitamente, il canone fondamentale metodico del materiali::imo storico, è venuto alla conclusione di :1na identica vita giuridica e nel campo dei dritti real i ed in quello dei diritti personali e di obbligazione. Questa conclusione è. poi, confortata da altre osservazioni di non lieve jmportanza e cioè: l'influenza del diritto bizantino nelle regioni longobardo sarde per il continuo contatto per tei-ra e per mare tra queste e quelle provincie -- l' in fil trazione del diritto volgare sulle più larghe leggi germaniche, fra cui gli Editti longobardi - il grande n11mero di romani (circa 6 milioni) in quei t~rritori , in confronto dei longobardi (appena centomila)-·- ed infine, l'11sodel diritto romano gia invalso in Paunonia, tiede primiern dei longobardi. Svolgendo tutto ciò, con un poderoso studio di documenti e di prove, il Oiccaglione riesce a provare all'evidenza che anche per l'Italia longobarda, la maggior parte delle istit:1zi, ni giuridiche medio-evali, costruite dagli scrittori di oltr' alpe sul diritto germanico, hanno invece la loro base sul diritto romano, specie nel pregiustinianeo, modificato dal diritto volgare. Noi siamo dolenti di aver dovuto così rapidamente tracciare l' opera di patria rivendicazione del Oiccaglione, ammirevole per la sua mole e degna del plauso di tutti gli italiani ; i quali dovrebbero lieti salutare questo nuovo indirizzo, non soltanto per senso di patrio orgoglio, ma nell'intento tutto intellettuale e scientifico di ricondurre la nostra legislazione alle tradizioni nazionali, così ricche di spirito critico e doviziosamente proficue di dottrina giuri dica. GIOVANNI DE GENNARO t)irrigerre lettetre e earrtoline.-."Sfaglia all' on. N. eolajanni = Castrogiovanni.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==