Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XI - n. 9 - 15 maggio 1905

I< i V I S ·1· A PO l·' OLA RE 237 zione che sono sottratte dalla beneficenza. Invece l' art. 41 pone : « le istituzioni federate non soltanto conservanoseparati i patrimoni, ai sensi <lell' art. 61 della legge 17 luglio 1890 , ma mantengono anche distinte le amministrazioni le quali si reggonoin base ai rispettivi statuti >>. Infine i risultati dell' esperienza e della scienza, e gli intendimenti della legge , del 90 erano ostili alle opere pie dotalize ed elemosiniere, e alle analoghe confraternite. Il presente regolamento , con opposta tendenza introduce ancora remore e restrizioni. All' art. 39 : « Lo stato nominativo mensile delle persone beneficate.... deve pure esserecompilato dalle operepie dotalizie e dalle confr,iterniteche ero - gano elemosineo doti; ma soltanto ( art. 39 capoverso) se dal!' esame degli stati predetti risultasse che il nume,o delle doti conferiteeccede (?) i bisogni della popolazionepovera in rapportoa tale forma di beneficenza, e quindi possano in parte le doti stesseritenersi superflue,deve la commissioneprovincialepromuoverne la trasforrntizione , quando non con-vengaaumentare l' entità delle doti da mantenere , col fondo di quelle ritenute superflue ». ♦ Tutto questo si potrebbe ancora - con molta buona volontà buttare sulle spalle degli autori del regolamento; e si potrebbe - con una buona dose di ingenuità - ritenere soltanto come un sintomoda dover cedere innanzi alla contraria volo11tà pre valente fondata su quella che è legge, quasi fondamentale (la legge del 90) e che appare ancora pensiero del parlamento, e intendimento di popolo. E tutto questo anche potrebbe ritenersi cosa di piccola mole, se vi potesse rimediare il senno delle commissioni provinciali. Ma perchè questo fosse, le commissioni provinciaU dovrebbero trarre la loro energia dai sufl:ragi, essere nominata direttamente dagli elettori - o dagli interessati - o indirettamente dal Consiglio Comunale e Provinciale. Ed è invece li appunto che la legge del 904 si si manifesta con tra ria a' principi democratici; perchè le commissioni provinciali crea sulia base della nomina governativ,t. La Commissione provinciale infatti si compone (art. 1) del prefetto, presidente,e di otto membri, dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio , tre sono eletti dal ConsiglioProvinciale , due sono nominati per DecretoReale ed uno dagli operai che fanno parte del Collegiodei 'Probiviri. Sono membri di diritto il consigliere di Prefettura incaricatodella vigilanza sui servizi delle Opere 'Pie e il medicoprovinciale. La Commissioneha la sua sedepressola Prefettura ed un segretariodi questa disimpegna le funzioni di segretario. » " Sono dunque (con il segretario di Prefettura) dieci persone : delle quali una sola ( f operaio) di origine popolare ; e, con quella , quattro di origine elettiva , se si tenga conto delle nomine dei consigli provinciali - corpi non certo sospetti di sovversivismo. Le altre, costituenti l'assoluta maggioranza sono di nomina governativa diretta (per decreto reale) o di governativa dipendenza - quali i funzionari di prefettura. Che se poi chiediamo al Regolamento una determinazione di funzioni vediamo che : Art. 9 : la comniissionecorrispondecon ili altri ufficii, per mezzo del prefett,o ; art. 10 : spetta al prefetto : a) determinarei giorniper le sedute; b) stabilire l' ordine drl giorno; c) distribuire gli affari fra i membri della commissione; d) provvedere alla esecuzionedelle deliberazioni; e) curare chesieno eseguitele occorrentinotificazioni; f) prendere i provvedimenti richiestiper il buon andamentodel servizio. Le altre funzioni sono ntribuite, in numero di 12 ( art. 24) al segretariodi prefettura. La decisione della commissione (art. 15) può essere espressa con la seguente formula: Vistoper l'applicazionedell'autorità tutoria. Il prefetto presidentedella Commissioneprovincialedi assistenzapubblica. Le istanze di ricovero e sussidio (art. 46) sono ricevute dal segretario.Le istanze sono istruite a cura del consigliere di Prefettura. Prescindiamo ora dal proseguire l' esame sulle disposizioni che riguardano la composizione e le attribuzioni del Consiglio Superiore , perchè non costituirebbero altro che una ripetizione di queste; e limitiamoci a due altre semplici coostazioni di fatto. Per l'art. 3 della legge sono devolute alle commissioniprvvincùtli, composte come si è ricordato, tutte le materie relative alla beneficenzapubblica ora sottoposteall' esame della Giunta provinciale amministrativa. Per l'art. 7 « i conti consuntivi delle istituzioni di beneficenzae le deliberazionirelative al servizio di esazionee di tesoreria,ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Prefettura .... Questo è pure giudice di prima istanza nella causadi responsabilità controdi amministratori nei casi previsti d,il capoversolettére a) e b) dell'art.30 della legge vigente. nelle istituzioni di beneficenza. » Infine dispone l'art. 8 : « In tutti i casi nei quali nella legge 17 luglio 1890 n. 6972, e nei relativi regolamenti si fa menzione della Giunta Provinciale Amministrativa, si intendonoad essa sostituitila CommissioneProvincialeed il Consig·lio di Prefettura, a secondadelle.rispettiv~competenze,determinate nei precedentiarlicoli. » Orbene, tutti dovrebbero sapere che il Consiglio di Prefettura è in Italia una finzione giuridica: che esso non si riunisce , non discute; non delibera: che i singoli consiglieri ricevono gli ordini del _Prefetto e li eseguiscono, o vi si conformano ; e che infine il Prefetto è, sopratutto il capo della polizia politica e il grande elettore del Governo, Che se il pubblico può ignorare queste cose, non dovrebbero ignorarle i Deputati: onde è semplicemente meraviglioso che senza una parola di protesta, nè una seria obbiezione i Deputati abbiano consentito a costituire nel Prefetto il sommo magistrato della beneficenza pubblica: cioè a dire, in sostanza, l'arbitro di ogni disposizione in materia. Perchè non si crederà sul serio , che il Consiglio Superiore, composto di funzionari e di membri di nomina regia sia mai per contrastare l'opera Jei Prefetti e Commissioni da questi presieduta. Ma intanto, anche quel barlume di libertà concessa agli enti locali per l'istituto misto della Giunta provinciale amministrativa si ecclissa dinanzi alla risurrezione dei Consigli di Prefettura, e anche una volta l'elemento elettivo piega dinanzi all'elemento governativo, di nomina regia.

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