236 R I V I S T A P O P O L A RE di ispezione della pubblica assissenza e beneficenza (Legge 18 Luglio 1904 n. 390). Si tratta di una leggina che non ha avuto l'onore di una lunga discussione; ma ha avuto quello, assai più valido, di una approvazione a grandissima maggioranza , e dal consenso implicito od esplicito di tutte le frazioni della democrazia. · Eppure è facile dimostrare, con brevissimi cenni, che si tratta di legge reazionaria e contraddittoria a tutti i principi democratici, tale che, non diciamo la democrazia repubblican,1, socialista o radicale, ma anche la cosidetta democrazia costituzionale, anche l'antica sinistra storica, avrebbero dovuto ripudiare. ♦ Si è infatti .sempre ritenuto che la democrazia volesse nelle istituzioni la prevalenza dell'elemento elettivo sopra quello di nomina governati va. In materia di pubblica beneficenza poi, si è sempre ritenuto che la democra:::ia dovesse favorire la concentrazione delle opere pie , e la conversione di quelle alle quali si ritenessero mutate, per virtù dei tempi,. le ragioni d'essere. In questo senso la legge Crispi sulle opere pie, rappresenta un sincero e notevole progresso; e sarebbe stata capace di maggiori benefici se fosse stata più largamente e più sinceramente applicata. Ma si sa. In Italia la reazione è più forte di ogni cosa, e sopratutto è più forte della legge.,_Le leggi rifor• matrici non ricevono applicazione da parte dei funzionari retrivi, e restano lettera morta finchè leggi reazionarie non vengano a dar la muta. E così fu per la legge delle opere pie. Le concentrazioni e le conversioni rimasero sospese finchè la nuova legge, anzi il nuovo regolamento non vennero ad arrestarle per sempre. Si chiedera come un regolamento possa derogare ad una legge; e come una leggina possa modificare una legge fondamentale: e parrà una fola; ma il fatto è li, e ne dà lampante dimostrazione: insieme alla conferma ( se pur era uecessario) di quel di tetto di sincerità politica , che, a nostro avviso è patrimonio degli ordinamenti costituzionali. Questa è la cosa che più ci ripugna. Perchè noi comprenderemmo, a un momento storico politico, una ripresa reazionaria : e leggi restrittive ; e un governo conservatore, schiettamente; ma non possiamo tollerare , senza una sensazione di disgusto, la reazione larvata, dissimulata anzi sotto le parvenze del liberalismo; la quale rivela semplicemente l'ipocrisia e la mala fede da una parte : l'indolente ignoranza dall'altra. ♦ La legge 18 Luglio 1904 aveva la parvenza di legge liberale , nel senso di favorire le concentrazioni e le conversioni delle opere pie. La Commissione provinciale in fatti avrebbe dovuto approvare ( art. 3 F) la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenzaesistentiin una provincia, per erogare in co11tunela rispettiva beneficenza, mediante la f ondaz.ionedi ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori o altre istituzioni consimili; avrebbe dovuto (art. 5) curare il coordinamentodelle varie forme di assistenzae beneficenzae dei vari modi di erogazione nei singoli cvllluni e nell'intera provincia. A questo scopo: (art. 5 B) promuoverefederazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenzadella provincia , per l'integrazione dellediversefanne di beneficenzafra loro; ecc. Ma l'art. 19 (in cauda venenum) contiene- come spesso succede da alcun tempo a questa parte - la totale abdicazione dei diritti del parlamento anzi del potere legislativo, nelle mani del potere esecutivo. « Il Governo del 'R_e è autorizzato a pubblicare un 'R._egolamentpoer la esecuzionedelta presente legge, nel quale si stabiliranno le norme per il funzionamento del Consiglio superiore e della commissioneprovinciale , e a prov·vedere, ecc. Quale ragione di attribui re al Governo del Re la facoltà di fare un regolamento, se non quella di dare al Governo maggiori poteri di quelli che il comune diritto costituzion:ile gli consente, e quella di dare efficacia quasi legislativa, alle norme che saranno redatte dalla compiacente burocrazia? ♦ Veggasi infatti quale uso abbia fatto « il Governo del '!(e >> delle attribuzioni che il Parlamento gli ha cosi largi te. Il Regolamento 21 Gennaio 1905 ( che porta le firme· di Giolitti e Ronchetti) pone all'art. 29 : « La costit_uziondei consorzi fra istituti di beneficenza esistenti in uua provincia, allo scopo di fondare ricoveri di mendicità, ospedali, riformatori od altri istituti consimili, è solo a1n1nessa fra istitu-· zioni che hannoaffinità di scopo, sia originariamente,4 sia per trasformazione avvenuta a termini dell' art. 70 della legge r7 luglio I 8 90 ; e deve essere deliberata da tintte le amministrazioni degli enti, i quali intendono erogare in comune la :i~ spettiva bmeficenza, su proposta di una delle amministrazioni anzidette o su ·invito della CommissioneProvinciale. Possono altresì partecipare al Consorzio, i Comuni, le Provincie, e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondole norme delle leggi alle quali sono soggetti. » - La natura restrittiva della applicazione è non soltanto data chiaramente dalla frase che la costituzi~ne del consorzio è solo ammessa , ma anche dalla determinazione del requisito della affinità di scopo - sia ol'iginaria, sia ormai avvenuta! a termini della legge del 90. Ma il peggio si è che l'applic,lzione della volontà del parlamento, cioè della legge, favorevole ai consorzi, è subordinata non solo alla commissione, ma anche alla volontà dc:i singoli enti. Sicchè basterà la resistenza di una sola amministrazione a rendere frustranea la legge. E quella volontà sociale che ha creato consorzi obbligatori fr:i i privati individui, non sa o non osa crearli, per utilità pubblica, tra persone giuridiche le quali soltanto dallo Stato ripetono la possibiliti dì esistere e di agire! Ma non basta. La commissioneprovinciale ( art. 37) nel coordinamento delle varie forme di assistenza e di beneficenza, e dei vari modi di eroga7ione nei sinrroli comuni e ~ o nella intera provincia, deve curare che sia rispettata l' autono1nia delle istituzioni pubbliche di beneficenza ». Il qual principio dell'autonomia ( contradditorio a quello della concentrazione), è ribadito nell'art. 40 (capoverso). « La federazione, s1..~uzamenomare l'autonon1.ia delle istituzio ai federate » ec. Teudenza della legge del 90 era promuovere la concentrazione per risparmiare spese di amministra-
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