518 RIVISTA POPOLARE già prima a Berra, a Candela, a Giarra tana; e prima ancora a Cerignola, e anni sono a Conselice - ed altrove. si è sparso sangue, quando la forza pubblica è venuta· a conflitto coi dimostranti. Ma che cosa sarebbe avvenuto se la forza pubblica non fosse intervenuta? Niuno sa dirlo; o forse le risposto sarebbero le più contradditorie: da una parte assicurandosi che nulla sarebbe accaduto; dell'altra giurandosi che i più avrebbero massacrato i meno: o i proletarii il capitalista ; o gli scioperanti i krumiri. Certo il prmc1p10 della libertà dello sciopero è evidentemente difettoso ed incompleto, perocchè o lo si integra con la tutela del diritto delle maggioranze, e col divieto dell'infrazione da parte delle minoranze : ed esige garanzie dì votazione e di libertà di discussione e di deliberazione nna ragione o per l'altra - chi può garantire F incolumità della vita umana? Da un lato gli operai inaspriti , eccitati , tratti a moto convulso ; dall' altro i soldati , uomini, alla lor volta eccitati dal pericolo e dalla provocazione : stanchi e disfatti , talora, per un servizio durato al di là delle loro forze: allarmati per false voci, diffuse talora ad arte, ed allo scopo di ottenere da loro il massimo sforzo. A che dunque. molte volte , l' indagine da qual parte sia partito il primo . colpo di focile, o sia stato lanciato il sasso, se non è possibile sceverare donde la prima ingiuria, o la prima provocàzione? E come evitare la possibilità del comando frainteso, dell'ordine disobbedito, o male eseguito? Come chiarire, spesso, chi ha dato l'ordine, rhi è stato primo all'offesa?· da parte degli operai , con il necessario ·sacrifizio di ogni altra parte-e lo sciopero libero diventa sciopero coattivo; o si adotta la massima dalla libera concorrenza, e ne viene la necessità di tutela del crumiraggio e conseguente sanzione repressiva contro la intimidazione. In ogni caso, ·come si vede, la formula primitiva è insufficiente, ed è indispensabile l'intervento della forza: Le tre grazie Per questi motivi , ogni qualvolta, ripetiamo, si legitti mi l' intervento della forza armata, qualunque ne sia lo. scopo, quali ne sieno le norme, gli inconvenienti sono difficilmente evitabili, le disavventure, i delitti quasi' certi. E perciò non vi può essere altro rimedio che il principio assoluto del uon intervento. o a impedfre, o a proteggere i krumiri. E una. volta ammesso - o per l'uno o per l'altro scopo - l'intervento della forza , tutti gli altri temperamenti, e regolamenti riescono vani : come il divieto alla polvere accesa di esplodere! ♦ Perocchè il torto e la raSi obbietta allora cha si sopprime lo Stato, e si rende possibile ogni prepotenza di altra parte e si toglie la garenzia di quei diritti della persona e della proprietà che lo Stato assume di garentire. Ed è a questo punto che conviene di modificare radicalmente la opinione corrente in proposito. gione non stanno nè sempre da una parte, nè sempre dall'altra. Il sentimento personale nostro, o l' appartenenza al pm·tito politico po- - Su fratelli, su compagni, combiniamo qualche cosa di bello per le prossime elezioni 1 Perchè , per ciò che riguarda la tutela della persona, si deve rammentare: in primo luogo che movimenti diretti per ragione economica non sono mai dipolare, ci faranno vibrare all' unissono con gli scioperanti. (D'altra parte l'interesse personale e l'appartenenza al partito conservatore decideranno altri alla simpatia perenne per l'elemento padronale). Ma ponendosi dal punto di vista della Scienza e dello Stato, noi dobbiamo riconoscere che vi sono scioperi giustificati e scioperi ingiustificati: giuste pretese di miglioramento economico, e pretese talora inconciliabili con le condizioni dell'industria o con le ragioni della giustizia. Or chi si farà giudice della ragione e del torto? Chi potrà stabilire che nel caso A la protesta giustificata esige la tutela degli scioperanti e l'impedimento del krumiraggio; nel caso B la ingiusta pretesa esige che si lasci .libero corso alla concorrenza e si proteggano i krumiri offerenti lavoro? Ma non basta. Quando si legittimi l' fotervento della forza armata -- o per ( L'Uomo di pietra) retti contro la persona ; in secondo luogo che la tutela della persona è di fatto affidata alla repressione penale , che condanna il delinquente ; in terzo luogo che la tutela della persona, in fatto, sfugge ad ogni prevenzione. La vita, difesa con l' uso delle armi, può rappresentare una legittima difesa per colui che è assalito; ma difesa col1' uso dell' armi da Tizio , a favore di Caio e contro Sempronio non rappresenta il risparmio del sangue, ma soltanto la preferenza di Caio a Sempronio: ossia la vita del padrone assicurata con la morte dell'operaio: il che - dal punto di vista dello Stato - terzo, non può rappresentare nè un vantaggi<> , nè un fine desiderabile. Allo Stato non deve nè può interessare che la vittima sia piuttosto Caio o piuttosto Sempronio: piuttosto il padrone o pintto,,to l'operaio: piuttosto lo scioperante o piuttosto il krumiro. Allo Stato deve
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