362 RIVISTA POPOLARE consenso delle frazioni della borghesia interessate ad ottenerla si aggiunge il consenso della dottrina. Tale è la funzione politica della scienza, che la più moderna teoria della conoscenza ha discoverto. Da una recente inchiesta compiuta dal nostro Ufficio del Lavoro, risulta che salarianti e salariati nell'industria e benanco nel commercio sono di già concordi nel desiderare lo sviluppo e l'estensione del probi virato ; istituzione giudicata ora non solo innocua ma consentanea alle più segrete esi8enze del capitalismo. Perfino nell'agricoltura, sebbene i contadini in varie regioni d'Italia non siano ancora entrati nell'orbita della borghesia, e questa faccia per mezzo del so_cialismo , vani sforzi per elevarli dalla condizione medioevale in cui so,10 tuttora immersi, l'istituzione dei probiviri è vivamente desiderata, come risulta da tutte le inchieste agrarie; e la nostra Camera dei Deputati ha più volte eccitato il governo ad attuare quella riforma. Sembrerebbe ::Jdunque che di tutte le riforme sociali ora allo studio la meno immatura sia quella che si concreta nei progetti già presentati alla Camera: quello Cabrini sul probi virato industriale, quello Cocco Ortu-Baccelli sul probi virato agricolo e quello Alessio sugli scioperi agrari. Ma tale riforma, quando arriverà alla discussione, incontrerà certo gli stessi ostacoli che ha incontrato in Franà1. Si tratta di ostacoli dottrinali , che trovano sempre nei parlamenti i loro sostenitori e perciò si tranrnLno facilmente in ostacoli politici. Nel caso nostro due sono le scienze ch,e forniscono argomenti agli avversari di una riforma cd estensione del probivirato a larga base; il diritto civile e l•economia. La prima nega il tornaconto comune della riforma; la seconda teme gli effetti economici di essa. Ma tutti gli argomenti forniti dalla giurisprudenza e dal1' economia sono i soliti che sono stati invocati contro la legislazione sociale: hanno scarso valore reale e non possono arrestare la invocata riforma dei Tribunali di lavoro. Noi crediamo che i tre progetti Cabrini, Cocco Ortu-Baccelli e Alessio si possono e si debbono fondere in un solo, ridotto però ali:, più semplice espressione e sfrondato di tutte le disposizioni di carattere regolamentare. Nessun dubbio sulla convenienza di togliere ogni limite di valore alla competenza dei Collegi: è però necessario conservare la garenzia dell' appello al tribuÌ1ale oltre il limite della competenza per valore ai pretori; perchè, questa garanzia, per quanto illogica, è l'unica che può far subito accettare la riforma dai proprietari ed esercenti. Non è il caso di istituire Collegi probivirali di appello, perchè non è concepibile nè possibile trovare un. giudice di equità di secondo grado che affidi più del primo. Quanto alle controversie collettive sia per la esecuzione dei contratti per la revisione, non crediamo che non si possano finora dettare norme restrittive. La legge più liberale è quella che non esiste e che non contiene norme di limite. Ciò che occorre ora è riconoscere la competenza dei Collegi a giudicare di tutte le categorie di controversie collettive. L' esperienza suggerirà poi le norme restrittive da stabilirsi, che in vano ora i legislatori escogiterebbero a priori. Per prevenire e comporre gli scioperi, specialmente agrari, determinati da domande di nuove tariffe, occorrerebbe un apposito organismo giurisdizionale; ma prima di fondarlo occorre sperimentare e calcolare la insufficienza dei Collegi i quali si potrebbero integrare coll' aggiunta di assessori prop<,sti dalle parti, per dirimere le controversie collettive. D' altronde l' arbitrato obbligatorio nei conflitti puramente economici finora non sarebbe bene accetto da alcuna delle parti contendenti, perchè la pratica e la teoria dello sciopero non sono ancora fissate da regole di tattica nè da consuetudini. Tra le tante norme che a nostro avviso sono di competenza del potere esecutivo, l'unica che deve assurgere alla dignità di precetto legislativo è quella concernente la nomina dei presidenti, posto che si riconosca che questi non debbano essere. scelti nel seno del Collegio In tale ipotesi è necessario impedire che possano essere scelti i presidenti tra i magistrati e gli avvocati , perchè è certo che costoro eserciterebbero unà nefasta i nBuenza sul libero svolgimento deU·a g~urisprudenza operaia, e le splendide eccezioni che abbiamo a Milano non infirmano punto questa regola fondata sulla osserva?.ione sperimentale. Concludendo, a noi sembra che tutta l' organizzazione dei Collegi industriali , commerciali e agricoli possa demandarsi al potere esecutivo, che detterà e adatterà alle esigenze di tempo e di luogo le norme di attuazione, evitandosi cosi la necessità di frequenti ritocchi legislativi. Le norme da stabilirsi per legge, come limite del potere esecutivo e come indice della ampiezza e liberalità della riforma, sarebbero, a nostro avviso, s Jltanto le seguenti: 1° Tutte le questioni sorte per conseguenza o indipendenza della prestazione di opera salariata nel commercio, nell'industria e nell'agricoltura sa1anno risolute dal Collegio dei probiviri. 2. Vi saranrio Collegi distinti per la giurisdizione del lavoro industriale, commerciale e agricolo. I Collegi saranno istituiti con decreto reale su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio Superiore del Lavoro. 3. Il decreto reale d'istituzione di un Collegio stabllir:i il numero delle sezioni in cui sarà diviso e il numero dei membri di ciascun:t sezione. 4. I Collegi agricoli giudicheranno anche delle controversie concernenti i contratti agrarì. Saranno divisi in 3 sezioni: la prima per le controversie dei salariati, la seconda per quelle dei coloni e mezzadri, la terza per quelle degli enfiteuti e affittuari. 5. I membri delle singole sezioni dei Collegi , sono scelti in separate adunanze, per una metà dagli industriali, commercianti, agricoltori e proprietari, per l'altra metà dai lavoratori delle rispettive clas<;i. Sarà ammesso il voto per lettura. Non riuscendo le elezioni , la nomina è affidata al presidente del Tribunale che sceglierà gli eliggibili nelle liste elettorali del Collegio. , 6. Il presidente del Collegio e i presidenti delle sezioni sono nominati dal Collegio fra i professionisti che non sono iscritti nelle liste degli elettori delle sezioni del Collegio. Non riuscendo i probiviri ad accordarsi per la nomina, i presidenti saranno scelti dai presidente del fribunale in una lista di persone proposte dal Collegio. 7. Per le controversie il cui valore eccede le L. 1 500 è ammesso appello al Tribunale Civile. Negli altri casi il giudi iio del Collegio è definitivo e non è ammesso alcun rimedio per impugnarlo. 8. Il Governo del Re stabilisce le norme per le elezioni dei probiviri e tutte le altre norme necessarie per l' istituzione e il funzionamento dei Collegi. (L'Italia Moderna, I s Giugno). ♦ Karl Lamprecht : Ravvicinamento di popoli. - Il notissimo professore dell'Università di Lipsia, il più discusso dei nuovi storici tedeschi, tratta nella popolare << Woche » dell' azione delle mutate condizioni di spazio sui cosidetti costanti fattori geografici nella vita dei popoli.
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