Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno X - n. 11 - 15 giugno 1904

RIVISTA POPOLARE 289 l\finistero dei LL. PP. per la parte tecnica e amrmnìstrati va e del Ministero del 'resoro per quella finanziaria e contabile. Inutile qui esporre i vantaggi che dimostrai si ot- . tengono da questa più logica e prec;isa determinazione di queste funzioni, sia per l'efficacia ottenuta dal di viderle per meglio imperare, sia per l'economia che pnò derivarne, e non a scapito della sicurezza di raggiungere le alte finalità ad ognuna di esse segnate. Basti per rassicurarmi di esser nel vero, il leggere che l'au-· torevole Commissione Parlamentare, la quale deve riferire alla Camera sull' Ordinamento proposto, in una ultima sua riunione ha ripreso in· esame qnesto punto importante, ed " ha espresso il voto che nel Disegno « di Legge per l' Esercizio di Stato , si renda il con- « trollo contabile e finanziario, con responsabilità di- « retta: e personale , assolutamente indi pendente. ,> Questo risultato non si può altrimenti ottenere , che con la completa separazione sin qui esposta, ottenendo dall'assolnta indipendenza della Ragioneria e del Controllo da eoloro che questi ·organi sono chiamati a regolare e controllare, quelle garenzie che non risultavano dal Progetto Minisi,eriale, nel q nale Ragioueria Cen trale e Controllo Prodotti dipendevano dal Diretto.·e Generale. ♦ Riassumo gli appunti, per avere iri migliore evidenza q nel che parmi necessario aggiungere, mutare, od eliminare, in armonia e sostegno dei concetti qui esposti ed altrove. a) Procedura inutilmente imbarazzante e difficile a seguire , quella che fa precedere alla presa di . possesso dell' Esercizio la consacrazione della Legge su molti punti ed importanti . mentre solo la conoscenza completa di essi, per fattane esperienza, può additarne la corretta determinazione. b) Prima della presa di possesso certamente, ma anche dopo avere ottenuta dall'esperienza qnesta corretta determinazione, appare inutilmente esuberante, e spesso dannoso, l'invocare la maestà della Legge per rendere , immutabile, oltre gl' indispensabili, e fondamentali capi saldi che Essa deve render tali, tutto ciò che per la speciale essenza di que11' Azienda può essere soggetto a mutamenti , più che nelle al tre rette dallo Stato,_ come lo riconosce la Relazione Ministeriale. e) Necessità di determinare .le attribuzioni e responsabilità reciproche del Consiglio di Amministrè:l-zionee Direttore Generale nei rapporti della comune dipendenza loro dal Ministro dei LL. PP. sia che questi rappresenti il supremo ricorso su possibili dissidi, sia che a questi rimanga estraneo. d) Inutile anzi dannosa coesistenza delle funzioni di Direttore Generale con quelle di Direttore dell' Esercizio nell' Ordinamento di esclusivo Esercizio di una Rete, quale è quello progettato, anche se questa fosse di grande estensione. e) Ammessa l'ingerenza del Minìstro del Tesoro nell'Ordinamento proposto, v'è da trarne vantaggio per la miglior determinazione dei rapporti fra la parte Tecnico-Amministrativa, e quella Finanziaria-Contabile, distinguendole fra loro e ponendo la prima sotto la di pendenza del Ministro dei LL. PP., l' altra sotto quella del Ministero del Tesoro. ♦ Ed ora solo per dar forma tangibile ai p-roposti emendamenti, e senza che il form:ulare un articolo, escl11da che non sia accettabile adottarne altro opposto da chi meglio di me sappia giudicarne, io mi permetterò tracciare uno schema di Ordinamento per l'Esercizio di Stato, non quale io crederei preferibile ad ogni altro, distanziandolo da quello presentato da uomini tanto autorevoli. E per quanto me lo consente l' acqnistata competenza e l' indipendente giudizio io conservo tutto quanto nel Disegno di Legge in esame riguarda qnello che non so nè voglio perciò giudicare perchè in zona superiore all'umile livello delle ruotaie; propongo soltanto modifiche ai punti già esposti, che uon mi è possibile accettare , e soprattutto escludo tntto ciò che non deve trovar posto nella Legge prima della presa di possesso dell'Esercizio, ed in gran parte nemmeno dopo, nè mai; e pe1: articolj., dei quali basta enunciare il principio informatore, che reputo venga mantenuto, a questo li ho limitati, senza aggiungervi lo svolgimento che se ne propone. Così per altri espongo i punti più salienti, ed altri riassumo senza danno al loro contenuto essenziale. Schemadi Ordinamentoper l'Esercizio di Stato CAPO I. - Disposizioni Gene1·ali · Art. 0 1. - Le Ferrovie di proprietà dello Stato·, delle quàli non sia autorizzato l'esercizio per opera di Ooncessionarii , saranno esercitate direttamente per mezzo di un'Amministrazione autonoma alla dipendenza del Ministro dei LL. PP. per la parte teçnica ed amministrativa, e del Ministero del Tesoro per quella contabile e finanziaria, e soggetta al controllo della Corte dei Conti. Art. 0 2. - L'assunzione dell'Esercizio di Ferrovie da parte dello Stat_o sarà autorizzata con ispecia~e Legge di p1·esa di possesso, che determini, su proposta dei Ministeri dei LL. PP. e del Tesoro, se ad un Commis'mrio Regio o ad un Commissariato Collegiale siano conferiti i necessari poteri pe• la presa di possesso delle Ferrovie da esercitare, autorizzando il man• tenimento dello statti quo e q nanto occorre per il passaggio graduale al nnovo· ordinamento senza perturbazione della regolarità del servizo , fissando in pari tem·po il periodo ritenuto necessario , a seconda della importanza ed estensione della Rete, per pre sentare con piena cognizione al voto del Parlamento la Legge speciale, che abrogando quella emanata alla presa di possesso pel periodo transitorio, sia completa regolaarice dell'esercizio, rispettosa sempre dei principi sanciti dalla presente. Quella legge speciale dovrà determinare: a) Il limite massimo dell'annua spesa pe1· a-umenti • del pat1·irnonio ferroviario fisso e mobile, nonchè il modo di provvedervi. b) la misura massima dello stanziamento annuale per un fondo di 1·iserva pe1· spese imp1·eviste , · e pel Fondo pe1· spese obbligat01:ie e d' m·dine nel Bilancio ordinario.

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