290 RIVISTA POPOLARE e) se le attribuzioni della Corte dei Conti possano essere esercitate da un ufficio speciale presso l' Amm. autonoma, determinandone la modalità. d) le disponibilità riservate al]a Cassa pei bisogni ordinarii e straordinarii, l'_ impiego temporaneo delle rimanenze e le cauzioni da prestare. e) la unificazione, ove occorra, delle norme organiche di trattamento pel personale proveniente da Amministrazioni che non le possedevano conformi. f) i vantaggi da assicurare alle industrie minori locali che conc·orrano alla industria principale del materiale ferroviario. g) le possibili deroghe, rese indispen.:iabili da condizioni speciali , a quanto è stabilito dalla presente Legge. h) l' indicazione dei Regolamenti che , dovranno completarla, e da approvarsi per Decreto Reale, sn proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e del 'f1esoro , sentito il Consiglio di Stato ed' il Consiglio dei Ministri. CAPO II. Consiglio di Amminist'razione, Diretto1·e, Ragionie1·e. Art. 0 3. - All'Amministrazione autouoma, presied~ un Consiglio di Amm.ne, del quale hanno i poteri esecutivi oltre quelli ad essi definiti dalla Legge, un Direttore dell'Esercizio ed un Ragioniere. Centrale. A seconda dei casi speciali , la legge che li regola determinerà il numero , ii grado, le attribm1ioni dei componenti di questo Consiglio, e delimiterà le responsabilità del Direttore Generale e del Ragioniere Centrale verso gli Enti dai quali di pendono , ed i poteri da esercitare sugli organi ai quali sono preposti. CAPO III. -Bilanci. Risconfro della C01·te dei Conti. Art. 0 4. - Il bilancio delle entrate e delle spese distinte le une e le altre in ordinarie e straordinarie sarà presentato all'approvazione del Parlamento in appendice allo Stato di Previsione della spesa del Mini-· stero dei LL. PP. Il Consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per gli effetti della disposizione dell'art. 72 sulla Contabilità generale dello Stato. La Corte dei Conti vigilerà sulla riscossione delle entrate e farà il riscontro delle s.pese. CAPO III. - Tariffe i;d orarii. Art. 0 5. - Le Tariffe, provvisoriamente manten,ite, e nell'elasso di tre anni, ove occorra, le condizioni loro saranno coordinate alla Convenzione di Berna, e verranno semplificate senza che ne risulti diminuito complessivamente il prodotto in confronto a quello dell'anno antecedente. Le tariffe generali non potranno essere aumentate che per Legge, e decreto reale quelle speciali e locali. Art; 0 6. - La decisione delle controversie per mancato adempimento delle coHdizioni di trasporto sulle Ferrovie esercitate dallo Stato spetta all'autorità giudiziaria. Non potrà però l'Amministrazi~ne ferroviaria essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza avere presentata domanda in via Amministrativa e senza che siano trascori;;i sessanta giorni da quello snccessivo alla data della presentazione. Art. 0 7. - Gli orarii dei treni viaggiatori e loro relativa classificazione saranno approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed il numero per ogni linea ·o tratto di. linea, sarà fissato in hase a regole stabilite, in funzione del prodotto e del n:1mero dei viaggiatori acquisito a quella linea. · CAPO IV. - .Personale. Art. 0 8. - Il personale addetto alìe Ferrovie delle quali lo Stato assuma I' E.:;erci ,.ìo , sarà considerato con1e temporaneamente a11,Ldi pendenza dello Stato , e salvo le deroghe determinate nella Legge di presa di Possesso delle Reti da e.:;so assunte·, gli sarà conservata la posizione in cui viene trovato a quel momento. Qualunque modificazione nelle condizioni organiche del trattamento del JJen;onale dovrà essere approvato per Legge. Art. 0 9. - Saranno conservati gl' Istituti di Previdenza , fondati per le grandi Reti , e ne sarà. fondato, occorrendo, nno identico pel nuovo personale assunto. . Le assunzioni di nuovo personale stabile e provvisorio saranno fatte per pubblico concorso, con ispeciali preferenze a parità di condizioni ai militari di terra e di mare che avran prestato servizio lodevole per otto anni. Art. 0 10. - Tutti gli addetti al servizio ferroviario, qualunque sia il loro grado ed ufficio) sono considet·ati come pubblici ufficiali agli effetti dell'art. 181, Cod. Pen. Chiunque si renda colpevole del reato previsto da tale articolo è cancellato dai ruoli con pt>rdita di ogni diritto a pensione o sussidio. Art. 0 11. - Oltre al diritto di reclamo al funzionario immediatamente superiore, mantenuto al µersonale, è .istituito un Collegio dei 1·ico1·si del pe1·sonale ferl'Oviw·io. CAPO V. - Disposizioni diverse. Art. 0 12. - È appli?abile all' Anim.ne Governativa. delle Ferrovie la legge sulla Contabilità Generale dello Stato, salve le speciali deroghe. Art. 0 13. - I contratti per le opere e forniture debbono essere preceduti da pubblici incanti. I contratti a trattative private non possono eccedere la spesa di lire 500002 , e di 100002 se questa spesa è annuale. I servizii, i ]avori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno su speciale Regolamento superiormente sanzionato. Art. 0 14. - A] personale ferroviario ed a quello governativo d'ispezione possono essere soltanto concesse gratuità permanenti o temporanea pel transito· snlla Rete esercitata dallo Stato. I funzionarii che ne rilasciassero a persone diverse sono punibili per appropriazione indebita (art. 417 e 419 C. P.). Art. 0 15. - Le forniture del materiale fisso e mobile occorrente saranno commesse all'industria nazionale in modo da assicurarle un lavoro continuo, compatibilmente coi fabbisogni, e con le assegnazioni del Bilancio. Si potrà con le debite garenzie e nelF in te-
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