' \ 154 RIVISTA POPOLARE immigranti che egli intende ricevere nella casa di ricovero è_ anche. di pr9pagan_di~ta cattolit:lo. Egli: « avverte gli emi «-granti s~ vi è o no una chiesa italiana nella città o nel ~.:villaggio·-dove sono diretti , li esorta a conservare il te- «:. soro _della loro Cattolica religione , e li assicura che in «. questq, paese- di vera, civile religiosa libertà una colonia « str~nier'a. è molto rispettata qualora osservi e rispetti <<,con_fedeltà le leggi della sua Chiesa. ;« Quando può il padre! .dispensa fra loro qualche libro « istruttivo religioso e buoni giornali etc. » (l). La San Raffaele si propone di estendere la sua alione e di . istituire fra breve in New-York una pensione per le di associazio.ni di beneficenza·, fondate principalmente per soddisfare le aspirazioni caritatevoli di persone umanitarie e la terza. innesti la beneficenza al suo scopo effettivo di propaganda religiosa. Or non vi è chi non intenda la differenza che esiste fra carità e pr-otezione legale: la prima umilia chi la riceva e inorgoglisce chi la dà; la seconda invece, essendo la conseguenza di un impegno che lo Stato ha a::;sunto di fronte a speciali categorie di cittadini, non impone agli individu· che di e,:;sa si avvantaggiano alcun sentimento di servile gratitudine. Anzi nel caso nostro, trattandosi cioè della emigrazione italiana, la protezione più che altro ha spiccato !carattere di un servigio verò_e Il risveglio della Primavera. donne senza famiglia, affidandola alla direzione di monache, e stabil~ndovi accanto un ufficio di collocamento per le serve. X Dalla esposizione fatta delle costituzioni e dell'opera delle tre Società private alle quali il Commi,:;sariato dell' E·n i - grazione ha affidato il Patronato degli E nigt'anti italiani in New-York si rileva come di esse due abbianv car.a ttere (1) Vedi: Relazione del Padre Gambera nel num. I del bollettino -delle Congregazi-oni di :S. Carlo Borromeo, pubblicato a Piacenza nel gennaio~l904. (Dal neue Gluhlichter) proprio che lo Stato è obbligato a rendere agli emigranti io cori·ispettivo di una tassa di otto lire a persona ad essi per legge imposta. Gli istituti di patronato perciò dovrebbero essere degli ufficiali di Stato, anziché delle associazioni di beneficenza e laddove per cause diplomatiche o politiche , come appunto negli Stati Uniti , sia impossibile di fondare degli uffici governativi, la Protezione dei nostri emigranti dovrebbe essere affidata a società nelle quali il ricavato della elemosina privata o della carità pubblica rappresentasse la pitt piccola parte nell'entrata dei loro biìanc1 e il rimanente fosse coverto dalla sovvenzione governativa. In tal modo sotto veste diversa , lo Stato compirebbe -correttamente la sua funzione e dando larghi sus-
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