r I • • 16 RIVISTA POPOLARE DI POLITICA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI '• rovinctale composto di un presidente, un presidente supplente e sei membri eletti ogni anno dai collegi dei probiviri di provincia. Anche per necessità la legge disporrebbe che i membri dovessero essere, metà imprenditori o padroni, metà lavoratori iscritti nelle liste delle rispettive classi per la costituzione del collégio <lei probiviri. 1 due presidenti possono venire scelti tra i magistrati. e fra coloro che possono essere nominati conciliatori. Logicamente ancne la Commissione provinciale sarebbe divisa in due sezioni, l'una per le controversie industriali, l'altra per le agricole. Nè alcuna disposizione vieta che attorno a tale commissione possa.no funzionare liberamente istituti, collegi e commissioni create prima o dopo la pubblicazione deUa legge sul contratto di lavoro, da corpi morali' o associazioni per la conciliazione o l'arbitrato nelle controversie fra gli imprenditori o padroni e i la- • voratori da loro dipendenti. Ma tali associazioni e tali corpi per essere autorizzati all'esercizio di tali funzioni devono e&sere iscritti pres~o l'ufficio ·del lavoro. . • Come per il semplice contratto, il processo verbale o atto di conciliazione o risoluzione arbitrale , sono titoli esecutivi i quali obbligano le parti per il tempo da esse stabilito, e il- termine non è superioriore ai due anni· e s'intende successivamente rinnovato d'anno in anno, se non interviene disdetta. Molte altre disposizioni arricchiscono il.con tenuto dei 17 articoli riguardanti la conciliazione e l'arbitrato; e le altre molte norme specifiche concernenti la natura e lo svolgimento della conciliazione e dell'arbitrato saranno date con decreto reale, sentito il Consiglio del lavoro. Con questo materiaie legislativq il disegno si presenta dinanzi al- problema dello sciopero) che è divenuto oggi uno dei massimi nel mondo economico italiano. Certamente il criterio che dello sciopero, ha. il dlsegno è moderno, se non nuovo. Lo sciopero è un fatto semplicementé civile, il qual3, ove nasca da controversia e conflitto di classe operaio contro amministrazioni di servizi pubblici assunte da imprese priva-te, trova inqubbiamente nello Stato una forte ,mano e un mezzo di giustizia che maggiore è impossibile pensare. , Questi tribunali 'arbitrali e di conciliazione il disegno crede che saranno sufficienti come mezzo pronto per prevenire danni pubblici o danni privati e relativi fatali contraccolpi alla produzione. Non v'é bisogno di alcuna coesione penale per tale sco · po, se se ne eccettui l'applicazione dell'434 del Codice penale per punire di ammenda chiunque ricusi, senza giusto motivo, di assumere l'uffici~ di ,delegato o arbitro e di fornire notizie. richieste dalle persone o dai collegi investiti dalle funzioni di conciliazione e di arbi tra~o. ~ Sarà proprio cosi ? Ma quando mai una legge ha creato nella vita sociale qualche cosa che non v'era prima?. Una legge è un sintomo, cioé un effetto, non una causa. Tutto questo ordinare e limitare e semplificare e prescrivere è un bel castello idealista. La materia del conflitto tra capitale e lavoro resterà; sono in essa cause ineluttabili, non dico incorregibili, di lotta. In questa legge manca un provvedimento. Essa si ririvéla come determinata dal brivido freddo di oscu- . ro terrore che· l'inerzia minacciosa degli scioperi ha suscitato anche in Italia. Che cosa guadagnano dalla le~ge le classi operaie ? 1ta legge risponde: giustizia. Ma è chiaro che della giustizia metafisica delle leggi le classi operaie, che esigono cose nuove, non sanno più cosa farsi. E in fondo questa legge, che è un buon lavoro dottrinale e parlamentare, conserva il vizio d'origine. È una legge di garanzie capitaliste. Il responso · di un tribi....hale nuovo, solo perchè tecnico e specifico, dovrebbe portare nella vita operaia agitata e bisognosa l'elemento che vi m&ncava. Siamo ai soliti panni caldi, ironico ed ingiurioso mezzo qu•ando si tratti, come sembra, di un vero e proprio cancro roditore. · Eppure - mi si lasci esporre tutto il m10 pensiero·~ c'era modo di uscire· dalla retorica noiosa ed inutile della legislazione verbalistà. Un'governo veramente liberale avrebbe dovuto far sue le idee innovatrici che hanno dato così robusta vitalità al liberalismo politico della -francia e dell'Inghilterra. · Lo Stato di fronte ai problemi· dal lavoro deve essere e mostrarsi eminenteme'nte trasformativo e i disegni di legge governativi devono sempre rispecchiare la coscienza esatta e misurata dei n.uovi passi da fare. · Leggi, leggi e sempre leggi; ma mutazioni reali mai. E che, sarebbe dunque eccess_ivo~ per un gabinetto composto di liberalissimi elementi, come l'attuale, il programma della partecipaziori,e, entrato da venti anni e più nella sfera legislativa della Francia 1 La solida idea di Charles Robert, la quale risale al 1867 ha oggi fautore lo stesso Waldeck-Rousseau; essendo ministro il quale, nel 1888, il Floquet presentava al parlamento francese tre stupendi progetti di legge, uno dei quali disegna le Contrat de partieipation aux bénéflces. E di più nel 1894, il deputato Gauthier de Clagny arrivò a proporre questo . articolo: « Quiconque aura, par contrat, admis ses ouvriers ou employés à participer aux pénéfices de son entreprise, sera pendant cinq ans déchargé de la patenle. « Le bénéfice de ce dé~rèvement ne sera accordè èiu'en justifiant d'une distribution de bénéfices supérieurs d'un moins un quart au montant de la patente ». E dal 1896 le prove vive della partecipazione ai beneficii del capitale sono un argomento ultrapotente in mano al legislatore che mfrà ad un accord·o, minimo pur che sia, tra il programma estremo del socialismo e quello neg~Livo misoneista dei conservatori. . La Francia è dall'anno XI che conta esperimenti felici della partecipazione, ed oggi non si contano quasi più. L'Alsazia, la Baviera, lo Stato di Resse, il Mecklembourg, la Prussia, il Saxe, l'Inghilterra - in guisa gigantesca - sin dal L850, l'Austria Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Spagna, il Portogallo, gli Stati Uniti, sin dal 1872, l'Olanda, la Russia e la Svizzera, tutti questi grandi paesi civili durante il secolo XIX applicano su larga scala il sistema parlecipazionista e, lo Lrovano eccellente e si convincono ch'ess.o sia. il primo passo sul cammino della trasformazione operaia. L'Halia pure ha, sino' dal 1843 esemp'i luminosi di·. partecipazione, tra i quali il lanificio Rossi cli Schio e, persino, la Pia Azienda tessile a Como. Sono otto o dieci casi di iniziativa privata riusciti ad un reale
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