Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno IX - n. 1 - 15 gennaio 1903

I • . RIVISTA. POPOLARE D1 POLITICA, LEITERE B 'i;CJENZE SOCIALI · 15 . e dei campi. Si considerano acutamente ed originalmente la stipulazi,one e la esecuz10ne del. contratto di lavoro e si fissano con disposizioni parti colari le obbligazioni delle parti, la tutela speciale del minore. e deUa donna maritata, per quanto riguardi la retribuzione che importa di assicurare alla famiglia ed alle maniere di sot~rarla ad un padre o ad un marito dissipatore od incapace. Sugli· abusi del famoso caporale, l'oppressore e il tagliéggiatore di grandi compagnie di contadini reclutate soprattutto per i. lavori della.. mietitura nella campagna romana, la legge insiste in maniera speciale mirando a garantire i contadini dalle fpequenti frodi di tale mandatario di un padrone che, per solito, non· è m:1i comparso. E non mancano disposizioni intese ·a mandare immuni d'ora in avanti gli operai dai giuochi abusivi e loschi del truck-system. Il rimedio' posto al malanno vasto e profondo de - gli scioper:i è una Commissione arbitrale formata di un numero dispari di arbitri, la quale decida delle controversie individuali. Il meccanismo della Com.:. missione sarebbe tale che, se le parti non· avéssero precedentemente provveduto: gli arbitri., in numero • • ·di tre, verrebbero eletti uno da ciascuna. parte e il terzo d'accordo ira i primi due, o, in difetto, dal pre- ., sidente del collegio dei probiviri o del pretore. La de.cisione arbitrale, ciò è chiaro, è inappellabile .. In quanto poi alle controversie collettive, il progresso del disegno - è necessario confessa:i;-lo - sta nella considerazione di esse controversie .come naturale integrazione della legge del lavoro. Nel disegnp si afferma il dovere che lP, parti hanno di promuovere, in caso di abbandono, di sospensione generale o parziale di lavoro, di chi'Usura di fabbriche Scandali principeschi. ~®' , f!!;:;/1) •.,7,,~t~ ·1~.\. t .. I I t: ., \ . i(·~ lt=.."""=---. _d1 ~y :, I • I { . In qual conto tengono ]a corona i principi e le principesse di buon senso, .. • ,i, .. ..., .u Fr.anoesco Giuseppe iega alle gambe' della tavola }~ arciduchesse che ancora gli rimangono.· (Uomo di pi~tra di •Milano) !Il • Questa è la p~rte generale che io ho riassunto per sommi capi in forma spiccia; la parte più giuridica del disegno di legge ispirata, s'intende, al criterio ingenuo della libera volontà delle parti nella stipulazione di un contratto di lavoro. Lasciamo là questa tradizionale insignificante libera volontà - che dovrebbe poi tener conto, nella misura medesima cosi per il capitalista, quanto per l'operaio, cte11:equità, della cortsuetudine, dei regolamenti, immodificabili senza consenso reciproco. - Le libere volontà, positiva1.hente parlando, differiscono come i criteri di equità da padrone a lavoratore, e questa libera volontà limite che cosa diviene essa ristretta nei termini dei rigidi 1·egolamenti? I • l di boycottaggio e simili, la conciliazione. Ques à • Teniamoci alle concrete disposizioni che, derivando dai ci-iteri riguardanti il con tratto generale di lavoro, discendono a fissare l'istituto clella eoneilirr,- zione e dell'arbitrato. formula ammonitrice, a_nch'essa eccessivamente ingenua ed idealista - poichè chi ad~iviene ad una controversia avr.à o crederà d'avere ottime ragioni per continuare e per vincere e continuerà la- con"' troversia se avrà, come la. legge dà, mezzi nt!ovi giuridici di risoluzione -, questa disposizione è seguita dall'altra, la quale permette di chiedere larisoluzione arbitrale della controversia medesima. E ciò ad istituti· od organi stabiliti dalla legge a tale · scnpo, a loro facile portata, permanenti o di immediata costituzione in taluni casi,. istituti od organi che crescono sul· tronco dei collegi dei probiviri. . Ora questo arbitrato la legge necessariamente di.- spone che debbano convenire nel volerlo ambédue le parti. La creazione originale sarebbe· quella dei due tipi di Istituti permane,nti di concil1azione e di f.\-fb~t~·ato 1 u,no toeale (il collegio dei probio{1·i~, una I ,

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