Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno IX - n. 1 - 15 gennaio 1903

r 14 RIVISTA POPOLARE DI POLITIC4", LETI'ERE E SCIENZE SOCIALJ . \ ficineJ le organizzazioni delle Camere di lavoro, il clamore della protesta proletaria, hanno agitato nell'ambito della tradizionale vita della produzione itaJìana, UI} fermento ignoto. Di questo fermento il -disegno- di legge attuai.e rivela l'efficacia. 'Senza la paura della violenza, i legislatori italiani nor.1si sarebbero decisi a mettere insieme, dopo le analisi ed il Javoro comparativo di una commissione presieduta dall'on. Chimirri - una legge intesa a dilucidare i limiti dei diritti reciproci e dei reciproci do-' veri .di padrone e -di operaio ed a definire le controversie di qualsiasi carattere che tra· operai e pad.roni potessero intervenire. • Il progetto Cocco-Ortu consta di 69 articoli, 17 dei di somme vincolanti l'opera dei minorenni,,in ispecie carusi, sono molto serie. La contemplazione .diretta dei fatti pqrta il disegno di Jegge ad ~ssere molto preciso in ciò che ri- • guarda la forma e la prova del contratto di lavoro, la rappresentanza dei lavoratori, le esecuzioni fiscali, a regolare· le obbligazioni delle parti, il paga;mento de1la retribuzione, i divieti delle ritenute, le facoltà delle sanzioni disciplinari, le disposizioni particolari sulla retribuzione a tu tela degli interessi del minore e della donna maritata e dei più stretti congiunti del lavoratore, sulla insequestrabilità e incedibilità dei ·salari con le eccezioni a tale principio. Il progetto è largo e preciso, senza dubbio. Nelle L'imperatore delle Indie. l'Iva 8. 11,~està Edoardo Imperatore. delle Indie! quali riguardano i gravi punti della conciliazione· e e dell'arbitrato. Come progetto questo è, certamente, un bel lavoro; anzi quà e la è moclello di sottile; casistica economica, giuridica, amministrativa. Come armistizio tra i due terribili nemici, il capitale e il lavoro, merita tutta la nostra ammirazione. Esso analizza con profondità il contratto di-lavoro in generale e ne rileva i lati che ne fann,), nel mondo nuovo, u.n vero nuovo contratto. Tra riga e riga mi par di leggere il pensiero melanconico dello spirito conservatore che lo ha dettato, riconoscere che ormai, anche per la legge, l'operaio è una personalilà da riconoscersi. par·i al padrone. Il contratto nuovo li rende in nuova maniera giuridicamente eguali. Le dispos_izioni, quindi, sopra i regolamenti di lavoro e di fabbrica, sul lavoro compiuto a squadre o a gruppi d'operai, sulla nullità de]lo anticipazioni (Ffschietto .di Torino). norme della fine e della risoluzipne del contratto, · della rinnovazione tacita del me.desimo, della diffida, del periodo di prova, dei giusti motivi della rottu,·a, del contratto, così da parte dell'imprenditore o pa- . drone, quanto del lavoratore, del risarcimentò dei danni per ingiusta risoluzione, si ha un ottimo esempio éli oculatezza legislativa, cui han contribuifo certo gli studi comparativi sopra le legislazioni straniere. .I casi sono contemplati in Lutta la loro varietà. Si tien conto della nullità- di alcuni patti per la prescrizione delle azinni derivanti dal contratto di lavoro, per il privilegio spettante al J.avoratore. E si estende il riconoscimento del medesimo diritto ai lavoratori dei campi, non trascurando neppure gli impiegai.i di commercio, operai dalla vita incerta e p1·iva di garanzie tal quale come quelli cleJle offici11e- • ' , '\. • ..

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