492 RIVISTA POPOLA.RE DI POLITICA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI nanzi ai tribunali pei delitti commessi contro la legge nuova. Essi pure hanno preferito l'arbitrario al regime della legalità; essi hanno pensato che una legge mal fatta può essere applicata come vuole il governo : erano troppo forti in quel momento per dubitare che il governo non si regolasse seguendo le loro passioni. Non si sono abrogate le leggi riv ·luzionarie nè il decreto dell'anno XII. I frati sono dunque ancora in una situazione eccezionale: i loro difensori avrebbero dovuto (se ·fossero stati desiùerosi di far sparire l'arbitrario) far abolire questa antica legila7.ione e proporre d'introdurre nel nuovo testo degli articoli destinati a dare delle garanzie all'amministrazione. Non si sarebbe mai osato riprodurre l'articolo 2 del decreto dell'anno xrr sul domicilio fisso ! La legge del 1901 metteva le congregazioni in condizioni di domandare l'autorizzazione, tanto per la casa principale che per loro di versi stabilimenti spnciali. Bisognava intendere con ciò l'obbligo di domandare un' aatorizzazione speciale per ogni scuola, ogni infermeria, ogni ospizio. ove delle suore sono impiegate, alloggiate e salariate da dei particolari o dalle società? Se si adatta la soluzione affermativa· si cade in una vera puerilità perchè si può esigere un decreto del Consiglio di Stato e tante formalità per una scuola diretta anche di una sola persona. Io credo però che il riavvicinamento della legge del 1901 e di quella del 18 agosto 1792 (che riguardava fino gli eremiti isolati) permettesse di accettare il senso più rigoroso; è per questa opinione che s'è schierato il Consiglio di Stato quando fu consultato. Disgraziatamente il parere del Consiglio di Stato non è stato conosciuto che dopo spirati i termini fissati per domandare le autorizza7.ioni. Le cose restarono anche ferme durante sei mesi; il 15 luglio il governo s'accorse che era nella dura necessità di far rispettare le leggi ; dichiarò che non poteva più accettare domande di autMizzazione per istituzioni che riguardava illecite, secondo il parere del Consiglio di Stato, ed annunciò che avrebbe sciolto con la fo,·za quelle che non si scioglierebbero volontariamente. Vi era in questa politica una grande ipocrisia. Non si applicava la medesima regola alle diaconesse protestanti che secondo il Consiglio di Stato formano una congregazione religiosa; si ammettevano a domandare l'autorizzazione dopo spirati i termini. Se ,valdeck non avesse rispettata la scadenza legale, dal momento cl1e aveva accordato una scadenza sup plemenbre con una circolare del 5 decembre 1901, era dunque possibile accordarne una nuova; il ministero rinunziava alla dissoluzione delle opere ospitaliere che sarebbe stato difficile rimpiazzare da un giorno all'altro; se vi era contravvenzione era facile _chiamare i contravventori dinanzi ai• tribunali in virtù della legge del 1 luglio 1901.. . In realtà si aveva per fine principa!J di trarre da questa legge sulle associazioni. un partito assolutamente imprevisto laicizzando molte scuole di ragaz7.e; in questi ultimi anni la laicizzazione delle scuole di ragazze aveva camminato molto lentamente; i consigli municipali erano spesso ostili a questa misura, onerosa per le finanze comunali. I radicali sono persuasi che la laicizzazione delle scuole deve produrre dei risultati straordinari per l'avvenire; essi hanno voluto fare un gran colpo, e si sono attaccati quasi unicamente a delle scuole tenute dalle suore. La legJe del 1 luglio 1901 dà al governo il diritto di sciogliere con decreto gli stabilimenti congregazionisti e anche le congregazioni intere, pur essendovi le autorizzazioni in regola. Questa disposizione è stata accettata come una di quelle misure estreme che possono essere motivate da ragioni gravi ed eccezionali. Per una singolare interpetrazione il governo la viene ad applicare a delle scuole che molte persone credevano poter stard aperte senza autorizzazione, e che non hanno dato alcun motivo che giustifichi contro loro una misura di pubblica sicurezza. Vi è in ciò qualcosa di estremamente grave; infatti è spaventoso per l'avvenire vedere l'alta polizia sostituirsi, per affari minimi, per delle sem• plici contravvenzioni, al giuoco naturale della giustizia repressiva. Un deputato radicale ha potuto dire' che si poteva tanto più contare sull'energia di Combes perchè egli non è giurista e non si sa• rebbe arrestato dinanzi a degli scrupoli giuridici. . • • La tattica più abile sarebbe stata pei frati di sottomettersi a tutte le esigenze; i movimenti anticlericali non durano molto in Francia; lo si è ben visto dopo le espulsioni del 1880. La laicizzazione delle scuole di ragazze doveva esser fatta in un periodo di tempo più o meno prossimo; ma importava molto poco che fosse affrettata di due o tre anni. Era soprattutto importante per la Chiesa di non sollevare troppo chiasso, perchè è molto pericoloso per essa incitare il partito radicale a fare delle leggi rigide in vista di restringerne la 1 ibertà. Nel momento presente il Codice non comprende delle pene per gli atti che sono interdetti ai µreti in virtù degli articoli organici annessi al Concordato del 1801; ma se si agita troppo la questione, i radicali potrebbero esser conòotti a sta - bilire tali pene. È così, per esempio, che certi sindaci hanno inutilmente voluto i1npedire a dei preti. di portare la loro sottana; quest0 delitto, in virtù degli art. ù e 10 della legge 18 agosto 1n2, poteva far condannare fino a 4 mesi di. pricrione· .non ,·i è nes-una penalità oggi. Si è detto-s 0 pess~ cl i dare una sanzione alle dichiara~ioni di ahusi pronunziate dal Consiglio di Stato, a proposito di certi atti di vescovi; il governo si è fatto ricono•
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