188 RIVISTA POi'OLARE DI POLJ'J1CA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI Cassa di Stato, chi conosce l'indirizzo dato ad esso dal compianto Conte Annoni e continuato dal SE>natore Ing. Speroni, rileverà la enorme stonatura della lettera prudentemente non pubblicata negli alti della Cassa, e abilmente riassunta dal Prof. Gobbi, stonatura fra il carattere umanitario dell'Istituto, e la preoccupazione meschina del rappresentante di Palermo per la temuta riduzione degli affari in Sicilia, che sono infatti per nove decimi assicurazioni relative al rischio solfare. Ma d'altra parte non deve meravigliare che una sola persona abbia esercitata influenza efficace verso il Governo e verso la Commissione, se si calcola che quel rappres~ntante della Cassa Nazionale con la qualità di Amministratore di nomino Regia, è magna pars del Banco di Sicilia, del quale il credito è indispensabile alla vita delle industrie locali; non deve meravigliare sopratutto se si pensa che, quasi non bastasse tanta base d'illegitt ime influenze, quella stessa unica persona trovò modo di farA valere il nome e l'autorità d'una vera potenza bancaria e industriale siciliana, qual'è la Casa Florio, benemerita dell'industria solfifera, alla quale se ne deve la salvezza dalla crisi che la travagliava da 6 ant~i ed il conseguente risveglio economico in tutta l'Isola; così riesce facile spiegare l'azione imponente di tale opposizione verso gli industriali e verso il Ministero, e di conseguenza si spiega, ma non si giustifica, rruella del Governo verso la Commissione. Ecco dunque le illecite influenze cui ho dovuto accennare per amore alla verità, e illecite le ho qualificate (e non mi si pu,ò fraintendere) perché sono servite ad ostacolare provvedimenti di indole sociale, che nei Paesi democratici si pt'evedono, si studiano, si applicano senza altendeee il bene-sta.re di privati o ·di classi, contrarie a tutte le Leggi che non siano informale al loro interesse; e che le subiscono quando esse vengano imposte dalla virt,ù dei tempi nuovi e dalle necessità fatali dello umano progresso. Ma, debbo ritornare al movente di queste note, cioè, al pensiero espresso dall'Invrea, perché il sistema dell'obbligatorietà dei Sindacati, fosse introdoLto nella nostra Legge per gl'lnf.irtuni del lavoro, ciò eh' Egli ha augurato prendendo le mosse della proposta per un Sindacato obbligatorio fra i coltivatori di solfare della Sicilia. Or, date le opposizioni palesi del!li 1ndustriali milanesi a lasciar entrare nella nostra Legge il sistema dell'obbligatorietà dei Sindacati; e data l'opposi~ione sorda degli Istituti Assicuratori, i quali, finché non si siano decisi ad abbandonare il lavoro delle Assicurazioni collettive dipendenti dalla Legge sugli Infortuni, non vogliono che la Mutualità costituisca la minaccia di sostituirsi alla loro azione di te1•zi assicurato:-i; date tutte le condizioni già descritte, contrarie all'adozione del sistema che fa capolino negli art. 20 e 21 del disegno di Legge 8 Giugno; dato infine il concetto di eccezione e di esperimento da cui mosse lo stesso Gover-no, nel proporre detti 2 articoli, quello cioè di istituire un Sindacato di Mutua A.ssicura;ione per le solfare della Sicilia, io, pur condividendo completamente le idee del!' Invrea - debbo allontanarmene per opportunità. E me ne allontano sostenendo \a eccezione, e non escludendo che essa possa servire più tardi, se applicata, a condurre lo stesso Governo nella via del sistema e ad adottarlo con altri futuri e non lontani emenr:lamenti alla Legge madre sugli Infortuni del lavoro_ Pertanto, io, se mi fosse stato lecito coadiuvare nel lavoro della Rela::;ione !'on. Gianolio, se non si fossero imposte le sop1·accennate influenze estraparlamenta1·i e ministeriali, che a mio avviso hanno turbato la serenità di esame e di deliberazione della stessa Commissione della Camera, senza nuocere alla serietà ed alla competenza dell'Egregio Relato,.e e con tutto ri,,petto al la, sua sincerità politica, mi sarei cooperato a far propo1·re gli emendamenti agli articoli 20 e 21 nei termini seguenti :· ART. 20. a) Il Ministro di Agricoltura Industria e Commerciò entro il termine di sei mesi della pubblicazione dellapresente Legge, pl'omuoverà un Decrclo Reale per la costituzione di un Sindacato di Mutua Assicurazione.fra gli esercenti miniere a zolfo della Sicilia; b) Al Sindacalo devono inscriversi gli esercenti i quali non abbiano costituito una Cassa privala nel termine suddetto, L'obbligo della iscrizione al Sindacato si. estende a coloro che impieghino uno o più operai per lavori di ricerche di minerale. c) La iscrizione si effettuerà nei modi e con le norme che saranno indicate dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. d) Nel regolamento per la esecuzione della presente Legge saranno stabilite le norme per il funzionamento del Sindacalo Siciliano. eJ L'Amministrazione del Sindacato dovrà provvedere alla riassicurazione con la « Cassa Na::;ionctle di Assicura::;ione contro gli infortuni degli operai sul lavoro» limitatamente agli infortuni seguiti da morte o da inabilità permanente. L'obbligo per la riassicurazione cesserà dopo che il Sindacato avrà costituito una riserva uguale alla somma dei contributi annui sulla media dell'ultimo quinquennio· precedente alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione avrà deciso di non continuare nella parziale riassicurazione. Tale delibe1·azione non sarà esecutiva se non dopo l'app~ovazione del Ministe1·0 di Agricoltura Indui.tria e Commercio. ART. 21. a) Il Sindacato obbligatorio Siciliano non è tenuto a prestare cauzione, ma dovrà costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti che saranno stabiliti nel Regolamento di cui all'art. precedente. b) La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il Sindacato sarà fatta dall'Amministrazione di queslo con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dil'elte. c) Il Sindacato pagherà le indennità dovute agli operai colpiti da infortunio in.dipendentemente dal diritto di rivalsa contro l'esercente che non abbia pagato lo quote di contributo sociale o che non si sia inscritto, pure essendo obbligalo all'Assicurazione dei suoi operai. d) È estesa al Sindacato Siciliano la franchigia postale della quale gode la Cassa Nazionale in base alla Legge 1883. e) Per tutto quanto non è modificato dalla presento disposizione si applicano al Sindacato obbligatorio di Mt1tua Assicur·azione fra gli esercenti solfare della Sicilia, le disposizioni contenute nella Legge 17 Marzo 1898 N. 80, concernenti i Sindacati liberi. f) Il Sindaco comincerà a funzionare col primo Gennaio 1903. Cosi modificati gli Art. 20 e 21 costituirebbero l'affet·• mazione certa ed assoluta di quell'interesse sociale, che si é voluto misconoscere in mala fede, da coloro che erano mossi da ben altri interessi; mentre le aggiunte relative alla parziale riassicurazione, favorevolmente giudicate dalla Sede Centrale dell'Istituto benefico di Milano, avrebbero documentato gl'intendimenti onesti e pratici dei promotori del Sindacato Siciliano. E la rias-
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