RIVISTA POPOLARE DI POLITICA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI 187 non aver compreso che C'Osa sia ir. principio e come i;;i possa applicare nel funzionamento di un Sindacato di Mutua As'!icurazione; ed è fuori di dubbio che gl'induslria li vivano nell'illusione di sfuggirla, quando ciascuno di essi sia coperto di Assicurazione per me1.zo della singola Polizza; e sopratutto è fuori <li dubbio, nel caso noslro, che i grandi industriali non facenti parte della Associazione Mineraria siano lieti di non aver nulla di comune con quelli che coltivano la piccola industria, credando con ciò che gli avvenimenti di una solfara valutati dall'assicuratore non si ripercuotano su quelli di un'altra, e che l'Istituto possa stabilire di anno in anno un criterio di volulazione del rischio per ogni miniera, e commisurarne il premio all'entità dei danni accertali. Ed io, pe1' chiarire la mia osservazione con una ipotesi, misi in evidenza la impossibilità di far pagare all'industriale z le conseguenze finanziarie di una non p1·evista catastrofe avvenuta nella sua miniera, dimostrando come d'altra parte avvenga di fatto u1! ammortizzamento indiretto, per opera dell'Assicuratore, su lutti gl'industriali che per esso costituiscono il gruppo del rischio solf'are; ciò che é conseguenza precisamente di quella che io chiamai solidarieta indiretta, e ch'è in fondo il fattore essenziale dell'azione del grande numero. Cosi nelle poche pagine del citato mio scritto dedicate a questo principio fondamentale della Mutualità, nel dimostrare la impos:;ibilità per gli industriali di sfuggire all'anziccnnala ignorata solidarietà indiretta, mi fu agevole mettere in evidenza l'utilità di accettare per contratto quella di1·etta, che applicherebbesi nel Sindacato di Mutua Assicurazione. Ed utililà è da considerarsi in qunnto convenga regolarla, disciplinarla; in quanto regolandola e dirigendola, si viene ad esercitare fra gli associati quel controllo prezioso dell'uno sull'altro, che determina risultali incalcol·abili di beneficio morale ed economico estranei del lutto all'azione che dipenda da un terzo Assicuratore, interessato soltanto a valutare i -danni pre,enti su quelli accertati in passalo, per trovare la fo1•,nula matematica dalla quale deve . caturire il correspcllivo di compenso contro IR garanzia di risarcire le conseguenze finanziarif' in favo,·e degli operai. Per'lanto, potrai dire e ripclo qu;, che per effetto della solidarietà implicita ed esplicita nel funzionamento di un Sindacato, si otterrebbe un miglioramento nelle con- -di·lioni di sicurezza del lavoro, a tutela della vita degli operai; e quindi, rendendosi sempre più scarsa la possibilità degli avvenimenti luttuosi straordinari (catastrofi), si renderebbe meno grave il rist:hio con beneficio economico degli stessi industr·iali. Ed intanto tali condizioni di deficiente cu'tura negli industriali, giustificano in parte, la irnprepRrazione, la insufficienza del Parlamento italiano in mer·ilo alla legislazione sociale; perché da una parte rispecchia fedelmente le condizioni delle classi rappresentate, da un altra fa degli stessi rappresentanti, anche ali' infuori di illegittime influenze, i sostenitori degli interessi di mino1·anze del Paese, in opposizione agli inte1·essi di quelle maggioranze popolari che nello Stato democratico determinano la stessa legislazione sociale. Da ciò, io penso, dipende la facilità delle classi dirigenti nel muta,·e dei concetli cui s'informano le nostre leggi spesso contradicentisi; e di tale instabilità direttiva, qua_ si caratteristica di tutta la vita politica italiana, dovevai darsi prova necessariamente in ordine al tentatioo d introdurre i Sindacati obbligalol'i nella legislazione per gli infortuni sul lavoro. lnfatli la relazione Gianolio, in rappo1·to agli art. 20 e .21 del disegno di Legge Zanardelli, significa sostanziaimente la negazione del principio cui erasi informala latimida facoltà al Gooerno del Re d'istituire Sindacali obbligatori di Mutua Assicurazione, e, negazione dico, con parola aspra quanto sincera, perché non vi si fa alcun apprezzamento del fine sociale intravisto nel progetlo ministeriale, e invece vi si propongono emendamenti tendenti non solo ad escludere che possa mai estende1·- si la eccelione, dalle solfare della Sicilia ad all1·e industrie del Regno, ma bensi ad assicurare che il Governo non ricol'l'e1·à mai alla misura eccezionale, nemmeno per quella sola industria presa di mira nella ralazione Zanardelli. Cosi la Commissione, forse d'aci:ordo con l'illustre pl'esentalore del disegno di Legge 8 Giugno, ha finito pe1· limitare l'azione degli art. 20 e 21 ad uno eventuale e meschino me.;::o di esecuzione detta legge in vigore, in lfuanto rimane previsto come esplicita minaccia nella facoltà lasciata al Governo. E di questo novissimo criterio legislativo è prova la sincerità con la quale il relatore dice testualmente: « Se sollo la minaccia « di un Scnclacat'l obbligatorio, gli industriali, o una parte « di essi ( assurda ipotesi) non provvederà da sé, dovrà « lasciarsi aperta la via a che alla classe operaia si as- « sicuri in Sicilia un trattamento pari a quello che han- « no gli operai del Continente>>. Quale distacco dalle considerazioni che nel disegno di Legge rigual'dano gli a1·ticoli 20 e 21, a quelle del relatore della Commissione! E dico meglio, quale rnulameuto dal concetto che guidò il Governo nello studio del provvedimento e nel darne 1·agione alla Camera, al concello infelice dello stesso Governo espresso per li'amite dell'on. Gianolio I Forse i,ifiuenze illegittime sapientemente messe in opera moditicarono le idee del Presidente del Consiglio ; e, mi sia lecita la suppo:;izione, obbligarono la Commiseione (composta di ministeriali o di deputati indipendenti, che non presero parte alle riunioni) a decidere della sorte degli art. 20 e 2 l con poco rispell•> dei principe e con troppa e paleae subordinazione agli interessi, che non sono nemmeno quelli sinceri delle classi industriali, che si fecero valere senza comp1·e11dersi. E la ragione che rni aulol'izza a questi apprezzamenti, che potrebbero sembrare :izzardati, sta e.sposta chiara, quanto strana, iu u11dueumento clre ora è pubblico, ma del quale avevo notizia vaga fin da quando pubblicai l'opu5colo: L'Interesse sociale nel Sindacatr, obbligatol'io etc. A pagina 33 dell'ultima r~lazione sul verbale della seduta del Consiglio Supel'iore della Cassa Nar ::ionale di Milano, eh' ebbe luogo il 25 Giugno 1901, leggesi: « G'·bbi ( Consulente Amministrativo tecni- « co e legale della Cassa) da lettura di una lettera del « Comm.Chiarchiaro, Consigliere del Banco di Sicilia, <e< che richiama l'atten::ione del Consiglio superiore sugli « Art. 20 e 21 del progetto di modijica::ione alla Legge « sugli infortuni del lavoro; con questi articoli sarebbe « consentita la costitu::ione di Sindawti obbligato,,i fra « gli industriali per l'Assicura.;ionc degli operai; e sic- « come nella relazione che precede il disegno di Legge Il <e< detto che l'attua::ione ne doorebbe esser fatta principal- « mente per le solfare della Sicilia, cosial Compartimento <e< SlcilianodellaCassaNazionaleverrebberotolte quasitutte le « assicurazioni (!! l) » Ecco rivelala da una considerazione piagnona, la causa unica e sola delle proteste sorte in Sicilia contro gli art. 20 e 21 del disegno di Legge 8 Giugno, proteste clamorose pubblicate in 3 giornali di Palermo il 28 Giugno, cioè, (significante coincidenza I) tre giorni dopo la seduta del Consiglio superiore della Cassa Nazionale! Or chi conosce di questo Istituto la legge 6 Luglio 1883 che la creava con privilegi quasi uguali a quelli di una
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