Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno VIII - n. 7 - 15 aprile 1902

RIVISTA l'OrOLA RE DI T'OI.ITICA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI 185 ,per tutte le forme di cooperazione un modo sod- -òisCacente di ripartizione di utili (1). . * * Un'altra ~lacuna - a parer mio - presenta l'opera della commissione del 1896. Stabilito il con- -cetto che non ogni società a capitale variabile è una cooperativa, e che speciali favori vanno riservati solo a quelle società che ripartiscono gli utili a tutti i loro cooperatori soci e non soci, e disegnata su questa base la disciplina giuridica delle società cooperative, la commissione tace sulla ·sorte riservata alle società a capitale variabile, delle quali pur molte si son costituite approfittando delle larghe, imprecise disposizioni del codil)e. Vorremmo forse costringere tutte le banche popolari a divenire cooperative o a trasformarsi in semplici società anonime 1 e forzare molte so- -cietà di produzione - specialmente quelle costituite da artigiani - a distribuire gli scarsi utili anche ai non soci, oppure porsi sotto l'egida del diritto -comune? r:; tempo ormai - mentre il diritto commerciale, proseguendo la sua evoluzione, si sforza di sottrarre l'ente sociale all'influsso delle accidentalità che possono colpire i suoi membri - di accogliere nel codice queste società - meno sensibili delle .altre alle variazioni del capitale - che sotto mentite spoglie si sono affacciate ad una vita prosperosa. E così mentre si toglierà uno dei maggiori incentivi al sorgere delle pseudo cooperative, mentre si soddisferà ad un bisogno giuridico sempre più sentito, si aprirà un nuovo campo ad utili r,sperien:rn e a feconde iniziative. A queste società potrebbero essere riserva ti solo alcuni dei favori concessi alle cooperati ve; ne- .gancio loro quelli fra essi che sono più pericolosi e all'organismo Rociale, e alla buona fede dei terzi e dei soci, e che - mancato l'intento sociale che li fece concedere -- mancano di giustifica- .7.ione.Così, per. esempio, sarebbe necessario l'obbligo di fissare un minimum di capitale, di formare una riserva, di richiedere cauzione agli amministratori, ecc. Concludendo - a parte molte questioni secon- -ilarie ma pure importanti per un buon'ordinamento giuridico della cooperazione, di cui non è OJJ1)0rtunoparlare in un articoletto come questo -che si mantiene, fin troppo, sulle generali - chiarito il concetto di cooperatore, dobbiamo considerare la società cooperativa come una speciale forma di società a capitale variabile che si con- (1) Nelle cooperative di consumo il sistema di distribuire il profitto in proporzione dell'ammontare degli acquisti fatti é universale e dà buoni risultati. Nelle banche cooperative analogamente si posi;ouo ripartire gli utili in base agl'interessi pagati. Gravi dii, ficoltà presenta il problema nei riguardi delle cooperative di produzione ; tranne per quelle che retribuiscono il lavoro a numero o a misura, giacché in esse si possono distribuire gli utili della produzione secondo la quantità di lavoro effettivamente compiuto, e porre a carico del capitale, e quindi d'ogni socio in ragione della sue quota, le perdite e gli au•nenti del capitale immobiliare. Cfr. U. Rabbeno. La società cooperatioa di produzione. Milano 1889. traddistingue per ripartire gli utili a tutti i suoi coopera tori soci e non soci, che concorsero a produrH. Consacrando il principio che non vi è cooperativa ove non vi è questo riparto, il legislatore può ritenersi sicuro di porre la pietra angolare di un ordinamento giuridico delle cooperative perfettamente consono al lçro naturale e corretto svolgimento, al loro proficuo .5copo. Avv. A. NATALETTI. AGLI AMICI Chiunque procurerà un nuovo Abbonato,che paghiperò anticipatamente, riceverà in dono, a scelta, una delle seguenti pubblicazioni dell' on. Dott. Napoleone Colajanni: Moiivements sociaux en Italie; Ire e sp1"opositi di Oesa're Lombroso ,-· Nel regno della Mafia; Gli Uffici del lavoro; La Grande Battaglia del lavoro. Chiunque procurerà due nuovi Abbonati, che paghino però anticipatamente, riceverà, a scelta, tre delle suaccennate pubblicazioni, oppure l' Attrciverso la Svizzera dell' on. prof. Ettore Ciccotti. I SINDACATOIBBLIGATORI NEL DISEGNODI LEGGE8 GIUGNO1901 ~ L'Avvocato F'rancesco Invrea, nel fascicolo N. l l-12, Volume Ili, della Rivista sugli Infortuni del Lavoro che si pubblica a Modena (diretta da tre competenze Dr. L. Bernacchi, D1·. Lorenzo Borri e Avv. Enrico Serafini) ha pubblicato osservazioni pregevoli sul Progetto ministeriale per la riforma della Legge 17 Marzo 1898 sugli infortuni del lavoro, mettendone in evidenza i più salienti difetti. A me interessa richiamare l'attenzione dei competenti sulle considerazioni dell'A. relative agli articoli 20 e 21 del disegno di Legge 8 Giugno 1901, a proposito dei quali egli ha criticato l'opera dei nostri Legislatori per avere contemperato l'obbligo dell'assicurazione, con la liberta della scelta dell'Istituto assicuratore, sostenendo opportunamente il maggior vantaggio sociale che sarebbe derivato dalla nostra Legge, qualora si fosse copiato dalla Germania il sistema dell'obbligatorietà delle corporazioni, o associazioni professionali, per mezzo

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