Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno VIII - n. 6 - 31 marzo 1902

152 RIVISTA. POPOLARE DI POLITJCA, LETTERE E SCIE'NZE SOCIALJ sono dunque dar libero corso ai loro sentimenti di avversarì verso i grandi proprietari, e tirannizzarli in nome della Difesa repubblicana, e reclamare l'appoggio del governo a questo scopo. Vi è, in questo momento, un grande movimento demagogico nelle campagne, così pericoloso quanto il movimento che io ho notato nelle città; e il governo se ne serve abilmente, e talora anche cinicamente, contro i suoi avversari. Sono i medesimi sentimenti servili di invidia, cli vendetta e d'amor prcprio che si manifestano da una parte e dell' altra; ma bisogna osservare che nelle campagne l'educazione socialista non potrà rigenerare l'anima del contadino così facilmente come nelle città. Nello stato •attuale dello spirito pubbi ico in Francia, le elezioni non avranno alcuna importanza; esse daranno una Camera più impotente della Camera attuale. Tutto l'avvenire del paese dipende da ciò che si farà al di fuori della Camera. È probabile che tra alcuni anni gli operai saranno disgustati della corruzzione dei socialisti ministeriali, e allora la decompo~izione delle organizzazioni operaie avrà raggiunto un tal grado che· una rinascenza socialista si farà da se stessa. Quanto agli uomini che occùpano i primi posti nella scena politica, dispariranno rapida men te nel1' oblio; il loro prestigio è oggi già abbastanza scosso. G. SOREL. LARIFORDMEALLSEOCIECTOÀOPERATIVE Mentre sulle riviste grandi e piccine, ed anche - anzi in misura maggiore - sui fogli politici quotidiani, si scrive, si polemizza, e si chiacchiera sui disegni di leggi sociali presentati o da presentarsi all'esame del nostro Parlamento, non mi pare fuor di luogo e di tempo richiamare l'attenzione dei lettori sui difetti che presenta quella parte della nostra scarsa legislazione sociale che riguarda le società cooperati ve, e sulle riforme che occorre in essa introdurre. li nucleo principale, essenziale delle disposizioni legislative in materia di cooperazione è dato dai dieci articoli del Codice di commercio, compresi nella sezione intitolata appunto: disposizioni riguardanti le società cooperrttive (1). Ma da questi artico! i, se è possibile dedurre il concetto che di tali istituti il nostro legislatorre ha avuto non si può far balzar fuori un criterio organico e sicuro per distinguere quali società meritamente portino e quali usurpino il nome di coperativa. alla democrazia. In questo momento molti preti sono persuasi di essere esecrati del popolo a causa della loro antica alleanza coi realisti! La po lit° ca di Leone XIII sarebbe il piu perfetto modello del macchiavellismo più cinico, se non fc sse uoa politica da scimunito: il papa ba un bel dire che la Chiesa è riconciliata rnu la RepubMica, i repubblicani restano anticlericali. (I) Codice di commercio del Regno d'Italia - Libro I., titolo IX, capo I. sezione VII, art. 219 a 228. Il codice infatti si limita ad _indicare poche condizioni affatto estrinsiche e formali, alcune delle ([uali, e fra le più importanti - come ad esempio la variabilità del capitale - sono anche facoltative. Basta che le azioni - se ci sono - non superino ciascuna il valore cli cento lire, e non siano convertibili in titoli al portatore; basta che nessun socio pO$Saavere una (]uota maggiore di lire 5000, e una qualunque società può dirsi cooperativa e godere dei favori _:_non pochi nè cli scarsa importanza - concessi dalla legge commerciale e da leggi speciali, principalmente in materia iI'imposte e di tasse, di sconti e di appalti. (1) Pullularono quindi le pseudo-cooperative, società d'ogni genere e d'ogni specie, che delle vere cooperati ve non hanno che il nome e l'aspetto esteriore, la gracilità giuridica e finanziaria verso i terzi e i soci stessi, non i pregi e la virtù. E tali società - corvi e camuffa ti colle penne del pavone - poterono e possono non solo frodare l'erario dello Stato e dei Comuni; ma anche abusare della buona fede di coloro che come soci o come creditori entrano in relazioni patrimoniali con esse. All'ombra delle disposizioni del nostro codice si costituirono anche molte società, rispettabili e rispettate, utili ai soci e all'economia generale della nazione, ma che nel la forma cooperati va cercano solo il mezzo di poter soddisfare una sentita esigenza giuridica: quella di poter sempre accogliere nuovi soci, aumentare e diminuire il capitale, senza alcuna formalità speciale. Così le banche popolari da società anonime si trasforma rono in anonime cooperati ve, ne ebbero i vantaggi e (( continuarono a far sempre operazioni anche di pura e semplice speculazione • (2) Nè parrà esagerato questo giudizio quando si pensi che - meno qualche rara e recentissima eccezione - le banche popolari funzionano più a vantaggio dei loro azionisti che dei loro clienti e cooperatori. Alcune forme di vera cooperazione - quali le casse rurali - si trov{trono a disagio di fronte alle disposizioni della legge; mentre altre - specialmente le cooperative di consumo - furono scarsc,mente allettate dai vantaggi che uniformandosi alle norme del Codice, avrebbe recato loro (i) Le cooperative possono sorgere quasi senza capitale (Cod. di comm. art. 222) ; non sooo oè obbligate nè spinte a formarselo (art. 221, 3°J, anzi sono incoraggiate a non aumentare il loro capitale dalle leggi fiscali, che concedono l'esenzione della tassa di ricchezza mobile se il capitale non supera 50.000 lire, e dalla tassa di bollo e registro se 000 supera le 30.000; gli amministratori possono essere esonerati dal dar cauzione (art. 221, 2 ), e possono concedere aoticipnioni sulle azioni ai soci (art. 222•, i quali infine possono sempre recedere dalla società (art. 226, 21 ritirando il capitale versato, e lasciand'l ai creditori il fantasma dell• loro postuma responsabilità biennale /art. 227). Le cooperative di consumo souo esenti dal dazio consumo (lej?ge 11 agosto 1870): quelle di cred,to godono di uoo scooto di favore presso gli istituti di emissioue (legge 10 agos•o 1893); quelle di proclusione hanno agevolezze speciali nel concorrere ad appa ho di lavori del'o Stato (legge l I luglio 1899). l'soo è il caso di acce.nnare a favori di minore importanza (2) U. Rabbeoo. La cooperazione io Italia. ~filauo 1884.

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