RIYISTA POPOLARE DI PQLITICA, LETTERE E'SCIENZE SOCIALI 13'7 no essere riconoscenti al valoroso vocclrio che, dalla caLtedra di Gregorio VII e Sisto V, J1a gettalo ai popoli in conflitto e alle classi in lolla un moderno Pax vobiscum. (Revue de Paris -- 1 Marzo). Rrwul Briquet: Le " Trade Unions ,, dinanzi ai Tribunaii inglesi. - Due deliberazioni prese l'hanno scorso dalla Camera dei Lords, hanno colpilo con una responsabililà ci vile considerevole le trade-wiions e i Lrade-unionisti che prendono le misure necessarie per assir,urare il successo di uno sciopero. Al di là come al di quà della Manica, la sLessa oslililà dei tribunali all'organizzazione operaia. Noi rileniamo perciò che lo sludio della legge e della giu1·isprudenza inglese in maleria di coalizioni sugge1'irà dei paragoni isLruLtivi. Benché il « Gene1·al CombinaLion Act » del 1799 che proibiva quasi assolutamente ogni coalizione, sia sLaLa abolilo nel 1825, le coalizioni passeggere e tracle-unions permanenLi lrovarono fino al 1871, una repressione penale negli Staluti relativi ai giuramenli illeciti, e sopraltutlo nei principi della Common Law sul deliLLodi Cospirazione. Questa legislazione é staLa, i11 gran parte abolita con il trade-union act del 29 giugno 1871 e col Conspiracy and protection uf property act del 13 agoslo 1875; ma, in conclusione, la legge inglese come la legge francese (1), pur proclamando la legillimilà degli scioperi, continua, come essa, a persegui lare, in ragione del loro carattere di fatto di coalizione, degli al.li che il diritto comune non punirebbe, o colpirebbe con pene meno gravi. Ino!Lrc la giurisprudenza inglese ha daLe dell'intimidazione una definizione favorevole ag'ti scioperi, esigendo, perché sia punibile, ch'essa costituisca una minaccia di violenza fisica, e rifiulandosi di applicare l'art. 7 della legge del 1875 ai e-asi in cui degli operai minar,ciarono il padrone di far sciopero se non licenziava un operaio che loro dispiaceva, per esempio un non sindacalo; ma non é meno vero che questo arlicolo é pericoiosissimo per la classe operaia per le presunzioni di minaccia che contempla, e perché non aulol'izza, che in modQ Lroppo ambiguo, il picketing, uno dei metodi preferiti dagli scioperanLi inglesi, e che eonsisle nel collocare degli individui presso gli opifici per osservare quelli che vanno al lavoro o che 1'ilornano, e ciò per persuaderli a scioperare. Non v'è bisogno di esser giuristi per conoscere la differenza che separa il delitlo penale dal falto solLanLo nocivo. Il delitto penale (crimine), fondato sul preoiudizio causato ali' ordine pubblico, è colpilo, in n~me del!' ordine pubblico, di p1·igione o di ammenda. Il fatto nocivo (ingiw·ia), consistente nel lol'lo causalo ad un privalo, e dà luogo ad 11na riparazione civile, quasi sempre pecuniara. Va da sé che l'autore di un detiLLo penale non è meno soLLomesso all'azione civile dei privati ai quali il suo deliLLo ha causato un pregiudizio personale. Ma coll'ullima deliberazione della Camera dei lords oltre la responsabililà penale dell'operaio, si vuole anche quella civile delle bYtde union che abbiano avuto una qnalsiasi parte nell'atto nocivo. Prima di quesle deliberazioni due cose JimiLavano questa responsabilità delle trade unions e dei trade uni o - (1) In Francia la legge del 1864, modilicaudo gli al'licoli .Jl4416 del Codice penale, ha riconosciuto la legalità dello coalizioni; ma esso vi porlfwa gravi restrizioni punendo gli attentati alla libertà del lavoro. nisLi. 1° le trade unions uon erano considerale· ·come enti morali; 2' la Camera dei lordi, con la sua famosa decisioEe nel processo Atlen Hood, aveva giudicalo che i lrade-unionisli che per forzare ~n padrone . a rimandare degli 'operai coi .quali non volevano lavorare l'avevano minat,cialo di sciopero, erano processabili. Questa giurisprudenza é ora rovesciata. Con la decisioue del 22 luglio I 901 la Camera dei Lordi ha giudicato che una trade union poteva essere processata e• condannata come ente giuridico, e con la decisione del 5 agoslo 1901 ba ristabilito, dal punlo di •vista civile, il delitto di cospirazione. La decisione della Camera dei Lordi sulla personalità giuridica delle trade unions tende a modificare profondamente le concezioni del diritlo inglese sulle personaliLà. Secondo il diritto pubblico inglese, una corporazione, cioè una persona morale, 1:on può essere creala che con una carta regia, uno statuto parlamentare, o· una p1'escrizione immemoriale. Il tl'ade union act del1871 é vero che ha permesso alle trades unions, mediante la formalità della registrazione, di possedere una proprietà mobiliare o immobiliare, ed ha difeso questa proprietà dalle infedeltà dei Cassieri e degli impiegati dell'unione, ma non ha pronuncialo la parola corporazione. Dal punto di vista giuridico dunque, la deliberazione della Camera dei Lords non é ben fondata; ma è un gran pericolo, e si comprendono le proteste che ha sollevato: non sono soltanto i lrade unionisti che rischiano la prigione e l'ammenda, ma le casse ben fornite delle trades unions che i padroni si propongono di esaurire. Ma sarebbe pei capitalisti un ottimismo eccessivo, e pei Lrade unionisti un pessimismo ingiuslificalo annunziare, come ha fatto Federico Harrison nella Positivist Reoiew, che le deliberazioni della Camera dei Lords sono la fine del trade-unionismo. Un movimenlo cosi potente, così profondamente enlralo nei costumi della classe ope1·aia inglese, può essere ritardato un momento, non arreslalo. Si può essere sicuri che passato il primo momenlo di slupore, prese le indispensabili misure· di precauzione per mellere al sicuro le casse delle tradcs-· unions dalle condanne industriali, stabilili dei fondi di riserva destinali a ir.dennizzare le villime di queste condanne, come il Congresso di Swansea ha deciso recentemente, un'azione energica sarà ripresa dalle ti·acle union,;. La stol'Ìa insegna che se il popolo inglese ama anziluLLo l'azione pacifica e laboriosa, non ha mai rinculato dinanzi alla necessità d'iniziare un'agitazione rivoluztonaria La gim·isprudenza della Camera dei Lords, avrà forse· per effetto di affrettare il lrionfo del sindacalo obbligatorio. Essa sarà stalo un nuovo esempio della resistenza cieca con la quale le Aristocrazie non fanno. che. precipitare la loro rovina. (Mouvement Socialiste). • Achitie Lol'ia: Le nuovelettere di FerdinandoLassalle.' - Si dice che ciascuna generazione viva per quello che le succede; ma v' hanno generazioni, delle 'quali può dirsi che vivano esclusivamente per quelle che le bar.no precedute, e che il meglio del loro ingegno e delle loro: forze consacrano alla interpretazione, illuslrazione, esaltazione dei loro antenati. Una di codeste generazioni reLrospetLive, e che un la! caraltere ha in sommo grado acuito, é senza alcun dubbio la nosti-a, la LJuale quasi oblia sé stessa per consac1·arsi alla esumazione e risurrezione di quella che la precedelle, per collocarne in più nitida luce i più eccelsi rappresentanti.L'altro gio1:no eran le lettere di Verdi che venivllno raccolte e date
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