RIVISTA PUPOLARE DI POLITICA, LETTERE E SCIENZE SOCIALI 35 C!ln alloggio dell'insegnante e di provvedere buon'acqua potabile; e per queste costruzioni godranno a preferenza i benefìcii delle leggi sui mutui di favore per locali scolastici e per opere igieniche. Art. 7. - Tulli gli edifizi contemplati nella presente legge saranno soggetti alle prescrizioni dell'art. 5 della legge 2 novembre 1901 e del relativo regolamento, per la difesa delle case dalla penetrazione degli insetti aerei. ~ Art. - I proventi che a bilancio consuntivo risulteranno dali'applicazione delle leggi 23 dicembre 1900, n. 505, e 2 novembre 1901, saranno destinati per gli scopi di cui agli art. 3 e 5 della presente legge. _ Per gli stessi scopi nel bilancio preventivo del Minislero di agricoltura verrà inscritta la somma annua di un milione di lire col titolo: Concorso dello Stato per la costru;;ione cleifabbricati rurali in luo,qhi cli malaria. Art. 9. - A vigilare l'esecuzione della presente legge provvederanno : a) in ciascuna Provincia una Commissione presiedo la da un giudice di tribunale e composta di un •!onsigliere di prefettura, di un ingegnere del Genio civile, ~ . ~ ~ , ,,. V: ~. Gli esclusi. J~~ ::::.-~ - ---=-· - - ~~ - Lavorale, cari figliuoli, se volete che il Ministro mi nomini « Caoatierc clet Lavoro ». ( Uomo cli pietra di llfilano). di un'ag1·icoltore delegato dal Consiglio provinciale, e del medico provinciale; b) presso il Governo centrale, la Commissione parlamentare di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1900. Questa Commissione farà una rela:1.ione annuale al Parlamento, pubblicando anche l'elenco nominativo •foi mutui concessi, e il suo parere motivalo. ArL. '10. - La presente legge avrà una esecuzione graduale di cinque in cinque anni, per un raggio rispettivamente di cinque chilometri per quinquennio. a partire dalla periferia dP.i Capoluoghi dei Comuni. Essa avrà vigore eziandio per le terre bonificate o da bonificarsi a spese o col concorso dello Stato. Però nel primo decennio della sua promulgazione avrà vigore soltanto per l'Agro Romano, e a questo scopo saranno utilizzati anche i fondi residuali della legge 8 luglio 1883, n. 176. Art. 11. - Gli atti e contratti dipendenti dall'esecuzione della presente legge sono registrabili col diritto fisso di lire dieci, quando non siano per legge sottoposti ad una tassa minore. Art, 12, - Udito il Consiglio Superiore di sanità, la BibliotecaGino Bianco Comr_nission~t?arl~mentare, di cui al precedente articolo 9, e 11Cons1gho d1Stato, sarà provveduto al regolamento per l'esecuzione della presente legge. Pochissimi commenti agli articoli bastano per renderne ragione e per chiarire qualche dubbio. Coll'art. 1° é sanzionato il principio eh' emana direttamente dalla scienza e dalle precedenti nostre leggi; cioè l'abitazione in campagna malarica è la fortezza ove riparar dalle febbri; petci0 case e ricoveri, nelle plaghe oggi incolte ed inospitali, non dovranno più mancare per ragioni di umanità e cli tornaconto, cioè sia perché risparmieranno tanti mali e tanti dolori, sia perché arricchiranno la terra col sudore, ma non più col sangue dell'uomo che la potrà coltivare. Dove e come abita il contadino nei latifondi malarici d'Italia è stato purtroppo descritto da altri e da me. Nessuno però, che non vede, non può ereStatistiche inutilizzate. I provvedimenti del Governo per combattere la disoccupazione. (Whare Jacob di Stuttgarl). dere ie miserie della vita nella capanna, nella grotta nel diruto abituro in condizioni morali e fisiche peggiori di quelle delle bestie. Gli stranieri giustamente ci rinfacciano èhe l'Italia alle porte di Roma ha scordato la sua missione di civiltà, la ragione stessa della sua venuta in questa metropoli. Indarno Garibaldi come premio delle sue epiche fatiche chiese la bonifica dell'Agro Romano. Allora mancando il fondamento scientifico, l'unico su cui si posson elevare leggi durature, ogni tentativo, anche pieno di buon volere ma non di mezzi bastevoli, riusci inadeguato alle promesse. Oggi però che è risoluto il problema sanitario della malaria non e' è più scusa alla inerzia e all' ,1bban- . dono di tante ricchezze. Ma per avere quanto basta, e non esagerare con pretese '.smodate, si dovranno ben determinare nei gil\sti limiti del puro necessarip
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