Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno VIII - n. 2 - 30 gennaio 1902

-. 34 RIVISTA POPOLARE DI POLITICA, LETTERE E SCIENz_E SOCIALI meridionale sia, come avverte da un pezzo Giustino Fortunato, per grandissima parte il problema stesso délla malaria. Difatti nelle regioni più calde e più nere per malaria domina ad es. il latifondo; e (bisogna dirlo e ripeterlo) questo barbaro sistema di coltura non è già l'effetto- della malavoglia o della cattiveria o del misoneismo dell'uomo, sibbene é purtroppo una delle tante e cosi deleteree conseguenze della malaria. Ora però che .fjn dal 1899 dimostrai, e d'allora in poi fu sempre più confermato come, nei mesi e negli anni più epidemici, artificialmente e facilmente si riesce a preservare dalle febbri chi vive e lavora anche nei luoghi della malaria più micidiale, si può davvero spezzare il latifondo. Prima era questa una - frase, contro la quale io stesso mi ribellai, perché volerla tl'ad urre in azione equivaleva a portare alla morle le vittime innocenti dei lavoratori, àllettati dai fatui miraggi di lauti raccolti. Il nostro Parlamento ha il vanto di non aver allora voluto approvare la pericolosa utopia, e di aver invece subilo seguito, dopo gli ultimi studi, con nobile slancio la via indicata dalla scienza. Cioè dapprima, con la legge 23 Dicembre 1899 sull'esercizio di Stato del chinino, ha volulo di molto ribassare il pre~zo di questo farmaco e garantirne la purezza, la qualità miglio¾e, la buona conservazione e il facile smercio in ogni angolo d'Italia. D<ìpo le incertezze burocratiche per le difficoltà imprevedibili e imprevedute in un sei-vizio così nuovo, dopo le guerre mosse con tutte le armi dagli spacciatori di panacee mirabolanti, e dopo tante vane contese fra ministri e ministeri, è ora di chiedere conto al Governo del perché finalmente non proceda all'esecuzione di questa benefica legge, il cui rilardo arresta disgraziatamente anche l'altra, più benefica ancora, del 2 Novembre 1901, secondo la quale il chinino abbondante e gratuito dai medici comunali deve esser dato agli operai per conto dei padroni; la malaria non curata viene riconosciuta come infortunio sul lavoro e quindi risarcibile in ogni caso di morte per dolosa mancanza di chinino; e i I avoratori di qualsiasi genere, alla dipendenza diretta o indiretta dello Stato (guardie della finanza, delle strade nazionali , provinciali o comuna:li, e delle bonifiche, ferrovieri. operai degli appalti di lavori pubblici} hanno diritto ad a vere nei mesi pericolosi la casa o il ricovero protetto dall 1 ingresso delle pestifere zanz&re. Anzi il Comune di Roma, nel suo regolamento sanitario locale, ha esteso questo nuovo, salutare, principio cli Igiene dalla casa di campagna a tutte le abitazioni e a tutti i ricoveri cieli' Agro Romano. È a sperare che così facciano anche gli altri comuni eh' hanno territori in plaghe malariche; e allora, con tutti questi presidii legislativi, con la persuasione che tocca ai medici diffondere e, coi buoni esempi, far entrar nei costumi, siam certi che si potrà gradatamente giungere a mettere in fuga la secolare pestilenza delle nostre regioni più belle e potenzialmente più ricche. Queste potranno divenire anche le più fertili e le più produttive a patto di dare a chi può lavorarle il modo di potervi rer;tar tutto l'anno. E allora la colonizzazione delle terre malariche, per opera di un contadino come il nostro, che fa miracoli in tutto il mondo, non potrà tardar<'. Bisogna però assicurargli il riparo dagli ~ssaHi dei nE}mici della sua pre7<ioaa s~lutel BibliotecaGino Bianco e con le protezioni, delle case e dei ricoveri e con l'ajuto della cura gratuita pronta ed assidua col chinino, permettergli di vivere e prosperare dove ora ammala e muore. Eceo lo spirito informatore della prjposta di legge d'iniziativa dei collegh1 e mia (1); ecco ora i pochi e singoli articoli: Art. 1. - Ai proprietari di lati fondi, ma11lenuli a collura estensiva, nelle zone di cui all'art. 1 della legge 2 uoYembre 1901, numero 460, è fallo obbligo di costruire, ove manchino o non siano sufficienti le case di abitazione pei conladini a dimora stabile, e i locali di ricovero per quelli a dimora .temporanea, Le uorme igienico-edilii:ie pe1·la costruzione dei nuovi edifizi rurali e per l'ampiamenlo di quelli che già esislono verranno fissate uel regolamento per l'esecuzione della preseute legge. Art. 2. - Ai proprielari che non adempiono l'obb)io-o di cui al precedeute arlicolo verrà espropriata, per puiblica ulilità, alta periferia del latilondo, una parte di t~r_ra, quanta ne b_ast_a a ricoprir-e 1~ spese indispensab1h per le coslruz1om rurah, prescritte nell'articolo p1·ecedenle. La parte espropriata verrà messa all'asta pubb!ica in un-0o più lotti, assegn1rndole un valore in base alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e, a parità di offerta, potrà sempre assere riacquistata dal proprietario. Dopo terminate le costrutiom predcstle, ogni somma residuale del prezzo dell'espropdazione, coi relalivi frutti legali, verrà restituila al proprielario. Art. 3. - Se l'asta di cui all'articolo precedente andrà deserta per tre volle successi ve, a distanza di un mese l'una dall'alt1·a, lo Slato potrà espropriare una parte di terra, sempre alla periferia del iatifondo, determinando 111 indennità· in base al trihulo fondiario erariale moltiplicalo per 60, e fino alla concorrenza della spesa necessa1·ia per le costl'Uzioni rurali contemplale nella pre$ente legge. · . Le terre dei latifondi, espropriale dallo Slalo, saranno dal Demanio concesse alle Comu'la11zeagricole, alle Cooperative di produzione e di lavoro, alle Colonie agricole sociali, o.Ile Società di bonifica e di colonizzazione. Le concessioni, secondo la natura dei terreni, saranno date in proprietà assoluta gratuitamente o -ad enfiteusi con obbligo di miglioria, e m questo secondo caso ve1Tà pure accordata l'rse111.ioneper 25 anni da ogni imposta fondiaria. Art. 4. - Tutte le operazioni neces,arie per le espropriazioni e per l'esecuzione dei lavori edilizi, di cui ai precedenti articoli, saranno fatte sotto la vigilanza diretta di una Commissione, per ogni Comune composta di un ingegnere del Genio civile, designato dal ministro dei lavori pubblici e di un perito agronomo, designalo dal ministro di agricoltura. Un secondo perilo agronomo, per ogni singolo latifondo, sarà nominato dal proprietario. li servizio di cassa verrà fatto dalla Banca d'Italia e dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Arl. 5. - Ai proprielari che coslrull'anno case coloniche per la colonizzazione e per la collura inlensiva del latifondo saranno concessi, per le spe,e di costruzione, mutui di favore, al 3 per cenlo e a scadenza di 30 anni, dagli lslituti aulorizzati all'esercizio del credito agrario e fondiario, dietro cauzione ipotecaria del fondo e con lulte le garenzie dei credili privilegiati per l'esazione dei frutLi annui. Sino alla concorrenza dell'l somma annuale disponibile, di cui al seguenle articolo 10, nella concessione di questi mului saranno preferiti i proprietari meno a~iati. Art. 6. - Quando le case coloniche in numero d1 almeno 3i) vengano a raggrupparsi in modo da formare un villaggio, sarà concesS8 per 25 anni l'esenzione di ogni dazio consumo governativo e di ogni lassa comunale; per ugual periodo di tempo i nuovi fabbricali saranno esenti da ogni imposta, e le induslrie agricole godranno l'esenzione della lassa di ricchezza mobile. I Comuni poi avranno l'obbligo di costruirvi una scuola (t} Proposta di legge d'iniziativa dei Deputali Celti, Fortunato, Perla, Colajanni, Guerci, Majno, Pantano, Socci sulle abitazioni e §qlla, çoloniiiaiiope ctei latifondi nelle zone malariç)l!l

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