56 RIVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCJAL1 14 anni J)ossono essere impiegati per 5 ore soltauto, o da 14 a 18 per 10 ore al giorno. Interessante è la ricca, legislazione degli Stati Uniti dell'America del Nord. Ciascuno dei 45 stati che compongono la eonfederazirrne può far leggi, purehè non siano contrarie agli atti del Congresso e alla costituzione federale; vi è quindi tutta una fioritura di leggi, 11:1 quali sono rnolto simili nei principi.i fondamentali, come per esempio nel fissare l'et:ì. minima e la giornata di lavoro per le donne e per i f>ìneiulli (quantunqne con termini variabili). ma contengono anche rlelle disposizioni speciali. Cosl l'Ohio coDsiclera delitto l'impiegare fanciulli minori di 16 anni in a: industrie pericolose, nocive o moralmente repressive »; l'Alabama, la Georgici, il Minnesota, ecc. obbligano i prfoeipali a. fo•·nire sedie a,lle opernie; il Dal~ota cùl Norcl, seguito da altri stati, stabilisce che nessun fauciullo, fino a 14 anni, possa venir impiegato durante le ore cli scuola, a meno che non rabbia già frequentata nell'anno almeno per dodici settimane o non ne sia regolarmente c1ispensato. Tralascio a bella posta di parlare della legis]a.zione degli altri Stati che non presentano prineipii en,ratteristiei, e, credendo ciò che ho detto sufficiente per dare un'idea di quanto si è fatto all'estero, e vengo al nqstro pase (J). La legge italiana sul lavoro dei fanciulli risale al1'11 febbraio 1886. Fissa l'età mininrn per l'ammissione al hworo 119, anni, a 10 se il hvoro è sotterraneo, a 12 se notturno. I fanciulli al disotto di 12 anni non possono hworare per più cli 8 ore al giorno; ccl occorre per tutti un eert.ificato medico che li dichiari atti al lavoro cui saranno adibiti. Alcuni lavori pericolosi o insn,lnbri son circondati, clal regolamento (2), dn, cautele speciali per i fanciulli fino 111, 5 anni,.Jl la.- voro notturno elfi 12 11.,15 anni, non pnò durare per I)iù cli 6 ore. Quindi a 12 anni, e solo per pochi casi a 15, la legge eess:L assolutamente di tutelare i fanciulli tl'n,mbo i sessi. E 11r,n,gione il ministro Carcano nella relazione al suo <lise gDo per nna nuova legge seri ve: 13) « .•. ùa tempo è genernlmente consentito cl1e la le- « gislazione attuale risulti manchevole, e f[nindi insnf- " lieiente a conseguire il fine cli tutelare in modo efft- « eace lo sviluppo fisico e la salute dei fanciulli o- « perai 1>. Circa il lavoro delle donue l'Italia è nna delle pochissime nazioni che non ha aleunn. disposizione di legge. La Carnera dei Deputati, fin dalla seduta clell'S febbraio 188G, votò un onli 110 del giorno, col qnale s'i nvitavn, il Governo a present,,u-e 1111 ùisegno di legge per regolare il lavoro delle donne negli opi fìei, e nelle miniere, <( prendendo ancl1e in eonsi(lerazione il lasoro anti-igienico delle risaie)). TI disegno - con sette anni tli ritardo - giunse final111e1Jteil 23 novembre 1893 per opern del Lacava•; ma non potè aver seguito, in en,usa delle vicende parlamentari. Egnal sorte ebbero i llisegni- cli legge successivi tlél ministro Barazzuoli, dell'on. Guicciardini, del Coceo-Ortu, e dn. ultimo del Fortis. E così 11,bbiamo ancora nelle nostre leggi una Yergognosn, e clannosn. lacuna. A colmarla sono stati compilati recentemente due progetti di legge, quello clelln. dott. Anna Kuliscioff, e - in seguito - quello del ministro Careano (4). Non starò !ìd analizzarli articolo per articolo, tanto più che il progetto Kuliseioff va considerato piuttosto come uno (I) Nel Bulletin of the Bureau of Labor rii Washington (1900) il vVillongby ha pubblicato una serie interessante di articoli sulla legislazione sociale comparata, che può consultarsi con grande profitto dagli studiosi. (2) Regolamento 17 settembre 1886. (3) Atti parlamentari - Legisl. XXI, Sess. 1900, Camera dei deputati n. 139. (4) In seguito alle dimissioni del ministero del quale l'on. Carcano faceva pal'te, anche il suo progetto sul lavoro delle donne e dei fanciulli è caduto. Tuttavia credo utile parlarne, perchè indica ciò che le classi dirigenti credono si possa fare in tale questione. Biblioteca Gino Bianco schema per un disegno futuro; ma, cercherò di lumeggiare i criteri generali che l'informano. Il progetto Carcano, rispetto al lavoro dei fanciulli, non fa che elevare i limiti stabiliti dalla legge del 1886: fissa JO anni come et:ì. minima, 13 per i lavori sotterranei, 15 per il Ja,,oro notturno. E si può osservare : ma se In. legge vecchia non è osservata, a malgra(lo della suà mitezza, sari\ osservatn, la nuova 1 11 progetto Knliscioff, invece, contiene gli elementi, perehò esso - se mutato in legge - possa venir osservato, e all',wt 7 stabilisce che il Comune e lo Stato debbano somministrare agli alunni proletari - per tutto il tempo dello studio elementare e nrofessionale - « vitto, vesti e mezzi di stndio ». No11 sfuggin\ a nessuno l'importanza e l'opporLunitù. di tale diRposizioue, che forse sarnbbe più bene aceoltn, se si limitasse - per ora - 11,llasola refezione scolastica, che ormai s'impone agli intelligenti di ogni partito. Infatti se In. nostra legge del 1886 è sen,rsamente osservata, ciò deriva da! fatto che il fanciullo è nn peso per la famiglia operain. - specialmente qun.ndo questa si tro,·a nelle ristrettissime condizioni economiche comuni alla maggioranza dei nostri lavoratori. Il fanciullo, fineliò non yn, al ln.voro, consuma, e nulla produce; quindi 1n, necessitù, di farlo ln,yorare il pi11presto e per il maggior numero cli ore possibile. :Ma questa spintn, all'iufrazione clelln. legge sarebbe tolta istituendo la refezione seolastien,. La famiglia manderebbe allora il fanciullo 11,llascuola volentieri, perehè tolto o rimosso di molto l'ostacolo economico. od il fanciullo non solo vi andrebbe con piacere, llla sarebbe posto in condizione cli JJoter meglio approfittn.re. Tèrmi,rnto poi il corso elementn,re, potreboe da.rsi n,1 lavoro co11 una s11fficiento pr ...pn,razione fisica e intellettuale. Del resto, se il limite minirno che hL Kuliscioff fissn, n, 15 anni compiuti ò forse troppo alto - data ·p indiscutibile precocit,ì della nostra popobzione - quello fissato dal Caren,no (10 anni) è sicmamente troppo basso, o tale da non permettere nemmeno il compimento del corso elemcn tare. Un terlll ine, che io credo risponilerebbe aliùast11,1.1z,1alle esigeuze teoriche o praticl1e, sareb\.Je quello sognato appunto dall'ctit in cni normn,lmente si com pio la scuola elementare, cioè l l anni. Questo termine minimo potrebbe Alevarsi a 15 anni per le persone poco svilnppn.t.o, per le q1rnli non risultasse da, certificato medico ~he sono sani e 11,rlatti al lavoro, eni vengono dest.inn.te: come appunto preseriYe il progetto Careano. Questo progetto sn,ueisee il JH'incipio - già sostenuto rlall'ltalia anche alla Conferenza di Berlino - di escludere la tntela dello Stat,o per il lavoro della donna 1naggiorenne; tra,nne il caso della puerpera alla qun,ie concede nn riposo di Z3 giorni, che può ridursi fino a 14, se, da nno speciale eertiticato medico, ciò risultn. non <1,w noso acl essa. Al pt'iueipio oppost,o ò i11formato il disegno della K.11liscioff, la quale, oltre a fiss:1,re la giornn,ta nornrnle per la, donn,1, adulta prescrive anche_ seguendo l'esempio svizzero - In. sospensione del ln,voro per un certo tempo primn. del parto. Ho già parlato della necessità cli proteggere anel1e la donna allulta., nè credo di dover eu ciò ancora insistere. i\la, anche non accogliendo questo concetto, non si può disconoscere la opportunità della sospensione del lavoro per qualche settimana prima del parto. Questo periodo di riposo, avanti e dopo il parto, mentre è quello che abbisogna di maggior protezione, è anche quello in cui le operaie violerebbero più spesso la legge. Infatti - proibito loro il lavoro - è tolto loro il salario, il mezzo per vivere e per sovvenire - spesso in• tieramente - ai bisogni proprii e della creaturina che Yerrà alla luce. Occorre che esse abbiano un indennizzo, el1e non può certo addossarsi allo Stato e tanto meno ai padroni: le operaie stesse debbono provvedervi, in un modo che riesca loro pos~ibile, non dannoso e facile. E questo appunto la Kuliscioff vuole ottenere col sistema dell'assicurazione obbligatoria per i casi di malattin, e puerperio. 'l'utte le operaie - nubili o maritate - dovrebbero rilascin,re qun,lehe centesimo della loro paga: o la cassa d'assicurazil)ue, oltre ai sussidi nelle malattie, provvederebbe a dar loro almeno il 75 per cento del salario ordinario, durante la sospensione del lavoro in caso di puerperio.
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