Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno VII - n. 3 - 15 febbraio 1901

R!V!STA POPOLAllE DI POLITICA LETTERE E ~CJENZE SOC!ALI 55 voro. L'Associazione t1oi C'otouieri italiani, nello motivazioni della delibcrnziouo che ho gi.'1 ricor;l,1to, scriveva: « disposir,ioni restrittive del hworo giornaliero CI ed aboliti,·e (lei la,·oro notturno, eono attuau1h or,1 ccin Italia, senza che 11ello or1li11,1111e11it1o1d11striale no- « st,ro possa venire rit,udato o 111euo11n\111(rnit1o11[Jotlito CI lo svilnppo, e senza qualtii:isi pericolo lii effetti svaucrtaggiosi alla clr~sse operai,1 ,, (1 ): . . . Da molti, specialmente dopo I rntelice esito della 110stra Jcage Jtt:H" gl'infortuni sul lavoro, si oubietta che, di fronte ad una co11dizio110 irnpo~ta dal padrone, le donne stesse, i fanciulli stessi, o i loro genitori violernnno la legge,,a malgrado di tutte le garnuzie (li cui possa esser circondata. :\fa hl. legis_lazi_oue s_oci_ale-: secondo il concetto di molti (lei suoi m1ghon tauton - non va considerat,1 come u11a pro,·videuza cbe faccia piover lo sne grazie sui lavor,llori, ma piuttosto corne un'arma che essi, organizzati e discipliuati, debbono civilmente adoperare. Del resto nou è vero che tutti i paclroni vogliono violare la legge; molti anzi - l'aubiarn visto - la rcclarnano. ìli I uasteroube che uno o l)ochi violassero Li legge, porcilè tutti-: a costo di no~ rer"'ere alla concorreuza - dove:sero nolarla: t.utt1 l fabbricanti debuono trovarsi nelle stess~ condizioni, almeno grosso nioclo. E' questa la ragione principale per_ cui credo che por proteggere il Jayoro occorrono - come dicevo in principio - 11isposizioui legidlative. Tranne casi specialissimi di rnouopolio di fatto e di extm: profitti di altro genere, ucssuu i11dustriale può 1uigliorare notovoln1ente le condizioni dei propri operai, se 110Hper pura filantropia, il che è raro, e -:- ad ogni rnor1o - ta,le 11:-tnon potersi esigere da tutti, Re 1101.1 per alti-o per la ragione che uon tutti gli i1Hl11st1ialisi trornno iu condizione di far <lolla filantropia Sll hlrga scala. . Da queste considerazioni sorge anche la necessità che le leggi sociali siano possiuihnente iuternaziouali, o almeno coordinate nei vari Stati. naturalmente con le varianti richieste da:Ie loro èom1ir.ioni peculiari. !Ji questa nec'ssit:ì, s'era conYiuto Gnglielmo di Germania, quando 11el maggio del 1890 convocò a Berlino h1 confcrcn~a intcnw=ionale wl lcivoro, la quale si occupò un- 'ohe della questione del la.voro delle donue e dei fancinlli. Le leggi in materia, circa il lavoro dei fanciulli, sogl iouo stabilire : a) un limito minimo d'et.ì,, al disotto del quale è proiuito il lavoro; b) un perioùo di anni, clnra.nte il ')ua.le il bworo è permesso ma cou limitazioni, special111e11tocl"on.rio; e) disposizioni speciali per il lavoro nott,urno, per qnollo minerario, e per alcune industrie poricolose, insalubri, occ.; cl; un:1 ,·isita medica pre,·ent,i,·a; oppure uua sorveglianza sanitaria (ed auche l'uno o l',dtro); e) che il fanciullo o abbia freq11entr1ta, la scnola per un certo tempo, o la frequenti per uu determinato numero di ore. Quanto alle operaie le leggi - nei paesi in cui esistono - provvedono ad: a) una liruitata giornata di lavoro; b) abolizione del hworo Cesti,·o e notturno; e) esclusione o condizioni speciali per alcune industrie · cl) proibizione del lavoro per un certo tempo dopo il parto, e in qualche paeso - anche prima del parto; e) peciali age,·olazioni di val'io genere (riposi, sedie ecc.). E qui erodo opporl,uno aMomiare - per quanto riguarda la mia questione - alle discussioui della confere11za di Berlino (2). L'Austria e la S,·izzera volevano proibire assolutamonte il lavoro ai fauciulli al disotto di 14 anni. La Gei mania lo desiderava proibito per tutto il te,upo dell'istruzione obbligatoria (31• ll Belgio e J'Olunda, si opposero notando che non l1auuo obbligatorietù, scolasti- (I) E. GALLAYRESI. Op. cit. (2) Cfr. Minerva, rivista delle riviste, voi. II, pag. 3;l5. (3J Questo in pratica equivaleva a fissare il limite minimo a '] 1f anni, giacchè negli Stati tedeschi a questa età termina l'obbligo scolastico. Fa eccezione la sola Baviera (l2 anni). BibliotecaGino Bianco ca; mentre la l~rancia ricorcl,wa che essa escludeva già da.I hlvoro ,:oloro che 110n a,·essero compiuto 13 auni. 1 pae~i meridionali do111audaro110 in genere che il lin,itc minimo si riducesse a 12 - o la Spagna a 9 - adducendo il r11gione la prccocit,i\ della loro popolazio110. L'ltalia acc:1mpò anche il danno che uu miniinttni di ehì. alto avreubc po,·tato alle famiglie operaie. L'lughilterra si riserv11,va cli permettere il la,·oro fin da 10 anni, con determinnte precanzioui, e si limita,·a a richiedere cho il fanciullo operaio andas-e a scuola, per metà della giornata, oppure un giorno su duo; e, ad ogni modo li110 a 12 anni nou hworasse pii1 di 60 ore in 14 giorui in tutte le industriù, escluse le tessili nelle quali le ore di Ja,·oro do,·evano essere ridotte 11,56 112. L'Austria, la Sdzzern, la Germania, l'Inghilterra fu. rono tl'acconlo nel lis~are a 6 ore la giornata di lavoro fino a lG anni; l'Ungheria e l'It.alia do111rtndarono 8 ore; il Belgio i 11sistctte su 12 ! Per ciò che coucerné le donne lrt Germania propose che esse - qualnuqne fosse la lon• età - fossero escluse dal hworo notturno e domenicale, uou potessero lavorare por 4 settirna11e dopo il parto, e ad ogui modo per piì1 di Il ore al giorno, salvo lin1itazioni speciali por 1letermiuate indntitrie. L'ltalia opposn il danno temuto per le famiglie operaie - e specialmente per qticlle in cni gli uomini emigrano in parte dell'anno - e la condizione lirnitata della sua, i1H1ustria. Il Belgio, seguito Llalla F1·ancia. tl,1ll'Ungheria e dal Portogallo, atformù il principio d&lla libertà <li laYoro per l'adulto di ogni sesso, o quindi dolla protezione della donna solo fino al 21° anno. L'Cnghilterra e J"Ungheria chiedevano inolt.re che la giornata minima. fosso di IO ore, il Belgio di 12. La conferenza - iu cui (lu11q11esi manifestarono due grandi correnti: una a. favore di una forte protezioue, rappresentata dalla, Ger111a11ia,ditll'Austria o (]alla Svizzera; l'altra contraria, for1t1ata dal llelgio e dagli St,ati meridionali - lasciò le cose f)Uasi allo stato q1io 1mtea, anche per la ripugnanzù. che le varie nazioni - e l'ab1Jia111visto - mostrarono a cami.,iare i criteri direttivi o le grn11ui liuce della loro legislazione vigente. lufatti, in segnito all,1 conferenzri, la sola Germcmia si acciuso a riformare il suo Ge1cerbeOrlln1in9. La discussione parlame11tare si protrasse per uu anno, e fiual111ento il primo aprile 11:392eutrò in vigore la nnova leggo, la quale applica le proposte che la Germania aveva presentate allù. coufere11za. li liu,ite minimo fn port,1to, da 12 anni, alla fine dell'istruzione olJbligatoria, cioè ,, 1-l anui, tranne che per la Baviera, dove l'obuligo scolastico tern, ina a 12. La giornata ma,sirna per le donne di qualunque età fu fissata a 11 ore, con un riposo 11i u11 orn e mezza al mezzogiorno, se b donua h,, casa propria,. La puerpera 110n può ri prenLlore il lavoro so non quai,t,ro settimane Llopo il parto, o se le è pern,esso 1lal medie.o; altrimenti deve attendere sei settimane. li lavoro notturno è proiui t,o a donne o fauciulli, salvo nua speciale autorizzazione delh, polizia. · La legisla.;ionc francese data dal 18i4. Fissa l'otà min inrn a 13 a1111i,con una giomata di 6 ore fluo a 14 anni, e di IO fino a 16. Ai minorenni è vietato il lavoro notturno, allo donue il hworo nell'interno delle mini ere. i\Coìto eYoluta ò la. legge .federale sviz.:era del 18ii. ln eAsa è proiuito il hworo prima cli 14 anni, e la giornata fino a 16 anni è cli 11 ore, compreso verò l'i11segname11to scolastico e religioso. Fino a 18 anni per gli 11ornini ò interdetto il lavoro notturno e f)tiello festivo, tnwne per certe speciali indnst,rie, sotto determinate condizioni. Per le clonue il lavoro J1ott11rno e festi ,·o è proibito nel ogni età, e ad esse sono inoltre preclusi alcu11i la- ,-ori. Anche in Svizzera è co11r.esso loro un riposo durante hl giornata di 1 h. 112. Le pu<'rpcrn posso110 essere riammesse al lavoro solo dopo 8 settimane; e - esempio finora unico nella legislazione - hl donna non puù lavorare per altrettante settimane prima del parto. Ju alcune iudustrie 11011possono venir impiegate donne incinte. ll Hactory act inglese, del 18i8, stabilisce la giornata cli 10 ore per le clouue, e abolisce per esse e per i fan~ ciulli il lavoro notturno o festivo. I fanciulli da 10 a

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