54 RIVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI Non credo davvero che la legge - come pensav,ano i giacobini - sia onnipotente; ma, per quant() riguarda il migliora.mento delle claRsi operaie - a mono di una impre,·ediuile rivoluzione del siste1na Locnico della produzione - non si può far nulla cli uuono de non quasi esclusivan1eute con disposizioni legislative, lo quali - volute e conq11istMl• cidlmente e pacificamente dai proletarii - modifichino a loro ueneficio l'attuale liberismo giuridico, clic risponde unicamente agli interessi delle classi ora dirigenti, che lo Yollero o lo conquistarono, non sempre paciticamente, come insegna la Storia. Kessim duubio ormai che lo Stato possa restringere la liuertà cli lavoro, e disciplinarla. Nel caso nost,ro poi, il padre non è liuero <li far ciò ehe vuole dei figli, che hanno <lei diritti proprii, e che - giuridicamente - 11011 gli appartengono. Non si vfola quindi nei genitori una, libertà di disposizione che non esiste teoricamente, e che praticamente molto legislazioni non ammettono, come per esempio la nostra coll'obbligatorietà dell'istruzione elementare. Non si v'iola nemmeno nei minori una libertà, che di fatto essi non hanno a causa dell,t loro stessa età, pro1Jtcr imbecillitatein act1ttis, come direbbe nu ginrcconsulto romano; mentre si tutelano invece dai gravi pericoli a cui per fatto proprio o - piì1 spesso - dei loro parenti, potrebbero essere esposti. La questiono quindi non può fa,rtii per quanto riguarda i minori d'età, siano essi uomini o clonne, nemmeno in linea teorica; in linea di fatto poi tutte le legisl:v.io11i dei pae·si ciYili proteggono il lavoro dei minori di ambo i sessi. Si discute invece e molto circa la, protezione del lavoro della clonna allnlta, che alcuni non am1uotto110 affatto, altri solo se accouqrnguata da una equivalente protezione del lavoro 111ascl1ilo. Inuanzi tutto: nell'odierna costituzione morale, giuridica ed economica, la donna è veramente libera di disporrn della propria peraona f Ed anche astraemlo <la ciò, <li fronte ai danni gravi che il presente stato di cose reca alla donna stessa e poi alla specie tutta, come parlare e a che prò di una teorica liuertà, che, ije pure esiste, molte volte non può essere clw la libertà di morir <li fame, E perchè non accettare la protezione del lavoro femminile disgiun trt da quella del lavoro in genere? porchò - per una, ragione tutta formale - 11011 accettare intanto quel passo avanti che è possiuile fare, e che anche è il pii1 necessurio? Il Boccardo (lJ scrive: «... sembrn che l'intervento , della legge per li111itare la durata del lavoro sia per- « fettament,e giustificato in quanto riguarda le classi « di persone protette: bamuini, adolescenti e donne in « istato di puerperio ,;, Un'ana,logia fra le porsoue protette dal Diritto civile e quelle che dovrebue proteggere una legge sociale - che era certo nella mente cieli' illustre economista quando scriveva queste pa,role - ò alldirittura esplicita in una Relazione del Consiglio superion cieli' industria o del comnrnrcio (2), la quale si richiama espressamente al Codice ci vile, e ricorda le quattro catego1·ie Ilei minori, ii;iterdetti, ioaùilitati, e delle donne maritate. Ma qui siamo iu un campo del tut.to di verso : il concetto che ispira la protezione del lavoro non è qnello che muove a proteggere il patrimonio; se nlcune delle persone protette dal Diritto ci viìo coinciflono cou quelle su sui esten<le la sua tutela le legge sodale, ciò accade sol<> perchè queste persone, ad esempio i fanciulli, hanno bisogno di essere, Jler lo loro peculiari condizioni, doppiamente protetti. i\la come paragonare la tutela accordata 1,ll' inabilitato con quella accordata all'operaia puerpera, e via dicendo, Nes~un timore quindi di turbare il sistema del nostro diritto comprendendo nella legge sul la,·oro anche le doune adnlte. L'unico problema da proporsi è quello della 1itil·ità e dell'opportiinità di limitarlo. E la rispo• sta non può essere che affermativa. A parte che J;i. donna, a qualunque età, è un individuo fisica,mente piì1 debolo e pii1 delicato dell'uomo, non <liment,ichiamo che la (1) G. BocCARoo. Socialismo sistematico ecc. pag. 142. (2) Annali dell'industria e del commercio. Atti del Con• ijiglio superiore dell'industria e del commercio. 1897, pag. 218. BibliotecaGino Bianco condizione normale della donna adulta - specialmente operaia - è l'esser coniugata, e che la su:1 fonzione prinrn è la fìgliazione. Or bene: questa è funzione di 11mt 11:,tura continuativa: la donna dev'essere protetta non solo dopo il parto, ma - e con più ragione - anello prima. E 11011basta: va protetta anche <lurnute la intiern gr:.wid,mza, al momento importantissimo del concepimento, nei periodi in cui si prepn,ra a divenir madre, iu una parnla: iu tntta la Yita. E q11esta tutela continua, chu acco111pagna l'operaia per tutta la sua Yita e cl;e non solo uou ha per lei nulla di degradante ...'..come vonebbc qualche apostolo del femminismo - ma anzi è l'indice dell'importanza in cui la tiene la sociut,ii. non può consistere se non in una riduzione delle vre di lavoro e nell'abolizione del dannosissimo laYoro notturno 11). Cosl da una p11rte sarà permesso alla donna il funziuna111c11to normale del suo organismo, dall'altra le sar,ì concessa qualche ora per le cure domestiche, e J'alleYawento della prole. E lasciau10 le ohuiezioni teoriche. Contro t,Lle legislazione si port,ano anche delle ragioni tecniche; ma esse o non sono cl1e pretesti, o non hanno altro valore che ques~o: vi sono alcuue operazioni industriali nelle quali - per ceuto ragioni di verse - occorre J'opei:;1 di. uua do11uu, di un fanciullo, <li un ragazzo. Ma chi nega ciò'/ La questione è so si cleuba permettere che fanciulli e tlon11e lavorino per un tempo ed in condizioni tali da 1111oceregrn,ernente al loro organ_is1uo; ~e occorra lasciare ai fouciulli il tempo necessano per 11 normale sviluppo fisico, morale e intelleLtuale; se sia necessario conciliare nella tlonna il dovere sociale più importante del suo sesso - la geuernzione e l'alleva• mento della prole - colle svariate forme d'atti'"ità che il progresso le va sem pro più assegna11do. Si ò detto cho la legge diminuiroube l'entrato,_ già scarse, delle famiglie operaie. A parto che questa rng10ne non sar6hue ami decisiva di fronte all'importanza <lei nrnle che si vuole mitigare - se non estirpare - colla le•me stessa ricordo che ho «iii. accennato che il la,,oro p1~~oce etl 'eccessivo delle doune e dei fanciulli non produce quei buoni effetti ecenomici che si atte~de_rcbbero a prima vista. Del reRto questa è uu'ouh101.1one che può farsi a qualche progetto di legge, non a tutti i e ciò pure dicasi dell'altra : a che prò la legge se poi non tutelate i ra"azzi elio fate uscire dall'officina,? Si è ripetuto p~1re che la legge avrebbe effe~ti t~isa• strosi sull'industria nazionale. i\la la stretta appl1caz1oue delle leggi protetti ve del lavoro non impedì i~ primato iu<lustriale in"lese derrli ultimi cinquanta anm, mentre mi«liorò note~olmon~ le condizioni delle classi operaie; e s';i ora questo primato ,tccenna ,t decadere, ciò è per ragioni molto tli~·erse dalle limitazioni imposte ~l Ja.voro. E - a parte l'esempio dell'lughilterra che a mm parere in quest'ordine di fatti non è rnai decisivo - si noti che i paesi che riportauo la palma neUa concorren_za internazionale pcrchè producono mogho e a magg10r buon mercato,' sono quelli nei quali il lavoro è maggiormente protetto. La Gcm11ania, il colosso industriale dei nostri "iorni promulgò il ~uo <rGewerbe Ordnung» (codice industri:ilo) nel 18G9, proprio cioè all'inizio della sua att,uale potenza economica. Del resto se qualche nostro industriale teme che, con un minor sfruttamento degli operai, non possa reggere alla concorronza estera, pensi che ciò avviene o perchò l'inclnsti-ia estera è tecnicamente più perfezionata, o perchè essa ha degli elementi naturali di superiorità, cioè è cli fronte ad un caso di divhionc territoriale del laYoro. Nella prima ipotesi gl'industriali farebbero uene a 111 io-Jiorare e perfezionare la loro industria; nella secoud~ ad emigrare - come dicono i I iberisti - ad altra industria nel nostro paese pitt rimunerati va. Ed è giusto dire che lllolti industriali, e dei più potenti ed accreditati, non t.cmo110 una maggior protezione del la- (1) Non ho insistito sui gral'i danni che reca seco il lavoro notturno, p~rchè mi avrebbe tratto troppo in lungo, ed anche fuori ciel tema. Ricorderò soltant;:, di ~fuggita che - a condizioni presumibilmente pari - i nostri operai cotonieri offrono più vittime alla tisi che non i cotonieri svizzeri, e detli altri paesi che limitano il lavoro notturno. Cfr. Relazione della Direzione generale di Statistica in Annali de/l'industria e del Commercio. Atti del Consiglio superiore, pag. 264.
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