Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno VI - n. 17 - 15 settembre 1900

RIVISTA POPOLARE Df POLITICA LETTERE E SCIENZE SOC!ALl trndizioualc l.ta sinora preservato ùall'intossicazione a, cui non sanno resistere le popolar.ioni del Nord: la malaria, da sò sola, produce iu Italh~ le stesse stragi òhe producono il pall1dismo al Tonkino o al Madagascar e l'alcoolismo in Francia. I fatt-i fin qni raccolti pare concorrano a scemare la rcsponsabilit:\ degli uomini che in Italia da trenta anni han presieduto ai destini dello Stato e delle città, rigettando sulla malaria il peso degli errori cli cui essa ò colpevole. Bisogna, tuttavia giungere a una confessione; la, piì1 gnwe di tutte quelle che si sono formulate dopo l'inchiesta del 1880 •l la piì1 dimenticata: nell'ftalia del Surl, la malaria, cfol 1860 in poi, à c11unen,.- tata. Il senatore Torelli. che ba fatto l'accusa, ha nominato gli accusati, che so110l'[talia nuova e la civiltà di cui essa si ò resa riniziatrice nelle provincie rimaste indietro sulla via generale del progrnsso. 1 lavori delle strade e delle ferrovie sono stati spinti da ogui parte, senza che si badasse alle precauzioni necessarie. Le trincee e i terrapieni hanno sconvolto il corso gi,ì, capriccioso dei torrenti; delle pozze di acqua piov11,na stag1rnnte si sono impuLridite lungo alcune vie nelle escavazioni non ricolmate. Poi, per poggiare le rotaie, sono occorse traversine a, migliaia, per costruire le stazioni e i casotti ùei cantouieri si richiedevano tavole e travi: le Compagnie ottenID 'f?tl_EMIO .SUDD'E$1?0'.(l_IflA~ION:S ·del grano e delle farine in Francia eglieffetstiulprezzdoelgraneodellfearinienlta.lia Nella storia dei tentativi e degli espedienti protezio. nisti di questa seconda meta del secolo, è interessante il disegno di legge sui premi d'esportazione delle farine e del gral'lo, votato dalla Camera francese prima di separarsi per le vacanze estive, ma che ancora attende l'approvazione, non certa, del Senato. E inoltre argomento che non foteressa solo la Francia ma tutti i paesi, particolarmente, che hanno introdotto dazi protettivi sulle importazioni del grano, e, fra questi, in modo specialissimo l'Italia, a causa della facilita che quella nazione avrebbe, per la vicinanza, a riversare sui nostri mercati l'eccedenza dei suoi grani e farine. Ed infatti la questione sembrò in principio appassionare alquanto la stampa agricola e commerciale italiana, - mentre, poi dopo la votazione cioè del disegno di legge, è sembrata cadere nella maggiore indifferenza. nero facilmente di poter abbattere tutti gli alberi di cui avevano bisogno. Dinnanzi alle locomotive, delle larghe breccie si aprirono 11elleantiche fore~te. E quando le l)rovincie, i comuni, i privati, clovettero pagare le spese delle vaste imprese così rapidamente eseguite, sni boschi appunto si prelevò ancora la taglia Le forrovie, le imposte, le speenlnzioni hanno spogliato tutta la Basilicata e ht mag-gior parte delle Calabria delle loro quercie e dei loro faggi. Le acque imprigionate it I tlllgo nelle reti clelle melici profonde, hanno ripresa la loro libertà, funesta alle caropagne e agli uomini, e ~ngli altipiani, dove poco prima prosperavano dei vilA tre alla volta ! Né ciò deve sorprendere. Non è difficile trovare qualche buona ragione per spiegare tale indifferenza. Ali' annunzio del disegno di legge sul premio, che era innanzi alla Camera francese, molti in Italia gridarono l'allarme, credendo che quel premio, una volta istituito, avrebbe portato alla riduzione del prezzo del grano e delle farine in casa nostra. Si era allora in una stagione troppo poco inoltrata perché si potessero prevedere le deficenze nella raccolta dei grani e il naturale elevamento dei prezzi. L'approvazione però del disegno di legge, da parte della Camera franceli tliscorso clcll'imperatoro Gugliehuo : Senza qu:trtiere ai barbari chinasi. laggi ai piedi delle foreste tntelari, la malaria ha disteso il suo impero. Così per vole1· migliorare la, condizione (lolla grande Colonia indigente e malata cho essa aveva ineorpornta alla madre patria, l'Italia si è trovata in un caso deplorevole e singolare: l1a provocato un aggravamento tiella malattia. Ora oss11d, eve tentare ogni mezzo per g11arire un male, che, sen1,a pensarci, ha provocato. 'l'ntto oiò ò 11el tempo stesso umi uecessit;\ urgente e un dovere imperioso. L'0gnaglianz,t tra il Nord e il Sud d'Italia non si raggiungeriL e l'Unità non sarà compiuta so non quando ttttti gli uomini di b1rnnavolontà si saranno uniti contro il rlagello ohe attacca l'esistenza stessa della patria recupera;ta. (Lei fine al prossimo nmnero). Gli abbonati che invieranno lire Una e oinquantaalla nostraAmministrazione,riceveranno: POLITICA COLONIALE dell'on. dott. Napoleone CoJajanni. AVVISO AGLI ABBONATI Per variazioni di residenza, invio copiearretrate, reo/ami, ecc., gli abbonati debbono unire una fascetta concui ricevonola «Rivista», indirizzandola al Sig. Gioacchino Montalbano, Viadella Vite, N. 74, Roma. (Le Paris di Parigi). se, si è verificata quando gia gfi effetti dei recenti raccolti erano visibili. Non si è quindi avuto più animo di muovere lagnanze per la minaccia di una riduzione di prezzi, la cui progressione spontanea gia non manca d'impensierire lo stesso· Governo. Il breve disegno di leage di cui parliamo si compone dei se~uenti articofi che vale la pena di riprodurre testualmente: « Art. 1. - Jusqu'au 30 mars 1904, toute exportation de blè ou de farine de blé, quelle qu'en soit la provenance, donnera lieu a la délivrance, par la donane, d'un bon d'importation indiquant: 1 la quantité et le poids net de la denrée exportée; 2. a) pour le blé, la somme que cotte denrée clevrait payer a l'importalion; b) pour ]es farines, le chiffre qui sera déterminé par l'article 4. Ces chiffres indiqueront la valeur des bons. Ce bon servira au porteur a acquister !es droits de donane sur les blés, cafés, thés et cacaos. A l'expiration du délai ci-dessus stipulé, la présente loi, si elle n'est prorogée par aucune disposition légisJative nouvelle, cessera d'étre applicable. - Art. 2. - Le bon d'importation peut étre transféré au porteur. - Art. 3. - La validité du bon d'importation ne pourra excéder un an de la date de sa création. - Art. 4. - Un réglement d'administration déterminera, selon le taux de blutage des farines de blé, le chiffre dont elles pourront béné-

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