'RJVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI mentali dell'individuo una creazione dell' ordinario potere legislativo, ma un complesso di facoltà inerinti all'uomo civileperche tale, e quindi modificabili e disciplinabili soltanto coll'esplicito concorso della sua volontà? E se non può negarsi - come osserva il Palma, e con lui quasi tutti gli scrittori di diritto Costituzionale in Italia - che lo Statuto nostro ha subito più volte per le vie legislative ordinari.e modificazioni ed aggiunte non indifferenti, è forse detto con questo che si debba ritenere ammessa tacitamente dallo Statuto medesimo la disposizione, unica nel suo genere, contenuta nella Costituzione Prussiana del 1850 (art. 107), per la quale è riconosciuto all'ordinario potere legislativo la facoltà di procedere a qualsiasi mutamento anche nell' ordine costituzionale? Dobbiamo noi andare proprio a cercare in Prussia le tradizioni e i modelli del nostro ordinamento politico fondamentale, o non dobbiamo piuttosto ricordarci che la C:ostituzione francese del 1791 dichiarava esplicitamente, nel titolo I, non essere al potere legislativo concessa la facoltà di fare alcuna legge che attentasse o mettesse ostacolo all'esercizio dei diritti naturali e ci• vili garantiti dalla Costituzione medesima? Non dobbiamo piuttosto ricordarci che lo stesso Bismarck, non troppo tenero amico, certo, delle tradizioni rivoluzionarie, volle accogliere nella Costituzione dell'Impero il principio del suffragio universale, ritenendo che solo con questo mezzo potesse conseguirsi la stabile unità della gran patria germanica? Non dimentichiamoci, per carità, che l'Italia una è, storicamente e politicamente parlando, un fatto di ieri; e per molti riguardi sociali e civili, è ancora un fatto di domani, un fatto di là da venire. Le diverse popolazioni italiane - diverse per indole, per tradizioni storiche, per intellettuale e civile evoluzione - si riunirono in un corpo solo mercè una lenta elaborazione storica di altissimi ideali comuni che nello Statuto Albertino trovarono l'espressione loro più naturale, più opportuna, più genuina. (r) La lede in una più stabile ed incorruttibile guarentigia delle pubbliche libertà, fece dimenticare le antiche divergenze profonde, fece sacrificare sul\' ara della patria comune tradizioni care e gloriose, elementi preziosi di prosperità a caro prezzo acquistati, privilegi secolari custoditi con gelosissimo affetto. Il genio peculiare italiano del particolarismo, creazione storica meravigliosamente gagliarda, profondamente intensificata nel corso dei secoli, ha ceduto di fronte alle superiori esigenze di un interesse, di un sentimento comune elettissimo. Questo sentimento, questo interesse comune bisogna serbarlo in vita, bisogna tenerlo alto sempre innanzi alla comune coscienza, con diligente scrupolosissima cura, se non si vuole che con esso intristiscano le fonti essenziali della politica nostra unità! Lo Statuto Albertino - l'ho detto e dimostrato altra volta - non è, nell'intimo suo ~pirito costitutivo, una copia o un' imitazione di alcuna delle tante Costituzioni che lo precedettero. Le parole possono essere simili od anche identiche a quelle contenute in altre disposizioni costituzionali; ma lo (1) Ho trattato con amorosa cura questo argomeoto:nel mio discorso per il 10° anniversario dello Statuto; .stampato io Urbino, Tipografia della Coppella, 1898. spirito è sempre intimamente diverso per le peculiari condizioni storiche del nostro p~ese. In nessun' altra terra l'evoluzione politica è stata ricca e svariata come nella nostra. Noi abbiamo tutto veduto, tutto sperimentato. L' autocrazi:1. sacerdotale e m1liJare, la democrazia pura, l'aristocrazia la demagogia,_ i più _svariati sistemi rappresent;tivi, si sono avv1cendat1 nel nostro paese, percorrendo tutte le fasi del rispettivo loro sviluppo, trovandosi a contatto in tutti i modi possibili, contrastandosi il terreno a palmo a palmo con tutte le armi con tutti i _mezzi suggerit! dall'ingegno umano, influenzan?os1, mod1fic.rndos1, e spesso compenetrandosi a vicenda._ Questa m~ravìgliosa esuberanza delle più svariate vicende storiche, ha fatto di noi il popolo polmco per eccellenza ; e in tutte le manifestazioni ~~l _nostro sp1rho pubbli~o bisogna saper scorgere l,mumo e pecul1a_repensiero _comune, costituito per 1 accennata labonos1ss1ma via nella coscienza del popolo italiano. Anticamente - scrive con lucidissimo senno Luigi Pal~a (r) -:- poic~è _il p_roblema era di regge~s.1 al_d1_fuon dei capncc1 d1 un despota o dei pnvileg1 d1 una casta, quando si abbatteva un despota o una casta si reputava di possedere la libertà, ma si confondeva la liberta col potere. Il progresso giuridico posteriore ha fatto vedere che a~che data la ~ovra~ità al popolo il quale la eser~ cita mediante 1 suoi rappresentanti, se non si provvede ad un altro sviluppo della Jiberta, avremo spostato, non tolto, il dispotismo e la negazione del d_ir!tto. ~a d'~opo una protezione contro gl'indeb1t1 rngerimentt del potere pubblico, nè soltanto da parte del governo propriamente detto, ma della s!e.ssalegg~. Bisogna.... congiungere alla libertà polmca le libertà personali e locali. Si deve avere il d!ritt~ ?i sv_olgere, coordinatamente a tutti gli altri cu_tad101, e 10 tutta la loro ricca diversità, le propne facoltà, le morali ed intellettuali le artistiche ed industriali, le sociali ed economiche: quindi le varie libertà individuali della coscienza e del culto del. p~nsi~ro e della stampa, delle riunioni ed as_: sociaz1001, del lavoro e del commercio, della pro· P:1età; e la vita propria dei comuni e delle provmc1e. T urto ciò comprendevano, sapevano, sentiva.no, meglio che non sia stato mai inteso altrove, i popoli italiani, quando si raccolsero, per votazione plebiscitaria, in una sola consociazione politica, sotto la tutela dei priocipii liberali sanciti nello Statuto. Una lunga, dolorosa, ricchissima esperienza storica aveva loro insegnato a diffidare di qualsiasi forma politica per la tutela sicura delle più essenziali e preziose libertà civili. Essi avevano conosciuto sistemi di rappresentanza, parlamenti di ogni genere, e non s'illudevano certo intorno alla portata, al valore delle istituzioni parlamentari che avrebbero formato la base del comune governo. Ma sopra a quelle istituzioni essi vedevano una !!uarentigia più alta, la guarentigia delle disposizioni statutarie intangibili, perchè consacrate dal suffragio diretto e generale del popolo. L' art. 24 dello Statuto Albertino che proclamava l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge e guarentiva a tutti egualmente l' esercizio dei ditim civili e politici, non aveva e non poteva avere per il po- (1) Corso di Dir. Costituzionale; voi. III, cap. V, parag. 6.
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