'R,.IVISTA POPOLARE 'DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALl sero la regolare continuazione delle tradizioni politiche più altamente liberali ; ma quando Luigi Napoleone volle trovare una base salda su cui appoggiare il rinnovamento delle politiche istituzioni francesi, egli tornò al suffragio popolare. Al suffragio pop0lare chiese l'autorizzazione di formulare una Costituzione, attenendosi ai principii contenuti nel proclama del 2 Dicembre 1851 già approvato dal popolo ; e in codesta Costituzione egli inserì, coll'art. 32, la disposizione che richiedeva la votazione popolare su tutte le proposte di sostanziali modificazioni alla Costituzione medesima. Il secondo Impero non si allontanò da questi principii, e infatti la Costituzione 21 Maggio 1870 fu sottoposta al suffragio popolare. E se nel 187 5 l'Assemblea nazionale non credette necessario di sottoporre a voto popolare le leggi costituzionali tuttora vigenti in Francia, però noi troviamo almeno in esse leggi espressamente distinto il potere costituente dal potere legislativo, e cos\ sottratte, almeno fino a un certo punto, le norme costituzionali più eminenti, ali' arbitrio ordinario dei governanti. Nella libera Elvezia, dove l'esercizio del suffragio popolare ha radici antichissime nelle originarie l..andsgemeinden, troviamo Janzionato tanto nella Costituzione del 1848, quanto in quella, tuttoia vigente, del 29 Maggio 1874, il principio che ogni modificazione alle disposizioni costituzionali deve essere sottoposta al voto del popolo. La Costituzione belga del 7 febbraio r 83r stabilisce, all'art. 131, che le Camere, d'accordo col Re, possono stabilire modificazioni costituzionali ; ma occorre per ciò che si proceda ad una nuova ed APPOSITA elezione dei membri delle Camere stesse. Dai fatti accennati emerge pertanto indiscutibilmente come in quasi tutto il mondo civile siaprevalso, nei tempi moderni, il principio che le norme costituzionali non abbiano lo stesso carattere delle norme legislative ordinarie, ma siano a quelle di gran lunga superiori per la natura e l'importanza loro propria, e richiedano quindi una speciale e più rigorosa tutela. I diritti politici fondamentali dei cittadini sono diritti eminenti, impliciti nel dato stesso del!' individualità politica; sicchè, se non si può oggi parlare più, nel senso antico, dei diritti naturali dell'uomo in genere, si può e si deve parlare però, fuor di dubbio, dei diritti naturali del cittadino, dell'uomo politico; diritti che non stanno - giova ripeterlo - fuori e sopra lo Stato, in senso astratto, ma stanno certamente sopra al potere governativo e legislativo, costituiti nello Stato stesso mercè l'esercizio spontaneo di essi diritti. Tantochè, per quanto in Inghilterra (in seguito ad una evoluzione storica affatto particolare ed avventurosissima) il Parlamento sia divenuto, in pratica, veramente sovrano, e capace di far tutto fuorcbe mutare 11nuomo in donnae viceversa, pure anche là è riconosciuto da tutti come verità incontrastabile il principio che i deputati esercitano il loro ufficio in nome del popolo che ad essi trasmette un potere, in ultima analisi esclusi vamente suo proprio (1). Dal riconoscimrnto di questa verità divenuta ormai sostanziale nel pensiero politico moderno, deriva il moto irresistibile che spinge tutti i popoli (1) Cfr. Lord Broughlm- The britishConstitution-Vol. Xl delle Opere, stamp. a Edimburgonel 1873. civili del mondo verso l'applicazione ormai quasi trionfante del suffragio universale. L'Assemblea legislativa francese che, dopo il r..o Agosto 1792 convocò gli elettori per eleggere la Convenzion~ Nazionale, riconobbe, nel decreto I 1-12 Agosto (Art. 2) il diritto di voto ad ogni francese maggiorenne, vivente con rendite proprie o col frutto del proprio lavoro. La stessa disposizione, con insignificanti varietà di parole più che di sostanza, troviamo nella Costituzione del 24 Giugno 179 3, e in quella del 5 Fruttidoro A. Ill (Art. 8). Tutti i governi più o meno reazionarii che si avvicendarono di poi al potere, in Francia, tentarono di eludere l'applicazione di questo liberale principio con sistemi complicati di elezioni a doppio grado, o con limitazioni basate sull'esigenza di un censo determinato, per avere diritto al voto. M1 in seguito alla Rivoluzione del' 48, il governo provvisorio rista bili senz'altro il suffragio universale per le elezioni ali' Assemblea costituente, la quale poi lo riconf.:rmò nella Costituzione del '48, e l'organizzò colla legge ele t· torale del 15 Marzo 1849. Invano l'Assemblea legislativa tentò, in seguito, con una legge dell'1 I Maggio 1850, di ritornare indirettamente ad una limitazione basata sul censo. Luigi Napoleone col decreto del 2 Dicembre 1851 abrogò quella legge illiberale, e ristabil\ il suffragio universale che tuttora è in vigore in Francia. Cosi tutti gli Stati dell'Unione Americana che, prima della fondazione della Repubblica federale, ammettevano restrizioni all'universale diritto di voto le abolirono. di poi, quasi affatto, accogliendo il principio del suffragio universale, che è riconosciuto altresi dalle Costituzioni della Svizzera, della G~ecia (I 864), della Spagna (legge 26 Giugno 1890) della Danimarca per le elezioni al Folketing (1866), dell'Impero germanico per le elezioni al Reichstag (1871), del Belgio (189 3), del Portogallo (legge 8 Maggio 1878). (Continua). Prof. MANFREDI SmTTO-PINTOR dell'Università di Urbino. LA SCUOLA DELLA AZIO_NE (LA CASERMA) I. Per uno strano errore ideologico o per troppo viva passione di parte i numerosi credenti nell' alta idealità della guerra affermano che l'ambiente militare è un'alta scuola di moralità, è il « crogiolo » in cui si temprano i caratteri della Nazione; e, alcuni di loro, trasportati dalla foga oratoria più che dalla logica, giungono alla stupefacente conseguenza che se anche col tempo, per le mutate condizioni sociali, venissero a mancare le cause della guerra, si dovrebbe pur sempre tener ritto l'esercito in merito all'alto ufficio moralizzatore che compie. L'errore ideologico in cui cadono gli onesti che non adombrano la verità del velo della passione, consiste in questo: scambiando il me.zzocolla causa, credono, infondendo un forte spirito militare in un popolo, di rinnovare e tener deste negli uomi11iquelle alte idealitti che si videro fiorire copiose, ad esempio, nelle-lotte per la formazione delle varie nazionalità. Diciamo « scambiando il 111eu_ocolla causa » perchè evidentemente lo spirito militare sano e normale fiorisce dall'idealità patriottica ; in questa ha la sua causa, il suo alimento, la sua vitalità.
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