268 RIVISTA POPOLARE 'DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOC-\ALl un bill of rights, in cui all'uomo erano riconosciuti certi diritti inalienabili, quali: il diritto alla vita, la libertà, e l'attività diretta al conseguimento della felicità (1). Questo bill of rights, fu il prototipo di tutte le dichiarazioni dei diritti e disposizioni fondamentali o generali premesse quasi sempre alle costi· tuzioni compilate di poi, in America e fuori. Con· tengono siffatte disposizioni, tutte le Costituzioni delle prime tredici libere Colonie Americane; quasi tutte quelle. numerosissime, compilate in Francia durante e dopo la rivoluzione; e molte fra quelle degli altri Stati civili d'Europa; ma un.i garanzia positiva e diretta che tuteli i principii in questo modo proclamati quasi universalmente nel mondo civile, si ha soltanto in America. Mediante una interpretazione estensiva, tacitamente accolta da tutti, del 3° art., sez. 2• della Costituzione federale, è stata riconosciuta alla Corte federale la facoltà. di rifiutare l'applicazione delle leggi votate dal Congresso degli Stati Uniti, quando le disposizioni in esse leggi contenute sembrassero, alla Corte suddetta, contrarie ai principii sanciti nella Costitu • zione. E questa positiva e solenne garanzia costituzionale, fu estesa a tutti gli Stati dell'Unione, riconoscendosi alle rispettive superiori autorità giudiziarie la stessa facoltà, di fronte alle disposizioni di legge votate dalle singole legislature. Nè l'applicazione di questo prezioso sistema altamente liberale, si fermò ai soli Stati dell'Unione, eh~· lo troviamo sanzionato anche nelle Costituzioni del Messico, dell'Argentina, del Brasile, e persino in quelle di parecchie Colonie inglesi aventi un pro· prio parlamento elettivo, come il Canadà. Dove questo salutare principio di positiva tutela delle disposizioni politiche fondamentali non si è potuto tradurre in atto, si è cercato almeno di guarentire indirettamente le disposizioni ste5se dagli arbitrii dei governanti, èistinguenùo il potere costituente dal potere legislativo. Perchè è inutile nasconderlo : tutte le Costituzioni sono state ideate e scritte per stabilire qualche limite sicuro e insuperabile contro i temuti arbitrii dei detentori (quali pur si fossero) del potere. L'idea che inspirò, ~ia coloro che le formularono, come pure i popoli che con entusiasmo le accolsero, fu appunto questa : che l'uomo o l'ente collettivo cui era affidata la somma del potere politico, non avesse facoltà di far man bassa, a capriccio, su tutte quame le manifestazioni autonome della libera attività individuale, ma trovasse negl' intangibili principii costituzionali un freno salutare contro i pericolosi allettamenti d'un potere stragrande, che quasi sempre riescono - come la Storia irrefragabilmente dimostra - a corrompere le tempre morali più elette. Questa dolorosa esperienza storica non mai smentita, ha persuaso e pensatori e popoli, che la tutela della libertà e delle superiori idealità sociali, non doveva essere più ricercata vanamente nel solo mutamento delle persone investite del potere, ma bensl in qualche cosa di più alto, di più saldo, di piu incorruttibile, che legasse le mani tanto ad un monarca, quanto ad una maggioranza parlamentare elettiva. . (r) Bancroft, ccStoria degli Stati Uniti» Volume lV. L'Esmein giustifica molto bene l'affermazione di questi diritti individuali anche facendo astrazione da ogni idea d'un contratto sociale. Vedi p. }47 e seg. op. cit. Contro un siffatto illuminato e savio pensiero in· vano protesta l'avv. Lomb.irdo Pellegrino, e mo esso tutta la scuola degli organicisti, affannandosi 2 porre in ridicolo il concetto classi..:odella eterna lotta fra I' inJi viduo e lo Stato. Certo, non si puo nè si deve intendere (e in ciò soltmto stava l'errore della fi. losofia politica d'un tempo), che l'individuo possa pensare a mettersi in lotta contro lo Stato nel senso astratto, cioè contro tutto quautù l'organismo po· litico-economico-sociale cui egli appartiene ; ma si può e si deve pensare ad una continua e necessaria lotta fra i governati e i governanti, fra chi subisce il potere pubblico e chi lo detiene; perchè la Storia, proprio quella Storia ohe gli organi cisti invocano ad ogni tratto, quasichè non potesse prestarsi che a suffragio de' loro nebulosi principii - la Storia vera e genuina degli eventi umani, sta a dimostrare con incontrovertibile eloquenza che se i governati per un momento solo sospendono la lotta mdispen• sabile contro le inframmettenze, gli arbitrii, le cupidigie insaziabili dei governanti, nulla più riesce a salvarli dai maggiori d:plorevoli eccessi della più odiosa ed incivile tirannide ; e soltanto la violenta rivoluzione sanguinosa può, in processo di tempo, ridonar loro i beneficii della civile esistenza, perduti per una mal consigliata neghittosità nel difenderli. Nella preoccupazione di stabilire e guarentire ef. ficacemente i limiti costituzionali all'arbitrario esercizio del pubblico potere, non è adunque lecito affatto scorgere, come oggi vuole una pretensiosa dottrina scolastica imperante, il riverbero di vani principii metafisici, e l'influenza di scuole filosofiche romanzesche, mentre è certo che vi si rivela invece il portato legittimo e necessario d'una lunga e dolorosa esperienza storica non mai smentita. Egli è per ciò, che in quasi tutte le Costituzioni venute alla luce dal X V II secolo fino ai giorni nostri, si è trovato opportuno e necessario d'inserire guarentigie speciali a tuiela dei principii in esse sanciti, e contro i pos~ibili atti arbitrarii del pott're costituito. Già Cromwell nel suo Instrument of governement del 16 Dicembre 1853, inseriva gli art. 24 e 381 comminanti la nullità delle leggi contrarie alle disposizioni costituzionali contenute in esso lnstrument ; e nelle pagine precedenti si è visto come saviamente abbiano saputo seguire codesto illuminato indirizzo, gli Stati Americani. Ma non basta : tutte le Costituzioni Americane furono sot• toposte al suffragio popolare, e in tutti gli Stati dell'Unione fu stab:lito il principio che ogni emendamento costitur.ionale proposo dalle Assemblee legi:;lative dovesse esser direttamente ratificato dal popolo. Io Francia lo stesso principio fu proclamato dal1'Assemblea Costitmnte nella famosa seduta del 2 r Settembre 1792, e, di conseguenza, le Costi tu• zioni del 14 Giugno 1793 e del 5 Fruttidoro Anno III, nonchè quella del 22 Frimaio Anno VIII, furono sottoposte al popolare suffragio. Sopravvenuta la reazione del Consolato e dell'lmp.:ro, il principio posto dagli uomini della Rivoluzione fu più volte negletto; ma durante i cento giorni, un decreto in data 22-25 Aprile 1815 ~tabili che l'Atto addizionale alla Costituzione dell'Impero dovesse esser sottoposto al voto popolare. Seguirono ancora tempi torbidi ed .11fannosevicende che non permi-
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