'l{_IVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI che si contrappongono trionfalmente dagli organicisti, a quelle del diritto naturale e del contratto sociale, ed ho fatto vedere come queste due tanto bersagliate dottrine restino vere, in fondo, anche dopo le serie critiche legittime alle quali non possono sottrarsi. Non voglio qui ripetere alla sfuggita ciò c~e ampiamente ho e_spos~o in quelle pagine meditate a lungo ; voglio dire soltanto che tutta quanta la Storia protesta contro l'affer~azione che il diritto al voto suppongaunaforma di governo recentissima, mentre chi sappia appena vedere la sostanza del diritto stesso, facendo astrazione dalla · forma, dalla esternap~rven_za che in d\ve_rsi momenti storici esso ebbe a nvesure, sa bemss1mo che fin nelle primordiali istituzioni politi~he uma?e ~i _cui l'origine si perde nella notte d~• tempi, 11 dmtto al voto era costantemente praucato, e certo con molta maggior _libert_à. e si~urezz~ che n?n se ne abbia oggi negli Stati 111 cm ha monfato il famoso e pretensiosissimo conce/lo rganico ! . E voglio dire ancora che se la Scienza moderna non consente di considerar l'uomo prima e fuori dello Srnta, storicamente parlando, essa però fuor di dubbio consente che si riconosca, con Beniamino Constant, essere la sola radice legittima del potere riposta nell'assenso della volontà generale; perchè se lo Stato non fu costituito dai consociaci in ,µn dato momento storico dderminato o determinabile, .:ome una specie di Società. cooperativa, però idealmente cia~cuno dei consociati ha fissa nella ·intima coscienza questa incontrastabile verità : che lo Stato non ha ragion d'essere, cosi come è, se non riesce, almeno, a porre in essere il bene del magè(ior numero dei consociati stessi; e quindi la nega1.ione di questa verità non . p~ò, alla _lunga, p~r quanto appoggiata a prof..,nd1ss1me n.g1on1 _reori.:he, c_ondurre che ad un solo risultato pratico; alla rivoluzione violenta! ( 1) (Conlinua). Prof. MANFREDI S10TTo-PrnTOR de/I'U11iversitùdi Urbino. Fondamento positivo dellarepressione nei delitti politici Vi è un errore, a proposito della nozione e punibilità dei delitti politici, assai diffuso, ed assai pericoloso al quale occorre riparare. L'errore consiste nel ritenere che l' imputabilitlt e la responsabilità, nei delitti politici, cioè il fondamento della repressione di essi, sia tutt'uno od una cosa analog:i a ciò che avviene nei delitti comuni. - Errore molto generalizzato, per cui si assiste ai quotidiani processi di socialismo, alle frequenti accuse contro i repubblicani od i clericali, proprio come si assisterebbe al processo Favilla od a quello Sgaderi : Si tratta di liste di testimoni, che vengono in difesa degl' imputati, a contraddire uno ad uno i capi d'imputazione, ad assodare la buona fede o mancanza di dolo, e magari a deporre sull:i b11011acondo/la ed i preetdenti del giudicabile. Sistema strano generale e costante, che continua non ostante che il regime delle lc:ggi eccezionali, degli stati di assedio, dei tribunali di guerra avrebbe dovuto ammaestrare che si tratta di ben altro ; spingere alla (1) Vedi Esmein, op. cit., p. 165, e D'Eichthal : « Souverainecé du peuple et gouveroement » Paris, Alcan, 1895. Confronta anche il primo volume, capo li della mia opera sui principaliargomenti dell'Etica Politica; Torino, Roux e Frassati, 1896. ricerca della distinzione, che si presenta chiarissima, ed a stabilire il fondamento della repressione dei delitti politici, dal quale principalmente consegue la norma di condotta dei partiti più direttamente colpiti. . * .. Dei varii criterii penali, cioè delle giustificazioni del diritto di punire i singoli fatti, che assurgono quindi a delitti, nessuno riceve applicazione nei delitti politici. Fu disputa lunga tra i peI'alisti classici se la ragione penale consistesse nel quia peccatum; cioè, perchè un delitto si fosse commesso; aut ne peccetur, perchè più tardi non si fosse tornati al delitto. Teoria della retribuzione la prima, che consiste nell'assegnare una quantità di pena, ad una quantità di male comme,so; teoria dell'emeuda, la second:i, che confida nella correzione del reo e nell'esempio, la quale sin da Seneca veniva affermata : nemo prndeus p11111t,quia.peccatum est, sed 11epeccetur. E bagaglio di ferri vecchi, quasi inutile al penalista moderno, perfettamente estraneo alla repressione del delitto politico. . Il delitto politico, non si è mai contemplato e punito come fatto commesso; mai per il maleficio che ogui imputato avrebbe in seguito potuto commettere. N cssun giudice può conoscere e valutare il fatto delittuoso, commesso dall'imputato politico, giammai a tale fatto ha avuto riferimento la condanna emanata. li delitto politico è manifestazione di un programma politico ; è azione attribuibile :id un partito, è fatto sociale infine, che va socialmente valutato e represso, con criteri relativi non alla persona dell'imputato, od al f<1tlo speciale da lui e dai suoi compagni di causa perpetrato, ma dalla importanza ed efficienza sociale del partito po· litico, dalla sua combattività, dal suo programma, da tutto ciò che costituisce l'effettivo materialepunibile, la sola materia di valutazione per i legislatori e pt1 giudici. Considerare il processo politico, alla stregua Jd giudizio penale comune, difendersi dall' accusa di socialismo - che tende a delinearsi limpidamente cos: - come dall'accusa <li furto o di lesio,1e personale ; è lo stesso che sfuggire 2.d una delle verità più brillanti della storil della civiltà, eh' è storia di co~pirazioni, rivolte e processi politici; rimpicciolirsi dinanzi ai giudici, dinanzi il paese ; cui non difesa sembra la faticosa congerie di disquisizioni giuridiche, ma ricerca di espedienti per sfuggire, in tutto od in parte, alla propria responsabilità, alla quale, data l'indole politic:i, non è lecito sottrarsi. . .. * Le presenti osservazioni, in tanto acquistano importanza, in quanto, come abbiamo notato, da esse consegue la condotta dei partiti estremi e, nell'ora presente, quella dei socialisti in ispecie, che sono fatti segno ad una persecuzione speciale. E agevole constatare il fatto che nell'errore cadono in massima parte i colpiti dal!~ reazione. i quali contro tutto un indirizzo politico-giudiziario, contro non un sistema di un governo ministeriale, ma contro il sistema di governo della classe dominante, oppongono un articolo di codice o di procedura, od esumano un articolo di Statuto, provocando il disgusto, dei giudici timorati e della gente per bene, che non comporta il lezzo degli avanzi sepolcrali. L'istesso Barbato, che ebbe nel proce~,o del '94 l'intuizione fdice della repressione della delinquenza politica, con la sua dichiarazione, rimasta celebre, affida non soltanto ali' Impallon1eni - che si è consacrato ad un apostolato scientifico contro le violenze ed i sovvertimenti dei giure-penale - ma alle abilità forensi dei più noti avvocati di Corte d'Assise, la propria difesa e quella dei suoi contadini di Piana, tutti imputati di aver fatto parte della Federazione socialista, cioè di essere socialisti. La Corte! distribuisce loro circa quindici anni di reclusione. Il positivismo ha assodato il criterio penale scientifico
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