RI'f1'ISTA POPOLARE 'DI 'POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIAL1 damentale di argomentare per analcgia in materie di eccezione - si è ostinata a trovare analogia tra guerra e tumulti interni e a dare maggior rigore al caso analogico che non al caso vero e proprio. Non analogia tra guerra e sedizioni interne. La guerra col nemico è una condizione certa e positiva, e si può ammettere che serva di base a eccezionali prowedimenti . Ma le sediz:oni interne sono sempre un punto di questione, un tema di indagine: spetta ai Tribunali creati per lo stato d'assedio il decidere poi sulla reale es'steoza dei fatti e dei pericoli, ndla supposizione dei quali fu proclamata la cessazione dt!le garanzie statutarie. E spetta ai g'udici militari, stati adoperati come ufficiali per la repressione, il dichiarare la importanza del tumulto sedato e dare così la misura della propria benemerenza verso la sicurezza delle istituzioni. li caso analogico ha nella giurisprudenza della Cassazione severità maggiore che non il caso vero e proprio. Infatti lo stato di guerra per invasione nemica ctssa colla lontananza del nemico a tre giornate di marcia; e cessano insieme. i Tribunali di guerra. Invece lo stato <li assedio si lascia continuare finchè piace al Governo di differire il decreto che lo dichiari cessato. Nel caso prcprio, i Tribunali servono lo stato di guerra: nel caso analogico, la continuazione dello stato d'assedio serve i Tribunali eccezionali a beneplacito del Governo. " ,. .. Nel 1894 la Cassazione, nel giudizio sulla competenza dei Tribunali di guerra aveva ritenuto proprio dovere di sindacare anche iu fatto gli eltmenti e il titolo della competenza. E in dirillo aveva affermato che wltanto il nesso di causalità immediata coi fatti dtttrminanti la proclamazione dello stato d'assedio poteva rendere competenti i Tribunali di guerra anche a giudicare reati anteriori a quella proclamazione. La prima delle anzidette massime era prima d'ora sancita da una costante giurisprudenza in tutti i rami del diritto: la seconda massima rappresentava già una ribellione contro la dottrina comunemente ricevuta che le giurisdizioni eccezionali, allato alle quali ccntinuano :incora a sussistere e funzionare le giurisdizioni ordinarie, non hanno mai effetto retroattivo. Comunque, delle massime del 1894 la Cassazione ftce allora applicazione per cassare la sentenza Molinari. Ar,- prezzò allora &li elementi della compl tenza: tro, ò che il nesso immeaiato mancava perchè le confe:enze Molinari erano state fatte in dicembrr, e i moti erano scoppiati il 13 del successivo gennaio. Qualunque persona imparziale ricordasse la giurisprudenza del 1894, era tratta a pensare, a ritenere per certo che, a più forte ragione, sarebbero state cassate le sentenze del 1898, con cui i Tribunali di guerra avevano condannato atti di propaganda anteriori di anni allo stato d'assedio: atti di propagrnda, pei quali non si poteva tampcco porre legalm, nte la questione del nesso necessario di causa a afti::tto, perchè qualificati secondo gli art. 246 e 247 del cod. penale, che suppongono eccitammti non susseguiti da tffetto. La conferma, almeno, della giurisprude!'za del 1894 sarebbe stata una rivendicazione dell'autorità e dignità dei magistrati ordinari, contro la passata opera dei quali i Tribunali di guerra ebbero tutta l'aria di voler sollevare rompogne e reagire. . Ma non fu cosi. La Cassazione del 1898 non parlò più di nesso immediato, ma di un nesso qualunque : e disse che la esistenza del nesso è una questione di fatto insindacabile dalla Suprema Corte quando il Tribunale di guerra l'ha risolta. E di tale maniera la riconosciuta facoltà di ricorrere per incompetenza si ridusse ad essere una vaca parola : Yana parola, perchè, Yiceversa poi, il Tribunale di guerra è insindacabile quando giudicò di essere incompetente. Il Tribunale di guerra si impone alla Cassazione: non la Cassazione al Tribunale. Quella strana formola del coinvolgere tutti gli accusati in ;ma medesima condanna in quanto colla loro propaganda crearono l'ambiente dal quale scaturirono i disordini - quello strano concetto d1 concentrare nelle tali e tali persone il propagarsi della idea repubblican;;. o socialista, quasichè l'avessero in,eotata e diffusa soltanto loro e quasichè non ci siano anche cause.... governative del diffondersi della idea sovversiva - ebbe perciò sanzione dalla ginrispn::denza della Corte Suprema. E mentre nel 1894 fu negata la competenza nel caso 1'folilinri, pure ammettendosi nella sentenza che le conferenze di pccbi giorni prima potevano avere eccitato i disordini - nd 1898 Chiesi e R.omussi furono condannati per pubblicazioni avi enute da acni, e dichiarandosi dallo stesso Tribunale di gueira che i moti, dei quali li ritenne complici, erano stati improvvisi ed ernuo avvenuti per cause indipendeuti dalla loro volontà I I! E per l'eccesso di potere? Le difese dei ricorrenti si appoggiavano all'art. r del codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da questa espressamente stabilite. E dicevano : dunque, se il Tribunale di guerra ha applicato la pena per fatti non risi:ondenti alle previsioni della legge penale, oppure ha applicato una penà esorbitante dalla massima misura legale, vi è un eccesso che la Cassazione ha obbligo di riparare. Non si può ammettere, in un paese civile, che il Supremo consesso giudiziario si dichiari incompetente • e indifferente di fronte alla arbitraria detenzione di chi non commise reato o fu punito oltre i limiti legali. La Cassazione ha ripHuto che l'eccesso di potere si ha soltanto quando il Tribunale invade il campo del potere esecutivo o del potere legislativo - quasichè un Tribunale abbia a emettere provvedimenti o decreti amministrativi, oppure a promulgare una legge anziché fare una sentenza ! Io un modo razionale di intendere l'eccesso nel campo legislativo, vi è questo eccesso ogni qualvolta il giudice sentenzia fuori dei termini della legge - dichiara punibile ciò che punibile non è, o applica fene che nella legge non sono scritte. Ma ptr la Cassazione, che un fatto abbia o non abbia gli estremi legali del reato iitenuto dal Tribunale - che 11 punito come complice sia o no incorso a termini di legge nella compli-ità - che la pena stia nei limiti od esorb:ti dal massi,ùo della sanzione legale - sono tutte questioni di violazioue di legge e non di eccesso. La Cassazione non vi può nulla. Ecco a che si trova ridotta la kg dità nella co~i detta patria del diritto! * * Per Federici - Kuliscioff e Valera - e Albertario vi erano appunto questioni speciali di pena. La sentenza del Tribunale motivava per Federici la sola is1igazione a delinquere: art. 246. La pena comprendeva anche una multa, che l'art. 246 non stabilisce. Per la Kuliscioff e Valera, la sentenza del Tribunale motivava soltanto l'eccitamento all'odio di classe: art. 247, che porta il massimo di un anno di detenzione, mentre alla Kuliscioff se ne inflissero due e a Valera uno e lrlt'{ZO. Per Alberta rio, parimenti odio di classe: art. 247, coll'aggravamento portato dalla legge 19 luglio 1894, al massimo 1111 a11t10e mezzo. E la sentenza gliene diede Ire. L'onesta logica giuridica direbbe che il massimo potere conferito al giudice da un articolo è quello di applicarlo nella sua mlssima severità, ma non oltre : oltre, I.i sentenza esce dai confini della legge, e si ha un eccesso di potere. Ma la Cassazione non fu di questo parere: l'anno e mezzo, l'anno e i sei mesi al di sopra dtl massimo legale sono violazioni di legge: la Corte regolatrice non vi può nulla! Ragionando a questa stregua, in uno stato di ·assedio avvenire il Tribunale sostituirà alla pena temporanea l'ergastolo, o anche la fucilazione. Sarà ille-
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