Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno IV - n. 3 - 15 agosto 1898

42 RIVISTA POPOLARE 'DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI Ari. 4. - li R. Governo concede l'introduzione tempo• ranea con esenzione da dazio per tutti i materiali occorrenti ali' impianto per rutta la durata dd periodo d'esperimento. . 11R. Governo e la Società esercente la R. A. conceJono 1 trasporti gratuiti, sulla rete stessa del materiale e del personale. Ari. 5. - L'imposta sul reddito industriale dell'officina elettrica sar:i pagata dalla Casa Gan1. e C. soltanto sulla parte di essa officina che eventualmente s1rà utilinata per i terzi, intendendo libera di ogni imposta la parte riflettente !"esercizio- delle strade f,;rrate. Ari. 6. - La Società della R. A. avrà facoltà di applicare per tutto il periodo della presente convenzione e per i trasporti viagpiatori e merci, tariffe infaiori ai limiti minimi fissati dalle Convenzioni in vignre. e fruirà del beneficio concesso con . l'art. 42 del capo IV0 dell'attuale contratto d'esercizio per i trasporti viaggiatori dei treni locali, anche se viaggianti ad una velocità superiore ai 30 chilometri all'ora. Essa avr:\ la facoltà di ridurre a due le classi pei viaggiatori locali e di fare l'esercizio delle linee contemplate nella presente convenzione in base a regolamenti diversi da quelli in vigore per la rete principale e che si allegano alla presente quali concordati nelle linee generali. Ari. 7. - L'applicazione della trazione elettrica al servizio delle linee interessate si riterrà soddisfacente: 11) quando nei riguardi della reg'llarit:i dell'orario. della frequenza e potenzialità dei treni, non si abbiano a verificare inconvenienti maggiori di quelli che con l'ordinaria trazione a vapore; b) quando nei riguardi alle spese complessive di esercizio si avrà un risparmio in confronto di quelle col sistema attuale; Ogni anno la Società della R. A. presenterà al Governo un rapporto particolareggiato sull'esercizio delle linee comprese nell'attuale convenzione corredato di tutti i dati necessari per poterne giudicare il risultato. ArL8. - Alla fine dell'esperimen:o, qualora a nornn dd criteri sopra stabiliti esso fosse dichiarato srddisfacente, il Governo o la Società allora esercenti le linee interessate avranno il diritto o di riscattare tutto l'impianto o la sola parte del m~ l<'riale mobile di eserci,io, a condizioni da stabilirsi (1), restando però fisso che per uguali obbli[[!,ida esso asm11ti d1m111teil. periodo di esperimento sarà da pagarsi 1111 ca11011aennuo 1101m1 feriore alla media delle corrispo11dentisomme liquidate 11ei tre t1lti111iesercizi in base al vigmte contratto della Casa Ga11z e C. colla Società della R. .A. • . I Ari. 9. - Il R. Governo concederà gratuitamenteper ann. 60 (sessanta) alla Società della R. A. con facoltà da parte d] questa di trasmetterlo gratuitamente alla Casa Ganz e C., 1 diritto di derivazione ed uso d'acqua sul corso dell'Adda, come dall'unito progetto, e d'istallazione di tutte le opere necessarie per utilizzare la forzl occorreme all'esercizio delle linee interessate, nonchè l'occupazione temporanea di aree demaniali ed il diritto di scarico di mat,riali d'escavo sul letto dell'Adda durante l'esecuzione dei lavori. La socie1à concessionaria o sub-concessionaria avrà a11cl,ela facolt1ì di dispo,re, per altri 11sia terzi, della forza eccede11ta,i bisng11idelw-vi:;_ioferroviario, quale attualmente stabilito a11cl,edurante l'esercì:;o_medesimo, ed 111casodi riscatto da pa· te del Gover110, questo dovrà subentrare alla società co11cessio11aroiasub-co11c:ssio11ariaiu tutti i diritti ed obblighi d11questa assunti rispello ai terzi. Tale concessione per tutta la sua durata è intesa a mantenere integro al Governo il diritto di disporre della forza occorrente per l'esercizio delle linee stesse conforme al programma allegato. Quando il R. Governo intenda di rinunciare all'uso di questa forzl per l'esercizio delle linee suddette, la Società concessionaria o sub-:oncessiouaria avrà piena facoltà di disporne per tu/la la durata della co11cessio11pe r quelli usi cl,e crederà del cas~. ·Ari. 10. - Se allo scadere della presente convenzione si dovesse ritornare al sistema di trazione a vapore, l' Ammini· (1) Lo st,esso art. 8, pubblicato dalla Dire,iooe delle Meridionali nella sua risposta all'on. Afan de Rivera, in questo punto suona invece così : « avranno il diritto o di riscattare tutto l'impiant0, o la sola parte del materiale mobile d'esercizio, oppure di addivenire ad ,ma nuova co11venz.io11de'esercizio, a condizioni da stabilirsi •· Comunque la dizione, l'articolo è assai sibillino e si presta ad interpretazioni molto elastiche. strazione ferroviaria si obbliga a rimettere ogni cosa nel pri• stino stato, ad eccezione della linea di trasporto che potrà sussistere in tutto quanto non è incompatibile con l'esercizio del servizio, senza che la Casa Ganz e C. abbia a sopportare alcun onere di canone. Ari. I 1·.- I contratti relativi all'esecuzione dell'esperimento, t~nto nei rapporti fra il R. Governo e la R. A, quanto, fra questa e la Casa Ganz e C., saranno registrati con la tassa fiss1 di L. 1,20. SCHEMAdi contrattofra la Società Italianaper le StradeFerrate Meridionaleisercente la R. A. e la Casa Ganze C. di Budapest. Allo scopo di concretare un esperimento di esercizio delle linee ferroviarie in genere con trazione elettrica, fra la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali esercente la R. A. e la Casa Ganz e C. di Budapest viene concordato quanto segue per un' applicazione alle linee Lecco-Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna. Art. I. - La Casa Ganz e C. si obbliga di provvedere a tutta sua cura e spese alla costruzione deUa derivazione e condotta di acqua dell'officina idro-elettrica, della trasmissione e distribuzione dell'energia, e alle provviste del materiale mobile automotore, conforme al progetto e relazione allegati. Tutto l'impianto dovrà essere ultimato in modo che le lince possano interamente e regolarmente esercitarsi col nuovo sistema dopo diciotto mesi dalla data di regolare autorizzazione a cominciare i lavori, purché questa sia data entro il J 1 luglio 1898. Art. 2. - La Società della R. A. fornirà gratuitamente alla Casa Ganz e C. le prestazioni di manovalanza per i lavori da compiersi sul corpo stradale della ferrovia, e concederà d' accordo col R. Governo i trasporti gratuiti sulla propria rete del materiale e personale occorrente per i lavori. Art. .3 - La Società della R. A. s'impegna di trasmettere alla Ditta Ga11ze C. la concessioneda essa avuta dal Governo della derivazione di acqua per forz.a motrice ad uso della Strada Ferrata, e dei terzi cogli stessi oneri e diritti imposti/e dal Goi•emo nell'atto di concessioneallegato in originale al presente. Per quanto riguarda la forza idraulica eccedente agli attuali bisogni delle linee interessate, pur restando ferma la facoltà della ditta Ganz e C. di valersene a favo re di terzi, tutta via è , iservato alla Società della R. A. il diritto di prelazione per valersene per i propri eventuali ulteriori bisogni. · Ari. 4. - La Società della R. A. pagherà alla Ditta Ganz e C. i seguenti canoni annui per i titoli di cui appresso: a) per la trazione dei treni nei limiti di frequenza e peso quali risultanti dagli allegati, L. 145.000; b) per compenso delle minori spese per personale dei convC'gli, Lire 12,000; e) per l'illuminazione delle stazioni e dei convogli L. 15.000 d) per compenso delle minori spese di manutenzione del mate1iale mobile Lire 3000; Quando il prodotto annuo chilometrico medio complessivo èclle linee interessate pel traffico viaggiatori e merci avesse a superare le L. 7000, la Società della R. A. pagherà alla Casa Ganz e C. a titolo di premio una somma di L. 10,000 per ,gui 500 lire indivisibili di maggior prodotto comprese fra le L. 7000 ed 8000 complessive annue; di L. 8000 per ogni 5 oo lire come sopra per prodotti dalle lire 8000 alle lire 9000, e di lire 6000 per ogni 500 lire come sopra per prodotti oltre le lire 9000. I canoni fissi saranno pagati in rate uguali trimestrali posticipate, il premio sul prodotto sarà pagato entro 30 giorni dalla liquidazione amministrativa del prodotto stesso. Alla Casa Ganz e C. saranno concesse gratuitamente, per quanto conciliabile con le esigenze del servizio ferroviario, locali per proprio uso e per la posa degli apparecchi, specialmente per i servizi d' illuminazione cumulativi per le stazioni e terzi. Per tutta la durata del presente contratto è concesso il trasporto gratuito sulle linee della R. A. del personale e del materiale occorrente per l'esercizio delle linee. Art. 5. - Sono a totale carico della Casa Ganz e C., oltre all'uso del materiale d'impianto : a) l'esercizio dell'officina centrale; b) la manutenzione di tutta la rete di trasm1ss1one e distribuzione, ad eccezione dei pali posti sulla sede stradale, al cui ricambio e manutenzione provvederà la Società della R. A; c) la manutenzione di tutta la parte elettrica del materiale di esercizio fisso e mobile ;

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