IUVISTA POPOLARE Ili POLITICA LETTEHE E SCIENZE SOCIALI U3 querela di parte. » Questo emendamento del senatore Pellegrini, modificato dal senatore Lampertico, escludeva non solo la colpa grave, ma limitava la responsabilita civile ai soli reati di azione pubbLca, a procedere centro i quali non v'è bisogno della querela di parte. Ma se questa concessione bastò a far passare in Senato la legge, non valse a far cessare la viva opposizione contro di essa. Io sostanza, secondo il concetto del Governo, che era in parte quello stesso sostenuto già dall'on. Auriti, concetto che l' opposizione combatteva, la legge sugli infortuni faceva al Codice una giunta, la quale s'applicava a casi che sfuggivano al Codice e si fondava su principii che, esplicitamente almeno, èSSO non rico110sceva . Io debbo qui confessire che, per quanto v'abbia pensato, e sebbene riconosca il valor.: Jelle obiezioni giuridiche e di equità autorevolmente sostenute in Senato, pure non mi è riuscito capire dove risiede veramente la quistione d'interesse materiale, quando è fatta da coloro che non solo riconoscono l'obbligo delle indennità, ma hanno spontaneamente assicurato gia i loro operai. È chiarissimo, mi pare, che fatta l'assicurazione, essi restano ora, in tutti quanti i casi voluti dal Codice, sotto quella responsabilità civile che temono, e che la nuova legge non crea, ma limita, come abbiamo ,·isto, e come risulta chiarissimo dallo art. 24. Per essi almeno la legge non e un aggravio, ma un sollievo. Nè mi pare che su di ciò possa esservi discussione, salvo il caso che trovino eccessiva l'indennita proposta. Ma ciò non fu, che io ricordi, sostenuto dagli oppositori, i quali invece accettando la indennità proposta pel caso fortuito, chiedevano solo che ad essa venisse pareggiat:t quella pel caso di colpa grave. Su ciò cadde veramente la discussione. E si capisce da parte e nell'interesse di coloro che non hanno finora assicurato i loro operai. . Ma noi dobbiamo porre nella bro piena luce le obiezioni degli avYersari. La sostanza vera di ciò che autorevolmente sostenevano gli on. De Angeli, Rossi e Vitelleschi era questa: La Cassa Nazionale, è vero, fà con poca differenza l'assicurazione semplice e cumulativa, ma di fronte sempre ad una somma determinata. Una volta determinata la somma, é per essa indifferente la ragione per la quale si paga. Ma è sulla diversa entità di questa somma nei due casi, che cade per noi la questionr. E se in fatti chiedevano l'assicurazione obbligatoria anche nel caso di colpa o negligenza grave, era perchè volevano che la indennità fosse in questo caso uguale a quella del caso lortui to Ora, innanzi tutto bisogna tener fermo che colla proposta legge i casi di colpa sono ridotti a minimi termini. Ciò non distrugge, di certo, la gravità delle obbiezioni, ma ne limita i confini al vero e proprio reato di azione pubblica. Inoltre e da riconoscere che la varietà e incerta gravità delle sentenze dei tribunali, anche da noi ammessa, nasce principalmente, come già notammo, dal non trovare finora il giudice delle leggi comuni nessuna norma da seguire, nel determinare la indennità dovuta all'operaio; dal dovere molte volte, contro sua voglia, contro ciò che vede equo, assolvere l'industriale dal pagare una qualunque indennità, il che lo rende poi severo quando può condannare. Ma una volta approvata la nuova legge, ne seguirà che da una parte l'operaio sarà sempre soccorso, e da un'altra la misura fissata per il massimo numero dei casi, servirà certamente di norma negli altri pochissimi, che, a norma del Codice, verranno dinanzi ai tribunali ordinari. Anche per questi si formerà, allora, una tradizione che farà uscire dall'incertezza. Che cosa dunque resta?- Fare, si risponde, per amore di pace un compenso. Mi avete aggravato quando ero innocente, sgravatemi quando fui colpevole e negligente. Ma reato e caso fortuito sono due cose eterogenee, che mal si compensano fra di loro. E sono non solamente fatti d'indole diversa, ma avvenuti anche a persone diverse e spesso lontane . . E qui cade in acconcio un'altra risposta accennata dall'onorevole Vacchelli nella sua relazione. La indennità che la proposta legge fissa nei casi di rischio professionale, non corrisponde al danno effettivamente recato, nè compensa una partè solaments!. Fà come ricadere il peso dell'infortunio parte sull'industriale e parte sull'operaio. Lo considera come avvenuto per colpa dell'uno e dell'altro, o almeno come una sventura all'uno ed all'altro toccata. In fatto, anche nel caso d'inabilità totale, permanente, si limita a cinque salari annui. È giusto mantenere la stessa indennità di cinque salari, quando e provata la colpa, il reato d'azione pubblica del solo industriale? Ma si dice: e quello che fanno le altre nazioni, e quello che fà la Germania da voi presa a modello. Neppur qu, sto e poi vero del tutto. Che cosa hanno fatto gl' Inglesi, tante volte citati dagli oppositori della legge? All'art. 2, lettera b, la legge inglese dice che a quando il danno è cagionato da negliger.-znp.ersonaleo atto volontario (perso11aulegligence or wilf11lAci) dell'intraprenditore, o di persona pel cui atto o colpa esso è responsabile, questa.legge non muterà in nulla. la respousabilità civile delt'imprendilore (110/hingin this Aci shall ajfecl n.11cyivil liabilily of /be èmployei·). Ma in tal caso l'operaio può a sua scelta, preferire la presente legge, o prendere la via che gia gli era aperta prima dell'approvazione di essa. L'imprenditore però sarà soggetto all'una o all'altra delle due leggi solamente. » Ciò vuol dir~, che, secondo la nuova legge inglese, il diritto comune resta in tutto il suo pieno vigore, salvo il caso che l'operaio stesso non rinunzi esso al vantaggio che può venirgliene. Ciò e assai più di quello che si domanda in Italia col nuovo disegno di legge, e prova assai chiaro, mi ~embra, che il citare l'l::Jghilterra, è, in questo caso, a tutto danno degli oppositori. La legge germanica, nelle altre sue parti tanto vivamente biasimata da essi, è quella invece che in questo punto più si avvicina alle loro idee. Neppur essa però interamente. Lasciamo qui da un lato che in Germania vi sono altri molti provvedimenti, di cui parleremo più basso, i quali pongono le cose in condizioni affatto diverse da quel che sono fra di noi. La legge tedesca infatti, (6 luglio 1884) all'art. 95 dichiara, che la responsabilità civile resta intatta nel caso di dolo. E nell'art. 96 aggiunge, che qu111do l'infortunio sia avvenuto per avere l'intraprenditore trascurato quella diligenza, cui è tenuto per obbligo del suo ufficio e per la natura della sua
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==