212 RIVISTAPOPOLAREDI POLITICALETTEREE SCIENZESOCIALI GLI INFORTUNI DEL LAVORO (Continuazione - Yed1 Num. prec.) Tutto ciò contribuì certamente moltissimo ad indebolire l'opposizione fatta fra di noi alla legge. Ma vi contribui del pari un'altra ragione, che fini per f.irla desiderare da alcuni di quegl' industriali stessi che prima l'ayevano combattuta. E ciò dico senza tener conto di coloro, che, come in lpghilterra, per filantropia o interesse bene inteso, avevano anche fra di noi cominciato ad assicurare spontaneamente i loro operai. Infatti fino a che non v'era in nessun paese una legge sugl' infortuni, e non se n'era con tanta insistenza parlato, tutto procedeva a vantaggio dell'industriale. Quando si tratta\"a di caso fortuito o di forza maggiore, esso non era tenuto a nulla. Se soccorreva l'operaio era sua generosità. Anche quando c'entravano la sua colpa, lie\"e o grave, la sua negligenza o imperizia, i giudici lasciavano correre piu che potevano, erano sempre molto indulgenti Yerso l'industriale, che ritenevano quasi presunto innocente. Ma ora che s'è tanto parlato d' infortunì, che la pubblica opinione s'è profondamente mutata, che tante leggi si son fatte altrove per provvedere, un gran cambiamento è seguito nella coscienza stessa del magistrato il quale si è persuaso finalmente che il soccorso € un atto di mera giustizia . . Esso, è vero, secondo il Codice, non può contro sua voglia, provvedere in alcun modo, quando si tratta di caso fortuito, quando l'operaio per sua negligenza o disattenzione ha procurato a sè stesso l' infortunio. Ma appena che può, in qualche modo, farvi entrare la colpa anche lieve o la negligenza dell'industriale, quasi a giusta vendetta di quello che non ha potuto far prima, cerca di aggravare la mano. E siccome la legge non dà nessuna norma sulla misura della indennità, egli condanna allora a pagare somme assai gravi, di parecchie decine di migliaia, le quali possono, quando specialmente si tratta di molti operai, condurre l'industriale anche al fallimento. Gli esempi di queste gravi condanne non sono rari fra di noi. Perciò si sono avute parecchie condanne d'industriali. Ed è la ragione per la quale alcuni dei socialisti si opposero alla legge sugl'infortuni dicendo : Perchè dobbiamo contc:ntarci noi delle Yostre mille o duemila lire, quando i tribunali ordinari ce ne danno venti o veticinquemila? Ed un altro oratore, che non è socialista, si doleva, nè senza ragione, che adesso, quando si tratta di caso evidentemente fortuito, e anche da attribuirsi a colp: dell'operaio, il giudice si sente trascinato a cercarvi, a vedervi invece la colpa dell'industriale • . Ma molti industriali dicono : Tutto è meglio che lo stato presente. Fate pure la legge che volete, ma levateci da qnesta incertezza. - Così è che la legge sugl'infortuni finisce o finirà di certo col presentarsi a molti come un sollievo. Essa, è vero, obbliga a soccorrere anche il caso fortuito, anche quello che è colpa dell'operaio; ma fis~a la ind~nnità e leva dall'incertezza. Questo è ciò che ha contribuito non poco a indebolire l'opposizione anche tra di noi, ha fatto per ora vincere la legge in Senato, e finirà, prima o poi, col farla definitivamente trionfare nè due rami del Parlamento. In ogni modo il suo principio fondamentale si può dire, teoricamente almeno, già ammesso. Camera e Senato riconobbero l'obbligo di soccorrere l'infortunio. Il dolo naturalmente resta sempre sotto la sanzione del diritto comune. Fu approvato l'obbligo dell'usicurazione, essendosi riconosciuto che, senza di esso, troppi pochi avrl bbero in Italia assicurato i loro operai, e lu conseguenze potrl bbero essere gravi per l'industriale e per l'operaio. Fu approvato ancora che, salvo il caso di Casse priYate d'a,sicur:zione, le quali diano sicura e determinata garanzia di solidità, l'assicurazione debba essere fatta presso la Cassa Nazionale a questo fine fondata colla legge 8 luglio 1883, e per la quale benemeriti Istituti di beneficenza versarono un milione e mezzo, rinunziando agi' interessi, perchè servissero ad alleviare le spese di amministrazione della Cassa medesima . Secondo la legge germanica, messo da parte il dolo, ogni infortunio, senza distinzione, è soccorso, appena accaduto, in misura proporzionata alla sua gravità, senza tener conto alcuno della sua origine. E cosl si ha il non piccolo vantaggio di una grande semplificazione. A questo medesimo concetto si uniformava, in gran parte la legge presentata al Senato dal ministro Chimirri nel 1892, la qual~ trovò nd senatore Auriti una validissima opposizione Il Ministero nel 1892 ammette\":\ che la responsabilità fosse mantenuta solo quando erano stati violati i regolamenti dell'industria. Ma l'Auriti diceva: - Questo è troppo e troppo poco. È troppo perchè i regolamenti entrano spesso in minute particolarità che non sono essenziali, e sarebbe in tal caso eccessivo punirne la violazione. È troppo poco perchè nei regolamenti non si pongono cose che pur troppo sono n~cessarie a proteggere la vita dell'operaio. Il tetto dell'officina, per esempio, non è stato da voi riparato e crolla, gli operai ntuoiono, il regolamento non dice nulla e voi vi salvate da ogni condanna. Il Codice invece a ragione punisce la vostra negligenza penalmente e civilmente. Sorgono nuoYe industrie, non v' è per esse ancora un regolamento, e intanto gl'infortuni succedono per colpa dell' intraprenditore. Chi lo punisce in questo caso se il Codice non è in vigore? - Ciò nonostante la proposta di legge venne dal Senato approvata quale il Governo l'aveva presentata. Ma poco dopo il Ministero cadde, e la legge, mutata e rimutata, dopo varie vicende alla Camera dove furono sostenute vigorosamente anche le dottrine del1'Auriti, tornò finalmente, nella decorsa estate, sotto nuova forma al Senato. Il Ministero manteneva intatta la responsabilità civile dell'industriale nei casi di dolo, di colpa grave e di violazione dei regolamenti. Ma poi abbandonò la colpa grave civile, che suscitava mille dispute, e l'art. 22 della proposta di legge, sul quale principalmente si dette battaglia, fu presentato al Senato sotto altra forma . . Dopo alcune opportune modificazioni suggerite dal senatore Massarani, che resero piu chiara la legge, ammisero che la responsabilità civile cessasse quando b condanna della colpa « abbia avuto luogo per reato. per il quale l'azione penale non può essere esercitata senza
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