Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno III - n. 15 - 15 febbraio 1898

RIVISTA POPOLAltE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI <!elle antiche aristocrazie e proclamata l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, al privilegio assurdo della nascita si sostituì la prevalenza della ricchezza con tutte le sue conseguenze in ogni manifestazione della vita sociale. Ora è evidente che per applicare a dovere il principio dell'eguaglianza giuridica la differente potenza economica ha capitale importanza. Perchè considerando tutti i cittadini eguali, idealmente eguali, e trattando perciò alla stregua delle stesse disposizioni legislative cittadini di forza economica differente, i cui bisogni i cui mezzi materiali e intellettuali sono cosi diversi, mentre apparentemente si distrugge il privilegio, di fatto poi lo si colloca su più solide basi. Ma la Grande Rivoluzione paga di aver dichiarato.sepolte colla dichiarazione dei diritti dell'uomo le prerogative antiche, non poteva tener conto di tale circostanza pur importantissima, senza rinnegare il principio dell'uguaglianza. E ne è venuto di conseguenza che mentre il diritto dei ricchi è sufficientemente (?!) tutelato, quello dei poveri è quasi sempre trascurato. E di fatti nel codice di procedura penale rarissime sono le disposizioni che partendo dal concetto della differente potenza economica sanciscano norme corrispondenti. Ricordo le disposizioni degli art. 2 q, 385 e 656, che benchè paralizzate nella pratica da altre influenze mostrano pur nondimeno nel legislatore una encomiabile intenzione. La prima e la terza dispensano dall'obbligo della cauzione per la libertà provvisoria e pel ricorso in Cassazione gli imputati indigenti, la seconda stabilisce che qualora l'imputato o la parte civile si trovino in stato d'indigenza i testimoni o periti che intendono far sentire all'udienza sieno citati a spese dell'erario. Ma queste sono disposizioni eccezionali: mentre il principio che le informa dovrebbe essere generale per tutto il Codice. Ed è per ciò che la giustizia penale è divenuta la famosa rete in cui restano presi solo i pesci piccini, mentre i grossi ne fuggono allegramente. A prova della cosidetta eguaglianza giuridica nella giustizia penale portiamo due esempi scelti così a caso in due punti differentissimi della procedura. Uno dei primi atti istruttori allorchè l'imputato è assicurato alla giustizia è il suo interrogatorio. Quale odiosita di confronto fra le condizioni in cui si trova il povero, ignorante, analfabeta il più delle volte, impressionato d I tutto il severo apparato della giustizia, sotto le domande suggestive di un giudice istruttore che molto probabilmente ha per criterio regolatore delle sue induzioni l'antico « pauper ergo mendax et falrns », e quelle in cui si trova il ricco più protetto nella lotta per la vita, interrogato gentilmente, che prima di costituirsi ha avuto tutto il tempo di architettare col sno difensore il piano di difesa! E si parla di eguaglianza di fronte alla legge ! Ancora. Il diritto di querelarsi e di costituirsi parte civile spetta ad ogni cittadino danneggiato da un reato. Quindi indubbiamente anche chi è costituito in posizione economica dipendente, un salariato ad es., ha indubbiamente la facolta di querelarsi e costituirsi parte civile per un reato commesso a suo danno dal principale. Egli é nn cittadino come un altro : ed in una società come la nostra, da cui ogni privilegio è bandito, può usare di tal diritto senza restrizioni. Un giudice imparziale cono-· scerà della causa: e concediamo pure che questa attraverso a tutte le angherie e spese processuali termini con la condanna dell'imputato. Ma chi garentirà il querelante o la parte civile da un licenziamento che di fronte al diritto contrattuale è perfettamente legittimo? È quindi naturale che fra la possibilita di questo che avrebbe conseguenze ben altrimenti dannose, ed una ipotetica soddisfazione morale e materiale, non sia dubbia la scelta. E la giustizia sociale avrà trionfato a;iche una volta. Non parlo poi di tutti i mezzi che il ricco ha a sua disposizione per evitare una querela ad una costituzione di parte civile: non ultimi certo quelli di comprare il silenzio della parte lesa o l'inerzia del suo avvocato, il quale come tutti i colleghi è legato per amicizie, interessi e tradizioni alle classi abbienti. E si parla sempre di eguaglianza giuridica! ( r) Il prof. Lucchini scriveva nei Semplicisti ( 2) che in fatto di guarentigie defeasionali l'Italia è quasi alla coda di tutti gli Stati d'Europa. Noi diciamo un pò differentemente.· Le guarentigie defensionali sono troppe e troppo larghe pei ricchi, irrisorie e monche pei poveri : un mezzo di salvataggio per gli uni, una continua oppressione per gli altri. Causa principale di questo triste stato di cose il principio dell'eguaglianza giuridica applicato a rovescio. Una legge che a questa veramente si inspirasse dovrebbe partire dalla premessa fondamentale che alla diversità delle condizioni economiche e dei bisogni reali delle varie classi sociali, corrisponde una diversità di vita giuridica. Un codice di procedura penale, che fosse veramente informato al principio dell'eguaglianza giuridica, dovrebbe porre ognuno in egua I grado di forza di fronte alla giustizia penale: dovrebbe integrarlo in quello che in confronto degli altri gli manca: in una parola dovrebbe porre a disposizione di cittadini di differente potenza economica mezzi processuali diversi. Solo a questo patto si potra avere la vera eguaglianza giuridica : se no, no. D.r ALFREDO PozzouNr. Onoranze a Mario Rapisardi Apprendiamo dai giornali che la gioventù delle Cniversita siciliane preparano grand'ì onoranze al Poeta catanese, in occasione del trentesimo anniversario della sua prima produzione letteraria : la Palingenesi. E a tal uopo si sono già costituiti, un Comitato promotore in Catania, sotto la Presidenza effettiva dell'illustre Prof. Luigi Marino, preside della facoltà di Lettere, e due Sottocomitati in Palermo ed in Messina. Un Comitato Onorario, presieduto da Giovanni Bovio, si sta organizzando tra i personaggi più illustri della Nazione. La Rivista, che ammira il Rapisardi pel suo genio e (1) Giovanni Saragat ha testè pubblicato, Roux e Frassati di Torino editori, una brillantissima pittura del funzionamento pratico della giustizia. " La commedia della giusliz_ia. " (1) Pag. 155.

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