Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno III - n. 9 - 15 novembre 1897

RIVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI 17! Se l'eccezionalità della magistratura e delle forme del giudizio, può costituire pericolo inclipendentemente dall'integrità dei giudici; più serio e non dubbio pericolo, si nasconde ncll' ambiguità della clizione della legge, circa gli atti giustificanti il provvedimento, per la possibilità, alla quale apre la via, di arbitrii volontarii e di erronee interpretazio1ù. Il comma b dcll'ar-t.3°, comprende fra gli assegnabili a ctomicilio coatto « coloro che con atti preparatori abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'orclinamcnto della famiglia o della proprietà ». Volt,ùrc sosteneva che due righe di scritto di qualunque uomo, sono suflicicnti per farlo manclarc a morte. Il comma b, citato, quanti più mili e puri teorici cli rinnovamenti sociali può spcclire al. clomicilio coatlo pcrcllè finiscano nella colonia Eritrea? Il comma b, se non allro, per· l'ora in cui è proposto e la legge similare a cui si collega e da cui deriva è - clli in buona fede ne clubita - inclirizzato contro I partiti avanzati ed i socialisti, ma qualora questa non fosse l'intenzione del lcgi'slatorc, non perciò, alla persecuzione politica si giungerebbe meno, attraverso l'imprecisione e la duttilità della formula colla quale, questo comma è stato concepito. Se poi, e siamo prossimi a provarlo, si considera che il l\linistro Ila proprio mirato alla propaganda socialista, oh allora, che persecuzione stupida, disordinata e feroce si appresta, se il brutto progetto diventa bruttissima legge della patria ! I dottrinari esclameranno che acciò uno possa essere inviato a domicilio coatto per il comma b occorreranno nientemeno elle queste 4 condizioni, dall'art. 3 esplicitamente ricllieste: 1° Cile sia pericoloso per la pubblica sicurezza; 1( 0 che abbia compiuto atti preparatort; IIC0 che con questi atti preparatori abbia manifestato deliberato proposito; IV0 elle questo deliberato p1"oposito,sia di allentare con vie cli fatto, all'ordinamento della famiglia o della prnprietà. A questi clottrinarì, risponde per me argutamente, Enrico Ferri: « Immaginiamoci - egli scrive (1) - quale non sarebbe la giurispruclenza sul proposto comma bi lo la vedo qui: « Prima conclizionc: elle siano pericolosi alla pubblica sicurczzri. « Eh, risponclcrebbe la Cassazione, ma gli anarcllici e i socialisti, anche se sono soltanto dei teorici, sono sempre esseri pericolosi alla sicurezza pubblica ..... cioè alla classe dirigente e governante; per il solo fatto che essi vagheggiano un diverso ordinamento sociale, sono per ciò solo pericolosi allo ordinamento attuale elle va tanto bene per i commendatori e per i ladri all'ingrosso. « E poi si sa cbe i teorici spaziano nel puro campo delle idee, ma chi raccoglie la loro propagancla, plebe ignorante, le interpreta nel senso elle si debba subito venire alle vie cli fùtto I Dunque « pericolosi alla pub- ))lica sicurezza » sempre; o siano poveri ignoranti o siano teorici puri: " « Scconcla condizione: che abbiano compiuto Un alto preparatorio. « Ell, ma un discorso, un articolo cli giornale, un ferro elci mestiere, la vendita di opuscoli di propaganda, un comizio, una riunione privata ..... ecco gli atti preparatorì ! Non vorranno mica pretendere gli avvocati difensori elle gli « atti preparatori » siano dei veri « atti esecutivr », pcrcllè allora si entrerebbe in tema cli tentativo cli reato, pel quale e' è il Codice penale. Se si è fatto una legge cui bastano gli atti preparatori, si capisce che questi sono « sostanziati », direbbe una qualche sentenza, in quegli atti che noi abbiamo or ora esempli-grazia ricordati ». (1) Scuola Positiva. Maggio 1897, pag. 284. « Terza condizione: che con questi atti preparatori siasi manifestato il deliberalo proposito. « Ell, ma più manifesto di cosi, come potrebbe essere il proposito, e come più deliberato, se quell'individuo ha tatto un lnngo discorso, ha meditato e stampato un articolo, ha tenuto una riunione per ottenere, ad es., l'abolizione della proprietà privata e la socializzazione dei mezzi cli produzione? Via, siamo seri, o e' è qui il deliberato e manifesto proposito, o non sapremmo dove pescarlo! » « Qnarta condizione: che il proposito sia di al"lentare con vie di fal"lo all'ordinamento della famiglia o della proprietà. « Eh, ma, badate bene : dice attentare, cioè parla cli quella prima forma embrionale e nebulosa cli esecuzione, che noi giuristi chiamiamo tecnicamente « l'attentato » cioè un passo prima elcivero e proprio tentativo. L'attentato sta all'atto pr·cparatorio, precisamente come il tentativo stà all'atto esecutivo. Dunque anche il discorso, il comizio, la riunione possono essere e sono anzi un vero e proprio attentato ..... pcrchè non si sa mai quello che possa succedere, una volta messi sulla strada cli chiedere l'abolizione della proprietà privata ! " « E le vie cli latto? ~ Eh, ma la legge non dice mica (vedi sentenza 16 Marzo e 16 Aprile •1895) che le vie di fatto debbano essere irnmccliatc o prossime, no, basta che possano verificarsi anche a lunga scadenza I » Il Ferri non è punto esagerato nel suo ragionamento, che anzi è assai pitì ragionamento cli molte motivazioni colle quali dei magistrati hanno aperto le carceri a socialisti. Chi ba difeso degli imputati (lei famoso articolo 247 elci Codice penale, sa di che arzigogoli taluni giudici sono capaci. l\Ia, se esiste una lcttel'atura recente a conferma dell'asserto del Ferri e mio!!, Non è in Italia e nel 1895 che la Corte Suprerna giudicava sulle vie cli fatto intese a sovvertire gli ordinamenti sociali « elle La legge art. 5, 19 luglio 1894, N. 3l6 non distingue punto il proposito dell'uso irnmediato clelle vie cli fatto ccl il proposito cli rimandare l'uso preclctto a lunga scadenza, in modo che il reato sussista solo nel pl"imo caso? » (1) Non è in Italia elle dei pretori sentenziavano percgrinamente, come segue? : « La raccomandata socializzazione elci mezzi cliproduzione, .... ha già incluso come necessaria condizione in sè stessa l'esercizio della violenza, perchè è legge (li natura che chi ha e crecle di avere legitlimame11tc, non si rimanga senza adeguato compenso quando non sia costretto a farlo. Ed all'esagerato costringimento sul suo animo e sulla sua persona è certo che egli opporrassi per quel tanto che glielo consentiranno i mezzi di cui sar-ilper disporre. Anzi più energica sarà la reazione, maggiore l'opposizione quanto più preziosi i beni cli cui gli si minaccia lo spoglio. Oncl' è ineluUahile in simile supposto l'uso della violen~a ... (2). Non è l'Italia che possiede quel mirabile documento che è la deliberazione della Commissione riunitasi in Oneglia per decidere sulla dcmmcia contl'Ol'avv. GancloUoper l'assegnazione a domicilio coatto, dove si trova - argomento che servi alla condanna - il periodo seguente? « Ritenuto che successivamente a tale condanna (75 giorni cli detenzione e 50 lire cli multa per aYer (1) Cassazione unica; Voi. VI, pag. 279. Vedi anche « Giustizia penale » 1895, colonna 1621 « Leggi eccezionali ». Altre sentenze: 16 Marzo 1895.Ricorso Ferrero:- 16 Aprile 1895; P. M. ricorrente - 7 Maggio 1897. (2) Cassazione unica: N. 14. 1 Febbraio 1895, colonna 281, Pretura di Cesena : Su per giù identicamente, su conclusioni conformi del P. M., giudicava il pretore di Torino che condannò al confine quei violenti che rispondono al nome di Claudio Treves, Guglielmo Ferrero ed altri.

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