28 RIYISTA POPOL,Um DI POLITICALETTF.RE F: SCIENZESOCJAJ,I to distintissimi, e l'errore suo evidente nella citazione del Chassau. Il Chassan confutò un'opinione del Parant, sostenendo eh' è devoluto al procuratore del re il diritto di emettere l'ordinanza di sequestro, quando si tratta di contravvenzioni; ma nel caso di sequestro, dipendente dall'art. 7 della legge francese 1819 - che corrisponde al nostro art. 68 - il Chassan nettamente sostenne che il di1·itto è devoluto al giudice istruttore: e anzi l'emerito criminalista francese si fece forte dell'autorità rli De Berny, per concludere che esclusivamente a lui - e non ad altri - appartiene questo diritto eminente in un regime di libertà. Ed una sciocca circolare - che in siffatta guisa confonde e sproposita - è stata invocata dal Costa, come espressione de' p1·incipii veri cli ermeneutica legale e della civiltà politica iotorno alla libertà della stampa! Senza aggiungere, come io gli feci notare, che anche in quella circolare la fucoltù del magistrato requirente fu giudicata per sua natura eccezionale. « Di conseguenza - disse il ministro Villa - nell'esercizio della medesima i rappresentanti il Pubblico Ministero devono attenersi rigorosamente alle disposizioni degli articoli 46 e 55 del codice di procedura penale, e limitar~i ad ordinare essi stessi il sequestro degli stampati soltanto in quei casi di urgenza, in cui non sia possibile un sollecito provvedimento del giudice istruttore ». Oggi invece - per pratica costante - il giudice istruttore scompare : e scorazza allegrameute la scena il magistrato requirente ! Ma il Costa ha detto di più : ha detto che « quando si pubblicò la legge del 1848 il Pubblico Ministero, per l'indole della sua costituzione fino al 1854, non aveva la facoltà di procedere ad alcun atto d'istruzione, neppure in caso di flagrante reato; quindi l'articolo 58 della legge sulla stampa era un portato necessario della istituzione del Pubblico Ministero, quale allora vigeva. Ma, trasformato il Pubblico Ministero; data a lui la fa. coltà di procedere nei casi di flagrante reato ; pubblicata prima la legge del 1854, e poi l'articolo 46 del codice di procedura penale, si è ritenuto che questa legge, come legge d'indole generale, avesse la sua applicazione anche alle attribuzioni del Pubblico Ministero, dipendenti da leggi speciali~. Quanti abili errori - e mi duole usare questo linguaggio verso chi per me è stato di una deferenza davvero cortese - in poche parole ! Avrei risposto subito al ministro - se non mi fosse stato interdetto dal regolamento e dalla impazienze di una Camera più disposta a votare che a disputare - avrei risposto che l'editto del 1848 contempla e disciplina i doreei e i diritti del magistrato requirente n<'ll'esercizio dell'azione pubblica, e che, in forza di una testuale disposiziooe, fu data a lui facoltà di sequestrare sì,- ma i disegni, le incisioni, le litografie ed altri emblemi: nè più, nè meno. Ora, se gli fu vietato il sequestro delli scritti stampati, la ragione non può di pendere dalla cos1ituzione del Ministero Pubblico nel 1848, fino al 1854; - ma è quella significata dal Chassan, che il legislatore non ha voluto mettere nelle stesse mani l'azione e l' istruzione : tanto più se si consideri che, dopo il 1854, fu promulgata una nuova legge rea· zionar a su la stampa, e l'articolo 58 dell'editto a1bertino non venne mica abrogato. L' alti-a obiezione, che è desunta dalt' art.. 46 del codice di rito penale può parer meno futile: ed io, senza più inte, l,,quire direttamentf', cedo qui la parola ad un giurecon•ulto preclliro, che fu presidente delJa Camera dei Deputati e<l appartenne alJa vecchia Destra del Parlamento i1ali>1no. Adriano Mari scris~e- nel 1876, così: « L'art. 58 della legge sulla stamra stabilisce nel mr.do 1I più chiaro, che la facoltà di ordinare il sequestro delli ~cri1ti stampati, che abbiano dato luogo alr istanza del Pubblico Ministero, che esercita razione penale. ed alla quelera della parte offesa, spetta esclusivamente al Giudice istruttore. Nè va1·rebbe obiettare che a forma delra1·t. 46 del Codice di procedura penale il Pubblico Ministero nei casi di flagrante reato ha facoltà di procedere a tutti gli atti ed alle operazioni occorrenti, onde assicurare il corpo del de'itto, ed usa a tal fine delle facoltà attribuite dal Codice stesso al Giudice istruttore. In una materia tutta speciale, com'è quella dei reati di stampa, regolata da apposita legge, e in quan10 questa abbia provveduto. non si può ricorrere alle disposiziuni del Codice di procedura penale. Alla legge generale deroga la legge speciale ; r, dove questa ha stabilito certe forme, non è lecito di ometterne la osservanza, invocando regole generali che soltanto nei casi ordinari possono avere la loro applicazione. « Ognuno del resto comprende come nei delitti di stampa sia necessario più che in altro caso procedere con ritegno e con cautela p, ima di prnndere misure che possono considerarsi o che effet1ivamente sono altrettante restrizioni di quella libertà, che la legge intese di gar·antii-e: e come sia provvido e ragionevole il precetto della legge che l'ordine del ~equestro parta dal Giudice ist, ut1ore e non dal Pubblico Ministero. Questi, sotto certi rapporti. è come una emanazione ed uu rappresentante del Potere esecutivo; e qualora si trattasse di 01"dinare il sequestro di scritti che conten0ono attacchi contro il governo, pot, ebbe parere, e qualche volta essere anche voro, che il Governo la facesse da giudice e parte e volesse impedire che la pubblica opinione si pronunziasse, mf'ntre importa sommamente che le misure reclamate nell'interesse della giu,tizia vadano esenti da qualunque sospetto d'ingerenza e di pressione governativa. « Quando si tr;,tta di offese commesse contro privati col mezzo della stampa, non neghiamo che possa ordinarsi il sequestro degli scritti incriminati; ma anche in questi casi l'ordine deve emanare dal Giudice istruttore, pe, chè la legge 11011 distingue e non conferisce mai tale facoltà al rubblico J\linistero '>. Quest'interpretazione dell'art. 46 del codice di rito penale, in rapporto all'art. 58 dell'editto albertino, è dawero consona a' principii sani dell'ermeneutica legale e della civiltà politica intorno alla libertà della stampa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==