Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno III - n. 2 - 30 luglio 1897

IIIYIST-\ l>OPOl,-\HE 1)( POLITICA J,ETTEHE E scmNZE SOCIALI '21 per misera paura di farr cosa sgl'adita ai s11periori non hanno voluto 111a11il"t• tal'C la lol'o l'iprovazio11l' eonlro gli al'bil1·i ciel Fisco, a ocianclosi al Secolo nlr /!olia del l'opolo. nl /l()1110. al 1'1111go/lJ e ;1i tauli altri dial'Ì, anchr mona1·chici - clic 1·i11gl'aziamo<li gran CllOl'C- i quali hanno l)l'Otc lilto COlltl'Oi frc- ((llCllli scqucstl'i, cli cui r vittima la llivisla . . \tanca n IOl'Oil senso della libcl'tà e 11011 i mostrano degni di esercitare l'alto mandato, che è confidato alla stampa in un paese libero, o che i crede tale. i"oi non esiteremmo mai a protestare contro le violenze che si potessero commettere cla repubblicani contro i clericali, come cl associamo con tutti coloro, che hanno levato un grido di sdegno per la _inaudita violazione epistolare perpetrata contro l'anarchica Agita~ione cli Ancona. Nella constatata mancanza di libertà tra poi troveranno risposta quanti ci hanno scritto per conoscere le ragioni che cl pennellerebbero cli rimanere monarchici in Inghiltel'l'a e che c'impongono cli essere repubblicani in Italia. Sono 1·agioni chiare come la luce del sole; ma il Fisco non ci consente di esporle. Ecl ora lasciamo la parola all'on. ;\lirabclli : Ho letto ier l'altro nel Pungolo Pa1'lamentare di Napoli una lettera Yivace, ma giusta. dell'amico Colajanni, che denuncia un quarto equesto toccato alla sua importanle Rivista Popola1·e di politica, lettere e scienze sociali : oggi ricern da Pel'llgia la risposta fatta ad un diario locale e sequestrata soltanto perche sottoscritta: I repubblirani di Pe1·ugia! Naturalmente non i farà il processo e l'ordinanza di sequestro è stata, di certo, emessa dal magistl'ato 1·equil'ente. Bel sugo - ho esclamata - a chiacchiei-are nel Parlamento italiano! E il ministro Costa ha dichiarato il 30 giugno che il Pubblico Ministero avrebbe preso in considerazione ciò che in quella tornata fu detto: « argomento - secondo le testuali parole sue - di serio studio per tutti, e più apcora per il governo !» Ma vedremo se seguiranno almeno i processi e se il ministro accetterà il responso del Supremo Collegio intorno al problema fondamentale da me sollevato in base alla legislazione nostra positiva ed all'autorità di giureconsulti e scienzati eminenti : se, cioè, la facoltà di emettere l'ordinanza di sequestro spetti al magistrato requirente, come usa in Italia, e non al giudice istruttore, come pl'escrive l'art. 58 dell'editto 1848, non abrogato dalle leggi su la stampa del 1852 e 1858. . ' . 11 mio rnto - non pii, seg,,esti·i - ha turbato gli ortodossi delle libertà pubbliche: mentre non contraddice nè punto, nè poco alla legge. li sequestro è una facoltà, non è un dovere : e l'ostracismo. che io invoco, segnerebbe un progre so nella storia ciYile e legislativa del no ti-o paese. li sequesto manca in Inghilterra, negli Stali Uniti: ed in Francia vive sotto una forma, che nou nega, non oblitera la libera manifestazione del pensiero. lvi non è l'apriorismo incivile del di1·itto punitivo, non è l'arma de' Yecchi tempi dispotici, condannata come una most1·uosità giu1·idica da Gneist, Mohl, Wahlberg, Marquardsen e altri : è più una maine mise, anzichil un sequestro. La risposta del ministro è stata: « Mi dia le leggi della F1·ancia sulla responsabiliù ed io accetterò la soppressione dei sequestri » - e, secondo lui, in nessun paese, come in Italia, la stampa ha maggiore liberta, anzi quasi maggiore licenza. Le solite bubbole ! E giustamente l'amico lmbriani lo ha rimbeccato : « In Francia e in Inghilterra l'ha dieci volte maggiore» - ed io: « In Inghilterra non si fanno sequestri. » E va d'incanto per la responsabilità che è un principio cardinale degli Stati democratici; - ma nessun privilegio: la responsabilità dev'essere comune a tutti! Nè il ministro ha potuto contraddire. . .. Ho ricordato la parola alta e sdegnosa, con cui pit1 e più volte l'on. Colajanni ha chiesto il processo, in seguito a' sequestri della sua Rivista - che spesso, mirabilmente e coraggiosamente, nella sfera superiore della scienza e dell'arte, tratta i problemi più ardui della politica, della letteratura e della sociologia contemporanea. E di qui la persecuzione. Alla Rivista sua, come ad altri importanti diari italiani. La stampa illuminata, condizione essen- :::ialedi -i;ita de' liberi 1·eggimenti, è con ogni studio - diceva il Mancini, nel '76 - dai gove·rni fiacchi pe1· diffiden:::a e paura. E il equeslro - non seguilo da processo - è una confisca, un furto: per la legge su la stampa il sequestro è necessariamente coordina1o all'azione penale. 11 Mancini ravvisaYa in ciò uno tra' più cospicui dove1·i de' reggitori della cosa pubblica: e, dopo il '76 anche i ministri Confo1·ti e Zanardelli testimoniHono, con circolai-i speciali, il 101'0 al1o rispeW> alla libera stampa, come forma necessaria del pensiero autonomo e solenne eforato mo!'ale. Jla il nucleus o cytoblastus della disputa era ed è: che il magist1·ato requi1·ente non ha - per l'art. 58 dell"ediitto alcertino - la potestà di or-dina re i sequestri. Quistione fondamentale di libertà: in quanto che l'istituto ciel mmistero pubblico in Italia è rappreientante del potere politico presso l'autorità giudicatrice, e t'icorda, contro la tradizione classica paesana, gli avrncati delle Camere di Francia e d'Inghilterra - non la potestà, sognata da Pietro Ellero, come a Sparta, Roma e Venezia, di efori, tribuni e aVYogaclori. Invano ho cennato nel Pal'lamento la dottrina del Mangia, del Le t:ìellyer e più specialmente la dotla interpi-etazione del Chassan su gli articoli 6 e 7 della lerge f,.ancese 2(5 maggio 1819. da cui furono letteralmente copiati gli articoli 57 e 58 dell'ediUo albertino: inYano ho raffrontato l'al't.. 58 con l'art. 52, che - implicitamente - corrobora, senza alcun dubbio, la dottriaa nostra, e l'art. 52 con l'art. 51, da cui si evince che - esplicitamente - il sequestro dello sc1·itto è escluso: invano bo dimostrato la palmare confusione del miuist1·0 Yilla nella circolare del :23 luglio 1880 di due disposizioni legislative e di due capi dell'edit-

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