Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno II - n. 16 - 28 febbraio 1897

320 RIVISTA. POPOLARE DI POLITICA. LETTERE E SCIENZE SOCIALI relativa alle manifatture alle fabbriche e officine, la quale manteneva l'interdizione delle C)alizioni tanto di padroni che di opHai, ma con pene più fo;ti per coloro che lavorano che par coloro che fanno la- -yorare. Notizie Varie. Il suffragio femminile in Inghilterra. - Parlando della donna inglese, uno scritto1•e della Edinburg Review concludeva così: << Se qualcuno vuole ottenere di più per la donna inglese ormai deve conferirle le franchigie parlamentari, farla iscrivere nell'albo degli avvocati, dopo di che il sipario calerà per sempre sulla tirannia dell'uo!llo ». Veramente ancora non c' è nemmeno la speranza che alla donna inglese siano date le franchigie par· lamentari e l'inscrizione nell'albo degli avvo~ati. Ma un passo avanti è segnato senza dubbio dal bill presentato dal deputato Bagg, ed appoggiato da una ventina di altri membri della Camera dei Comuni, in favore del suffragio femminile. Il bill è stato approvato in seconda lettura, ma .... è molto probabile che venga bocciato alla terza. Intanto, per comprendere il valora e la po3sibilità di questo disegno di legge è bene accennare brevemente alla situ·azione giuridica della donna in Inghilterra. Chi abbia poi voglia di conoscere quella situazione complt1tamente consulti i due libri molto interdssanti di Rauhkam e di Eversley. Le donne in Inghilterra posson esser divise in due cl~ssi : l_emarita~e e le celibi, poichè le vedove per gli ~copi legalt s1 può comprenderle fra le celibi. Jl vecchio diritto comune inglese - The Common Law - à lasciato sempre libere le donne celibi d'amministrare i loro beni, di fare testamenti secJndo la loro volontà, di acquistare, di vendere, di ereditare. Differente è la situazione delle donne maritate. Per l'atto di matrimonio, prim 1 de.la seconda metà di questo secolo, la s;io3a faceva dono a suo marito dei suoi averi. Il marito aveva il diritto di spendere e di risparmiare secondo il suo piacere e i suoi istinti ereditari ; se la moglie entra va in possesso di altri beni durante il matrimonio, essi andavano pure al marito. La moglie non poteva nè contrJ.ttare nè test~re. I guadagni della moglie erano pt·op1•ietà del ~ar1to. Que,ta legge. ~veva un' eccezione pratica, in ~1sacc?rdo co~ lo spmto del a legge stessa. Consiste 1 ecc_ez1on~ne1 trustees - amministratori depositari, part1colar1 alla legge inglese - i quali assicuravano alle donne maritate la loro pro,.r.età scpirata - separate estate - sottratta cioè all'ingerenza del ma· rito. Questa proprietà poteva essere acquistata sia per contratto col marito, prima delle nozze o per donazione del marito, dopo le nozze, e I; mo"lie aveva il diritto di disporre di questa proprietà per testamento. Quanto alla persona delle donne maritate nessuna disposizione modifica il rigore del diritto comune che metteva la donna allo stesso rano-o dei fanciullÌ e dei dipendenti dal marito. L'obbedi:nza era - in teoria veh I - il segno distintivo di tutta l'a tribù d~lle donne marihte, e i vecchi giul'isti scherzavano piacevolmente sul supposto dit·itto dei mariti di battere le mogli « con dei bastoni non più grossi di un polli~e » I mariti inoltre potevano condurre le mogli dove volevano, e se la moglie intentava e otteneva la separazione da un marito brutale restava in u~a situazione che la metteva fuori dalla legge. . Pr111;1adel 1867 la donna non poteva ottenere un d1vorz10 completo. Il Mill (The subjection of women) parla della profonda degradazione alla quale potevano esser trascinate le donne maritate. Per il Com_ man Law, fìnalmt-nte i figli appartenevano al padre. Dice il Blarkstone, nel suo libro famoso, « le madri non ànno a esercitare nessun potere non ànno diritto che al rispetto ». ' Dopo il 1897 con l'ar 21 del Matrimonial Causes la legge diede alla donna maritata la facoltà di ottenere la protezione dei suoi guadagni come se fosse celibe. ' Il ~ • gennai o del '93. è poi una data solenne negli annali della donna maritata, perchè un matrimonio celebrato dopo quel giorno non priva più la donna della sua capaf)ità legale. in tutto. Le donne, dopo il 1857 possono ottenere il divorzio, ma l'infedeltà del marito non basta, mentre è ~nche t1:'oppo p~l ~a;ito l'infedeltà della moglie. Solo m Iscoz1a 1 comug1 anno un uguale diritto al divorzio. Quanto alla tutela de' figli, la madre è ormai legitt.ima tutrice. Su tutto questo progresso del diritto femminile è venuta la proposta Bag"'. Ma prima di parlarne 0 è necessario uno schiarimento. Le statistiche dimostrano -· o mi sba."'lio - che la popolazione femminile eccede, nel Re';,no Unito di circa un milione e mezzo quella maschile. In con~ seguenza di ciò si è formata una classe di donne che non ànno famiglia .e mancano dell'appoggio dell'uomo. Sono queste zitellone - spinters - che ànno a.nche influito a favore del suffragio femminile con un'a.gitazione continua, formando Associazioni Comitati, tenendo conferenze di propaganda ecc. ' La legge presentata dal Begg, basandosi su questo fatto propone appunto di dare il voto non a tutte le donne, perchè le donne maritate possono praticamente considerarsi rappresentate dai loro mariti ma alle nubili, che adesso, alla vita pubblica non possono partecipare uemmeno indirettamente. L<t le~ge del Begg, è essenzialmente reazionaria., Per questo: nelle classi popolari, le zitellone sono' scarsamente rappresentate, mentre per ragioni economiche molto ovvie, esse sono una vera folla nella' ?lasse superior~. Se la legge del Begg che propone il voto per ogm donna che abbia casa propria venisse applicata, il numero dei votanti verrebbe acc1•esciuto... a tutto vantaggio delle classi conservatrici. Per questo, il Labouchere, l'Asquit, l'Harcout che nel parlamento inglese rappresèntano la democ1•azia si s_ono opposti al disegno di lE>gge del Bagg, che, ~osi com è, avrebbe conseguenze nefaste al liberalismo. Per il breve tempo e per essere già disposto il• materiale di questo numero della Rivista, non ci vien consentito che di associarci così,semplicemente, al lutto di cui la morte di Gabriele Rosa ha colpito i repubblicani d'Italia e quanti nel patriota e nello scrittore bresciano ammiravano l'interezza di una vita fatta di idealità e l'alto valore della mente. Parleremo dell'uomo e dell'opera sua in un prossimo numero. _Per cambiamenti di indirizzi rivolgersi al Szg. G. M0NTALBAN0: Via S. Nicola da Tolentino Num. 45, Roma. Dr. Napol,eoneColajanni, proprietariod,irettore-responsabile. Roma, Tip. Tiberina, Via de' Gigli d'Oro 16.

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