RIVISTA POPOLARE DI POLITICA LETTERE E SCIENZE SOCIALI 319 Art. 6. - Il 1·egolamento redatto e affisso conformemente alla legge sui regolamenti di fabbrica, fa fede delle convenzioni che racchiude, tra le parti con. traenti e i loro aventi causa. Art. 7. - Non si può impegnare il proprio lavoro che per un tempo dato, e pe1• un'intrapresa determinata. Art. 8. - L'operaio à l'obligo : Di eseguire il suo lavoro con cura, nel tempo nel luogo e alle condizioni determinate. Di agiL•e conforme agli ordini e alle istruzioni che gli sono date dal capo dell' impresa o dai suoi preposti. Di osservare il rispetto delle convenienze e dei buoni costumi durante l'esecuzione del contratto. Di conservare il segreto di fabbricazione. Di astenersi da tutto ciò che potrebbe nuocere alla propria. sicurtà e a quella dei suoi compagni o dei terzi. Art. 9. - L'opera.io à l'obligo di restituire in buono stato al capo dell' impresa, gli strumenti e le materie prime restate senza impiego, che gli sono state confidate. Risponde della sua colpa in caso di malfatto, di impiego abusivo dei_materiali, o della deteriorizzazione del materiale e delle materie prime. 10. - L'operaio non è responsabile dello sciuparsi delle cose per il loro uso normale nè delle perdite che avvengono per caso fortuito. 11. - Salvo convenzione contra.ria l'operaio è tenuto a fornire da se stesso il lavoro promesso. 12. - Il capo dell' intrapresa à l'obligo. Di far lavorare l'operaio nel tempo nel luogo e nelle condizioni determinate dalla convenzione o dall'uso, e di fornire gli strumenti e la materia del lavoro. Di vegliare perché il lavoro venga compiuto nelle condizioni più convenevoli di sicurtà e di salubrità. Di vegliare al mantenimento dei buoni costumi e al rispetto delle convenienze d~rante l'esecuzione del lavoro. Di pagare il salario all'operaio nella maniera determinata dalla convenzione o dall'uso. Di fornire all'operaio un 'abitazione conveniente e un nutrimento sufficiente, quando si sia impegnato all'alloggio e al vitto. 13. - 11 capo dell'intrapresa non à in nessun caso il diritto di trattenere gli strumenti che appartengono all'operaio. 14. - Il contratto di lavoro si scioglie : Per lo spira.re del te1•mine. Per il compimento del lavoro. Per la volontà di una delle parti quando il contratto sia stato concluso senza termine, o quando esista giusto motivo di rottura. Per la morte dell'operaio. Per forza maggiore. Art. 15. - Quando non sia fissata dalla convenzione delle parti o dalla natura del lavoro, la durata dell'impegno è regolata dall'uso dei luoghi. In assenza di termini, si suppone che l'impegno abbia una du1•ata non definita. Art. 16. - Se dopo lo spirare de'termini le parti continuano a eseguire il contratto, si suppone che vogliono rinnovare l'impegno per una. durata non definita. Art. 17. Quando il contratto è concluso per una durata non definita, ognuna delle parti si può mettere fine dando congedo all'altra. L'obbligo e il preavviso del congedo sono segnati dalla convonzione o dall'uso. Art. 18. - L'operaio può essere congedato senza p1•eavviso o avanti lo spirare del termine: Quando à ingannato il capo dell'impresa; quando si rende colpevole di atti di improbità, violenze, ingiurie contro i capi del personale; quando causa con intenzione dei danni mate1•iali; quando comunica i segreti di fabbricazione ; quando compromette la sicurtà del lavoro; e in generale quando manca a' suoi obblighi. E sono salvi i diritti del capo dell'intrapresa ai danni ed interessi. Art. 19. L'operaio può rompere l'impegno, senza preavviso o prima che spiri il termine, senza pregiudizio al reclamare danni e interessi. Quando la sua moralità è minacciata; quando il capo si rende colpevoie di violenze, d'ingiuria, o di atti di improbità; quando gli produce con intenzione un danno materiale; quando il capo tollera i cattivi trattamenti che i preposti al lovoro usano verso gli operai; quando la sicurtà degli operai è mina.cciata; e in generale quando il capo dell'impresa manca gravemente a' suoi obblighi relativi all'esecuzione del contratto di lavoro. A1•t. 20 - Se il contr,..tto è concluso senza termine, la parte che rompe l'imt>egnc,_senza questo motivo, omettendo di darne regolamento il preavviso è tenuta a pagare all'altra parte una indennità uguale alla metà del salario medio corrispondente alla durata del preavviso. Art. 21. - Tutta via le parti possono inoltre reclamare danni e interessi provando l'esistenza e la quantità del danno. Art. 22. - Indennità danni e interessi dovuti dall'operaio sono imputabili sul salario. La somma del salario scaduto costituisce una garanzia contro le rotture illecite del contratto, ma non può eccedere il valore medio del salario corrispondente sia alla durata del preavviso o a un periodo di 15 giorni quando il contratto è concluso a termine. Art. 23. - La figlia minorenne, presa come operaia da un capo d'impresa, e che abbia l'alloggio presso di lui, à il diritto di rompere il contratto se la sposa. del capo o qualunque altra. donna che dirige la casa muore o si ritira. Art. 24. - Gli avvenimenti di forza maggiore non implicano la rottura del contratto quando non fanno che sospendere momentaneamente l'esecuzione del contratto. Art. 25. -- Il fallimento o la rovina dell'imprendito1•e non sono cause di forza maggiore. Questa legge abolirebbe anche gli articoli 14-15 della legge del 22 germina! -- 2 floreal dell'anno XI,
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