RIVISTA. POPOLARE DI POLIT!CA. LETTERE E SCIENZE 8OCIA.Ll 209 Passano gli anni e con essi gli uomini : i mali incrudeliscono, voci d'ognintorno si le vano, diritti si contestano, le teorie più avanzate appassionano le discussiol'li, gl'interessi pii1 vitali e più contrari cozzano cotidianamente nella lotta per la finalità. della vita e ne origina un fremito continuo nelle classi che quella lotta. stessa acuisce. E allora si ricorre al metodo friiheliano di dare la chicca ai bamhini per tenerli quieti. E qui studi, commissioni, relazioni - fiumi di parole e d'inchiostro - per tornare, dopo poco tempo, daccapo. Si è sicuri però di non errare affermando che i Siciliani han giudicato vacui ed inefficaci i tentativi fatti per risolvere la crisi che li tra vaglia, perché imbastiti, sempre alla stessa guisa, dietro l'avariata insegna del neminem laedere, circoscritti nell'angusta cerchia dei palliativi, basati so1·ra criteri di riforme puramente formali, veri passatempi per le persone colte che disdegnano i rebus e i logogrifi dei giornali. E a questa maggioranza di scettici hanno adel'ito coloro che edotti dallo studio del passato trovano che le promesse di oggi furon fatte anco ieri, anco un secolo fa. Quel disagio profondo della Sicilia che il Franchetti stesso dice « antico, insito nella condizione a· graria e sociale dell'isola, cagione prima dei suoi mali» è lo stesso disagio che turbò la mente del Borbone, con la sostanziale &ilferenza che il Borbone - con esempio notevole per l'energia a cui s' informava - vigente in fatto l'ordinamento feudale che la sola legge avea abolito - osò dare un colpo fortissimo alla proprietà. privata nella speranza di renderla strumento di produzione accessibile al credito e rimuneratore, mentre oggi il governo tenta invano con provvedimenti isolati e formali di mutare l'in-- dirizzo dell'intiera economia. Non è, purtroppo, con l'istituzione dei probiviri, con la ripristinazione dei monti frumentari , o con una legge sui contratti agrari che proibisca questi o quei patti, queste o quelle clausole - fermo restando il sacrosanto diritto di libertà. contrattuale del Codice civile ! - che si provvede seriamente ai mali odierni. Non è con un articolo di legge che ci s'avvia alla colonizzazione interna, quando l'isola intera manca di mezzi -di comunicazione, di strade, di case; c'è bisogno dei milioni d'Africa per simili progetti. Non è con semplice legge che si spezza il latifondo, che si cambia la coltura, che si arricchiscono le terre; ci vogliono milioni non articoli di legge come si vorrebbe dare ad intendere ai Siciliani quasi fossero una famiglia di rammolliti ! Quando nei primi di questo secolo si lavorava intorno al Codice pel Regno delle Due Sicilie non minori erano le cause del disagio economico dell'isola. Commissioni di giureconsulti chiarissimi, di economisti e di agricoltori disputavano sui mezzi idonei a risolvere la crisi, rinvigorire l'agricoltura, dissodare le terre, sminuzzare la proprietà fondiaria, per renderla strumento di produzione e di benessere. « Si fatica molto - così scriveva nel 1816 Fran- « cesco Carlo D'Amico - (1) e sono tutti i più savi « personaggi di questo Regno di Sicilia impegnati a « promuovere ed aumentare la coltura delle terN « dei fondi e dei rispettivi ter,·itori per ricavare mag- « giore produzione ed ac~rrscere il commercio con le « moltissime derrate che il fertilissimo Regno di Si- « cilia può somministrare, come negli antichi secoli « si era sperimentato. Il clementissimo Sovrano, nor.- « chè il rispettabile Parlamento si sono impegnati di « togliere gli abusi e dettare nuove leggi e costitu- « tuzioni per sostenere e fare in avvenire sperimen- « tare dei grossi int1·oiti sulla coltura e buon rego- « lamento delle terre. » Fino allora la proprietà. terriera era stata circonda.ta di provvedimenti diretti a conservarla unita e ad impedirne il frazionamento, perchè intendeva.osi la ricchezza e la prospel'ità. connesse al mantenimento delle grandi pl'oprietà. e al loro incremento. Questo fatto era stato causa prima di gravare la proprietà. tutta intera di infiniti oneri reali, dappoichè concentrandosi in poche mani il possesso territoriale, la proprietà. ne usciva obe1·ata da pesi ; canoni, censi, rendite, decime, condomini, cointeressenze, prestazioni, protette da una fitta rete d'ipoteche convenzionali, giudiziali e d' evizione , che mentre l'immobilizza vano da una parte, ne allontana vano dall'altra il credito e ne arrestavano il miglioramento. Il Codice del 1819 con l' art. 1784 venne a dare un gran colpo alla proprietà oberata, la quale in poco tempo dovette mettersi in vendita per non potere i proprietari estinguere le soggiogazioni di cui erano debitori. Grave, anzi g1•av1ss1mofu il colpo che disorientò i proprietari e sconcertò specialmente quelli oberati; tanto che essendo sorte infinite contestazioni per l'applicazione ut sic dell'articolo di legge , venne a' 30 di luglio 1823 dichiarata la sospensione transitoria di esso e con decreto IO febbraro 1824 venne rego. lato lo smobilizza.mento della proprietà. Il provvedimento - massime se si considera in rapporto ai tempi - fu rivoluzionario. Si avea voluto mettere un riparo al latifondo imponendone il frazionamento fra i creditori di soggiogazioni; si avea voluto una buona volta segnare la fine di quell'esercito di proprietari falliti o semi-falliti, costretti a vivere di espedienti giornalieri e di liti annose per mantenersi nel possesso di una proprietà che loro non appartiene e che sfruttano a danno altrui e col danno maggiore della publica economia. Fu provvedimento -virile e per ciò stesso lo ostacolarono sia davanti il giudice delegato per le assegnazioni, sia davanti i tribunali ordinari e feudali. L'ostacolarono altresi, come si legge nella relazione del Seg1·etario di Stato per la Grazia e Giustizia, « gli amici del disordine profittando dell'altrui debolezza, ignoranza o pervEirsità. » (1) Osservpzioui interno alla petca. = ~lessina, 1816, pag. 74
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