Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno II - n. 1 - 15 luglio 1896

RIVISTA POPOLARE DI POLITICA LE'l"l'ERE E SCIENZE SOCIAL1 () che non rimangono vive e vigenti se non quelle parti della Legge, che non furono violate, cassate, soppresse da Leggi e Regolamenti successivi o da contrarie consuetudini. '1 utti coloro che s'occuparono di legislazione scolastica hanno riconosciuto questa condizione di ('atto; tutti hanno dato valore abrogatorio, ne' riguardi della Legge Casati, alle disposizioni posteriori, anche se me1•amente stabilite con decreti o regolamenti ministeriali. Tutti poi hanno riconosciuto l'esistenza di un gius consuetudinario, il quale rese, fino dai primi tempi del regno, lettera morta l'una o l'altra delle disposizioni di quella Legge. Lo stesso on. Gianturco nella Relazione che precede il suo Disegno di Legge sulle Scuole Normali e Complementari, presentato alla Camera il 1° Giugno (di segno, che farà giustizia a molti desideri e voti degl' insegnanti di quelle scuole e pel quale, a parte qualche menda parziale, gli va data lode sincera) porge la più esplicita conferma di quanto sto osservando. Questa « legge organica del 13 novembre 1859, dopo 37 anni (scrive l'on. Minist1•0) sta ancora, più spesso di nome che non in /'allo, fondamento di tutto l'tdifizio delle nostre istituzioni scolastiche ». E pare che egli deplori che la Legge ancora « viga interamente, anzi rigidamente » solo per le scuole normali; tutta via quante modi/i• cazioni e aggiunte posteriori deve egli stesso notare, sopravvenute a rendere quella Legge non più in armonia coi fatti! basti accennare al corso preparatorio « che fu istituito per regolamenti e per decreti reali». Ciò premesso è agevole dimostrare che se tra le disposizioni morte della Legge Casati, ve n' ha una che mai non fu viva, si è precisamente quella la quale secondo l'art. lOU, suttoporrebbe a giurisdizione disciplinare le opinioni e gli ~critti dei profossori, estendendo tale giurisd;zione ai loro atti compiut.i f uo1·i della scuola. La risposta, data dall'on. Gianturco agli on. Bovio e Pansini nella citata seduta dell' 8 maggio, se ha suscitato le ironiche osstrvazioni del prof. Murri, e le proteste di Cesare Lombroso, del Ciccotti e di altri, in nome de' diritti del pensiero, non doveva meno mera vigliare tutti i legislatori della Camera, in nome del diritto positivo. Gli stessi on. Bovio e Pansini non mi parvero troppo felici nelle loro osservazioni, rivolte al Ministro. Questi ebbe troppo buon gioco di loro. All'on. Pansini, il quale contesta va l'applicabilità dell'art. lOG al caso Pantaleoni, ossia, in genere, a una lettera pubblicata su di un giornale da un professore il quale ha diritto, come ogni altro cittadino, di esporre il pensier suo intomo a' fatti della cosa pubblica, il Ministro oppose i termini precisi di quell'articolo e si compiacque di leggerglieli parola per parola, e di fare persino de Ilo spirito per dimostrare che l'articolo stesso comprende gli atii « seguiti fuori dell'Università». Chiosando l'articolo dove parla di scritti impugnanti « le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale » il Ministro intercalava di suo, con ironica accentuazione, rivolto all'on. Pansini: « scritti che certamente non sono stati compilati nella cattedra universitaria, ma fuori dell' Università! » E all'on. Bovio, il quale aveva pronunziata una delle sue sentenze, - non essere il professore un impiegato, perchè l'impiegato eseguisce, mentre il professore dirige - l'on. Ministro spostando la questione, rispondeva, non esservi nulla di men 1·ispettoso o di offensivo per la per5ona del professore Pantaleoni, nel dirlo un impiegato dello Stato, perocchè impiegati sono i Presidenti delle Corti supreme di giustizia, impiegati i generali che comandano le nostre milizie dinanzi al nemico, e ... com' è naturale, b sentimentale cavatina venne salutata dai bravo dei soliti, che sostituiscono la rettorica al ragionamento. Lascio da parte poi l'altra sonatina alquanto antiquata (benchè al Ministro paia modernissima e, come tale, l'abbia contrapposta all'on. Bovio) intorno allo « Stato etico, che compendia la parte miglio1·e dell'anima nazionale». Non fu una discussione di legge positiva quella del!' 8 maggio, come doveva essere, trattandosi de' positivi diritti d'un cittadino insegnante in una pubblica e illustre università. Fu schermaglia di fraseologi: tale l' impressione - che fece a noi, settentrionali. J n linea di diritto positivo, anzichè fare una questione d'ermeneutica dell'art. 100, dovevasi dire al Ministro, che quella sua interpretazione era bensì esatta, giustificata dai precisi termini dell'articolo ; ma (questo dev'essere l'argomento d'opposizione) per lo appunto in quel senso e per quella estensione, applicati va da lui voluta, l'articolo stesso era stato abolito da 37 anni di un opposto gius consuetudinario. Lo si doveva combattere su questo terreno. Dal primo ministero, che succedette al Casati, nel 1800, insino all'ultimo predecessore dell'on. Gianturco, non solamente quell'articolo, in quel senso, non venne ma.i applicato, ma si direbbe che i varii Ministri succedutisi alla direzione del!' Istruzione Pubblica del regno, ed i più illustri fra loro segnatamente, parvero ostentare un cri terio opposto; giacchè dalle no• mine di Ausonio Franchi e di Giuseppe Ferrari insino a quelle di Ardigò, di Bovio, di Ferri, ecc., tanto i Ministri di Destra come quelli venuti di poi hanno nominato a professore nelle università italiane scrittori, saliti in fama appunto per scritti « impugnanti le verità sulle quali riposa l'ordine religioso » o per dottrine politiche e sociologiche non conformi alla stretta ortodossia delle attuali istituzioni. Su altro giornale io ho svolto questo concetto largamente; ma le prove abbondano e si può sfidare il Ministro a sostenere la tesi contraria. Ed ho pure dimostrata l'assurdità di applicare quell'articolo e l'indeterminatezza insidiosa e illogica della distinzione, con cui l'on. Ministro, accortosi di aver messo un 11iede in fallo, cercò di ritrarsene, in parte con una cont1·addizione flagrante (1) e in (I) Non è flagrante la contraddizion~ tra i preei1i termini dell'art. 106, a cui s'apptlllava il Minist1·0, e la sua immediata dichiarazione che 411; nessun ministro italiano penserà ad applicare la Leage Casati per punire un professore il quale insegni una dottrina ateistica o materialistica?• O do,·e sen vanno, allora, i preci.·i termini i E ~:-=rà. dunque. la libertà dc' p1ofessori alla mercè dell'arbitrario volere de' Minist1·i? Chi dà al i\linistro il potere di applicare sl e no il mede5im~ articolo di legge, nelle parti che gli accorn0dano o no1 E se domani, scendendo alle urne poliLiche, i clericali portasser". al poterd come nel tlelgio., dei Ministri di loro setta, chi ne ga1·antisce di quel « nessun Ministro penserà... 1 »

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