RlVISTA POPOLARE DI POLITICA LE'I'l'ERE E SCIENZE SOCIALI Il dano al governo, guai se non rimanesse immutabile o, almeno, guarentita la condizione contrattuale dei ta.nti, che prestano la loro opera in servizio del pubblico. Nessun ministro, adunque, quali che siano le sue opinioni personali, deve potere alterare la nostra condizione giuridica se non per Legge. Or questo è il punto della questione, trascurata da chi protestò contro la resurrezione dell'art. 106, evocato dall'onorevole Gianturco : che, se fosse applicato, violerebbe la condizione giw·idica del nostro contratto di lavoro come insegnanti. E qui torna a proposito l'invito all'on. Ministro di considerare, se non trovi differenza tra le condizioni contrattuali degl' impiegati della Magistratura e del1' Esercito e quelle di noi Insegnanti. Peroochè tali diffe1·enze entrano come determinanti nella scelta della professione o della carriera, e non può il Ministro prescindere da esse senza sfregio dei nostri diritti. Se in linea generale, tutti gl' impiegati dello Stato, sono lavoratori al servizio del pubblico, diversifica però il genere del lavoro e diversificano le condizioni e gli obblighi speciali. Tali differenze specifiche costituiscono altrettante condizioni giuridiche, sostanzialmente connesse col contratto stesso, perciò non mutabili a capriccio dei contraenti. Esse implicano la legge del mutuo consenso: do ut des. Or chi non vede la sostanziale differenza di con-. dizioni giuridiche e di conseguenti obbligazioni morali, che v' ha, per esempio, tra gl' impiegati, che prestano l'opera loro negli itffici di pubblica sicurezza? Impiegati dello Stato gli uni e gli altri; e, per me che scrivo, nulla v' è di men rispettoso o di offensivo, nell'essere impiegati, sì per questi come per quelli. Eppure, nessuno oserà dire che la posizione giuridica degli uni, per quanto riguarda i loro obblighi d'impiegati, equivalga a quella degli altri. Invero, se a me, quando criesi un posto nell'insegnamento, avessero offerto, magari con stipendio lautissimo, un posto negli uffici di pubblica sicurezza, lo avrei rifiutato. E perchè? Perchè fatta astrazione delle cognizioni e della competenza necessarie, la diversità dell' ·ufficio implica diversi/ à di rapporti e di obblighi per chi lo assume, non solamente relativi al numero delle ore e alla fatica e qualità della occupazione, ma alla efficienza altresì della sua libertà di coscienza e della sita libertà di cittadino. Tant' è vero ciò, che ai questurini è dalla Legge interdetto il diritto di voto. V' ha dunque differenza sostanziale tra il questurino e l'insegnante, sebbene l'uno è l'altro siano stipendiati dallo Stato. Come v' ha differenza tra gli obblighi del Magistrato e quelli d'un' Ingegnere Catastale, tra la gerarchia militcire e quella dei funzionari della scuola.. Il pal'lare di impiegati dello Stato in genere quando si tratta di stabilire se un impiegato è venuto meno a' suoi doveri, non ha fondamento giuridico. Perché, all'infuori degli obblighi contrattuali specifici non vi dev'essere che la legge comune per l'impiegato, come per ogni altro cittadino. Non essendovi un contratto unic<,, il quale regoli i rapporti di qualsiasi categoria d'impiegati con lo Stato; ma essendovi invece alt1·ettante Leggi e Regolamenti speciali e Ruoli e Norme d'avanzamento ecc., con cui, per ogni singola categoria di uffizi (scolastici, doganali, d'intendenza, della magistratura, dell'esercito, e via dicendo) lo Stato ha stabilito le condizioni che esige e che offre per ogni singolo impiego ; non doveva l'on. Gianturco asserire in Parlamento che « si trattava di sapere se il prof. Pantaleoni fosse venuto meno al dover mo d'impiegato dello Stato » ma unicamente ricercare s'era venuto meno al dovere suo di professore, quale risulta dai patti contrattuali che i professori specificatamente riguardano. Fuori di es-si non vi dev'essere che la Legge comune. Se il professore Pantaleoni ha scritto cosa condannabile, spetta al Magistrato, non al Ministro, d'intervenire. Ora, v' ha forse tr&. le condizioni contrattuali, che regolano la prestazione d'opera degl' insegnanti, la condizione che essi non debbano prender parte allçi vita politica del loro paese ? All' infuori di quel fossile art. 106 della Legge Casati, che « mai non fu vivo » nessuna Legge e Regolamento, nessun avvi su di concorso, stabilirono ma i codesta inibizione. Abbiamo veduto, che quando la Legge ha voluto eccettuare qualche categoria d' impiegati dal diritto di voto, l' ha esplicitamente dichiarato. Ora ai professori non è conteso il diritto di voto, non è conteso l'essere eleggibili, non è conteso adunque di occuparsi di politica: lo stesso prof. Gian turco non sarebbe divenuto deputato e non sarebbe Ministro, se non si fosse occupato di politica. Questo in linea di legge scritta. :Ma v' ha di più. V' ha che l'ufficio stesso a cui l'insegnante è delegato, richiede in lui, non solamente delle cognizioni tecniche, ma delle attitudini r,w1·ali: egli deve come dicono i mòniti ministeriali di tutti i tempi, formal'e il cittadino forte e sapiente . .lii deve adunque recare in sè stesso l'intelligenza della vita pubblica, la quale non si acquista rimanendovi estranei; e oflrire ad un tempo l'esempio di quella probita civile, di quell'onesto uso d'ogni libertà, di quella schiettezza e coerenza di carattere, che tutti i trattatisti di Pedagogia domandano appunto come necessarie nell'educatore. Ora tutto ciò presuppone in lui la più completa libertà di pensiero e d'opinioni, perocchè ogni coercizione gli torrebbe spontaneità, e menomerebbe la credibilità e il prestigio morale del1' insegnante. Gli è per questo che, anche sotto i reggimenti assoluti, però progressivi, come nella Germania dopo il 1815, insegnamento e libertà di pensiero furono sinonimi; gli è perciò che, ad onta, anzi direbbesi a dispetto, dell'art. 106 della Legge Casati, dal 1860 insino a ieri, non escluso· il periodo delle leggi eccezionali durante la dittatura Crispi, nessun Ministro della P. Istruzione ha mai condizionata la nomina de' professori a un credo, fosse religioso o politico o sociale ; e gli è per questo appunto che uomini, i quali non avrebbero .mai chiesto nè accettato, benchè onorevolissimi o lautamente retribuiti, altri uffici, poniamo nella Magistratura o in altra categoria d'impieghi, prescelsero spontanei e gradi-
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