Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 22 - 30 maggio 1896

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 339 levare come da ciò non deriYi il teasfe1·imento in lui della responsabili!à politica particolare per i singoli atti compiuti in foeza della delegazione suaccennata, la quale spetta ai ministri titolari cli quei dicasteri che egli rapprcscnla. l·n minisLt·o senza portafoglio, istituzione nuora per l'Italia, 11011pel sistema rappresentatirn, divide ·olirlalmente coi colleghi del gabinetto la responsabilità politica generale di questo di fronte al parlamento ed alla 11azione: ma non assorbe in ninna parte la res:.onsabilità particolare dei varii ministri per le faccende di rispettiva competenza. ~è si potrà attribuire a lui, in modo esclusivo, il còmpito di difendc1·e innanzi al pai-Iamento gli atti compiuti in virtù dei poteri delegatigli ; ostando a ciò, oltre le considerazioni ora dette, le disposizioni della legge 12 febbraio 1888, la quale prescrive che le attribuzioni dei ministeri siano dete1·minate con decreto reale (e il decreto di nomina di un ministro senza portafoglio non può esprimere Yeruna suii speciale attribuzione); e inoltre stabilisce che le discussioni e proposte relative a ciascun mini~tero siano sostenute innanzi al parlamento dal titolare di esso o dal sottosegretario di Stato che gli è addetto. Il provvedimento di cui parliamo, adunque, è notevole soltanto, in questo aspetto, come un mezzo efficace per guarentire, nei limiti del possibile, l'armonia d' intenti e d'azione fra il commissario civile e il gabinetto; cd era forse la sola misura pratica che potesse venire adottata di fronte alle difficoltà suscitate dal!' indole delle l'elazioni fra loro stabilite. b) Sorvolando alla funzione consultirn logicamente attribuita dall'al't. 3 al commissario, merita singolare attenzione l'art. 4 che è fuor di dubbio il pit1 impo1°tante, e che appunto pel suo contenuto non ha per ora altro valore che di semplice progetto di legge. Qui infatti la funzione del commissario si elern a vera e propria autonomia. tale essendo che sorpassa le normali podestà dei ministri e innorn, ampliandoli sensibilmente, i diritti cl' ingerenza e di vigilanza del governo nelle amministrazioni lo. cali. Per tale articolo è data anzitutto al commissario la facoltà di ordinare ispezioni in tutti gli uffici amministi·ativi e politici delle proYincie a lui affidate. Inoltre egli Yiene incaricato di pron-edere ad una rerisione straordinaria dei bilanci provinciali e comunali, affinchè le spese tuLte, comprese le obbligatorie, iano proporzionate alle forze contributiYe delle proYincie e dei comuni. DoYl'à inoltre, a fine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rirndere i regolamenti provinciali relativi a questi, le iarifTe dei dazi addizionali e comunali e i ruoli delle imposi.e comunali. Tutta questa parte della missione del commissario rni1·a ad una specie di risanamento morale, amministratiro e politico. L' tu·gente bisogno di esso a nessuno è ignoto. La profondità che in non poche amministrazioni locali hanno raggiunto i guasti e le illegalità è pue troppo nota. RipensandoYi, si può dubitare della attitudine e dell'autorità di un uomo solo a compiere opera reramente efficace e durevole. Può darsi che le coalizioni cl' interessi e gli intrighi delle consorteeie locali prevalgano allo zelo e allo accorgimento del commissario e riescano ad ammettere sotto le parrenze della conse1·vata o 1·i tabilita legalità formale, i vizi inestirpabili della macchina amministratirn. Perchè il guasto è nell'ambiente sociale, è nelle abitudini, nei caratteri ; e le prepotenze, le angherie, gli sfruttamenti, non sempre (forse di rado) sono considerati dalla coscienza dei loro autori come azioni prave e riprovevoli. Sotto la protezione di quelle leggi da cui si n10le, rip1·istinandone l'osservanza, attingere il rimedio, nacque e si diffuse il male. Possono esse dan-ero fornire il rimedio ? E dato che lo possano, sarà a tanto ufficio basternle l'opera del commissario ? Alla prima di queste due domande è difficile rispondere a prio1·i. L'esperienza s'incaricherà di elido. Alla seconda domanda si può fino da ora dare una risposta geneeica. Ed è questa: Supposto il miglior volcrn e supposta la più geande abilità nella peesona del commissario, certamente l' ufficio attribuitogli dall'art. 4 è ancora pieno d' insidie e di pe1·icoli. Insidie che possono celarsi nel mal talento altrui ; pericoli che possono derivare da difetto o da eccesso nell' uso del potere confidatogli. Appunto per ciò l'esercizio di tal potere non si può concepire se non guarcntito da una larga autonomia, a cui si accompagni, con proporzionata estensione, una grande responsabilità. L'intervento coi·- rettivo del gommo centrale (fuori del caso di evidente abuso) sarebbe pe1·icoloso più che qualche errore parziale dell'opera del commissario. E nel caso di abuso e,·idente non sarebbe nemmeno ragionernle e adeguato l' interrnnto correttivo, ma occorrerebbe quello 1·iparato1·e, con provYedimento radicale (rimozione, sostituzione). Ond'è che all'autonomia, 1·ichiesta dall'ufficio del commissario, pare conrenga moltissimo la sanzione della personale 1'esponsabilità politica che gli viene attribuita dal suo titolo di minist1·0 segretario di stato. Sia pure un ministro pri ro del portafoglio; codesto non è che uno di quegli accomodamenti la opportunità dei quali si rivela frequentissima nel gommo di gabinetto. La conseguenza che produce, in linea cli diritto costituzionale, siffal(a mancanza di portafoglio, si risolve in ciò, che le responsabilità personalmente incontrate dal ministro senza portafoglio divengano in

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==