Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 21 - 15 maggio 1896

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 329 condanne, omesse in virtù di provvedimenti arbitra.rii del Governo e incostituzionali, non hanno addirittura nessun valol'e giuridico. La. postuma sanatoria d1.-llaCamera non ha che un val9re politico, non legale; la Camera ha potuto assolvere il Ministero prevaricator3 non rendere legittimo ciò che era, ed è intrinsecamente illegittimo. D'altronde la Camera stessa è tenuta a rispettare il patto costituzionale, in virtù di cui esiste e da· cui deriva i suoi poteri. Potrei citare molti scrittori a conforto di questa tesi, tra gli altri un membro del presente Ministero, il prof. Gianturco che in un 01Juscolo di occasione dimostrò l'illegalità dello stato d'assedio. Ma, non scrivendo per un periodico giuridico, mi limiterò a citarne un solo, che del r~sto ne vale molti. Il Mittermaier in uno studio inserito nell'Archiv des Criminalrechts (J·falle 1849), d(lpo di aver pas:,ata a rassegna. la legislazione e le costumanze dei varii paesi sull'argomento, (cita pure un arresto della Cassazione francese del 30 giugno 1832 che dichiarò nullo od inoflìcac(', pcrchò contrario alla Costituzione, il decreto con cui Parigi era stata posta in istato d'assedio, e cancellò una cl?ndanna di morLe pronunciata da un tribunale militare contro un tal Gcoffroy) 1 stabilisce il principio che nes;una legge può es:>er modificata., e nessun diritto, che la legge gar~ntisca ai cittadini può ess9r tolto se non col conco1so del Parlamento. « L::i volontà del GoYerno non può creare stati d'assedio ». Q•1anto all'istituzione dei tribunali militari, il l\fittermaier la respinge assolu'tamente come contraria t' tutt'i principii di 1dritto pubblico. Un tal provvedimento, egli dice, pe1·\'el'to il senso giuridico del popolo, fa venir meno la fiducia nclJ.1, giustizia, ingenera la. persuasione che siensi scelti a. bello studio d('gli uomini, che sono docile strumento del volere del Governo, per far condannare individui che non hanno .commrsso un reato. « Noi non cc- « nosciamo maggior sciagura per lo Stato che quella « di far giudicare dei civili da dei milita.ri per de- « litti politici. Jt una violenza mascherata da giu- <( stizia ». Ogni accusuto 1rnò ricusare un giudice che sia suo nemico. Ora i militari chiamati a reprimere un'insut·rezione, non sono dei nemici per il popolo insorto? Non possono essi nutrir rancore contro coloro che hanno còmbattuto, o si suppone aver voluto combattere contro di loro? Oltre di che, quale indipendenza di giudizio si può aspettare da soldati, abituati all'obbedienza. passiva? I~ in omaggio a questi principii, suppongo, che è stata pubblicata la recente amnistia. Ora come giusti(icare l'odiosa eccezione fatta per l Gattini, poi- il ·Lombardini e per altrj? Kon sono sta.ti ànche questi giudicati dai tribunali militai·i? Se le sentenze di questi giudici improvvisati sono state ritenute illegali od ingiuste per gli altri, si può ritenerle legali e Biblioteca Gino Bianco giuste per essi? Al postutlo, si sarebbe dovuta disi:,orre la revisione dei lJl'vcessi, la ripetizione dei dibattimenti por gli esclusi. Ma questo il governo non osa fare; ma si ostina a toner sotto chiave dei gio,·ani condannati in un momento di feroce violenza governativa a pone raccapriccianti con la violazione di tutte le leggi, sta.rei per dire secondo la vecchia formula., umane e divine. .. Ma infine, bene o male che abbiamo agito, bene o male che siano stati condannati, questi giovani che il Governo ha scelto come capri espiatorii d'un movimento popolare, nessuno oserà- negare che sieno rei politici. O come va dunque che non godono essi dell'amnistia, che tutti gli anni si concede a tutti i 1·ei poWici ? Per spiega1•e questa specie d'indovinello, bisogna. pensare al sistema antichissimo, di gabellare yer reati comuni i politici. Io ho sott•occhi una decisione della corte speciale di Napoli del 10 settemLrJ 18:?2 nella causa degli autori della rivoluzione del 6 luglio 1820. Ne slra.lcio un brano, per dimostr,i.re quanto tenaci sieno le tra.- dizioni dei governi e delle magistrature. « Le m.ìro dei capì e dei principali agenti della « rivoluziono », sentenziò b Corte,« siccome il fatto « ha dimostr.ito, eran quelle di comandai-e, di occupar « cariche, di primeggiare, di arricchirJ o di metter-,i « nello mani il tesoro e lo Stato. Quelle poi della « moltitudine setta1·ia era.no di poter andare armati «. di impunemente dclinquerJ sotto la protezione della « sotla ed usar soverchierie ai cittadini pacifici. Ta1i « vedute veni vano ricoperto coll~ promes.;e di sgra- « vamcnt') d'imposto, di aversi cura d~l ben pubblico, «: e di do\·ersi togliere le oppessioni e gli abusi; so- « lita maschera che i 1ivoltosi di tutt'i tempi hanno « improntata onde ingannare l'ignorante moltitudine». Proprio quel che dicono oggi magistrati, uomini politici e giornalisti salariati contro gli anarchici e i socialisti! Nell'Italia. « libera» il sistema di gabellare i 1•eati politici per comuni fu iniziato allorché, per colpire lo associazioni internazionaliste ed anarchiche si ricorso all'art. 427 del passato Codice penale. Ricordo che il processo eh('. ebbe luogo nel 1883 a Roma (nel quale fui coinvolto anch'io) debuttò come un processo di cospirnione. Via facendo, la cos1•il'azione si tl'amutò in associazione di malfattori. La. Seziono d'accusa dichiarò cho la cospirazione c'e1·a, ma non era. compiuta, era rimasta in germe, si era arrost..1.ta allo stadio di associazione. E siccome non c'era legge che punisse le associazioni a scopo politico, così si ricorse all'art. 426, o il reato politico si trovò cangiato in reato con,tro l'ordine pubblico. Fu un vero giuoco di prestigio; e tale parve anche al Tribunale federalo di Berna, che, chiamato a decidere sulla

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