Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 21 - 15 maggio 1896

328 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI organizzato il partito socialista Belga: il dottor De Paepe e Jean Volders, precursori, che erano morti senza poter salutare l'alba della loro fede. A questa evocazione ci fu negli astanti un rispettoso raccoglimento. Poi l'allegria cantò nuovamente. L'indomani le notizie si confermarono. Un dub bio solo restava: si riesciva a primo scrutinio? Ma senza aspettare i risultati definitivi la vittoria era sì be1la che spontaneamente s'organizzò una manifestazione alla Casa del Popolo. E. quando vi comparvero i candidati risonarono evviva frenetici. Alcune donne Ii abbracciarono, gli uomini li portarono sulle spalle, in trionfo. Dovunque, su tutti i visi, brillava una gioia senza fine. Era per tutti una stupenda giornata di speranza e di letizia. O come queste ore piene di luce compensavano largamente de' lunghi anni bui ! Quella campagna era finita: alcuni annunciavano già il risultato ufficiale: i socialisti erano riusciti tutti a primo scrutinio, e il Jou,rnal de Ser·niause confermò la notizia. JULES DESTRf:E. AMNISTIA o G·rnsTIZIA ? Richiamando in un giornale politico l'attenzione « di quella parte del pubblico, in cui non è del tutto spento il sentimento di giustizia» sull'iniqua esclusione da ogni amnistia di molti anarchici e socialisti, con~annati dai tribunali militari in virtù del decreto sullo stato d'assedio, o dai tribunali ordinari in virtù degli art. 247 e 251 Cod. pen., o mandati a domicilio coatto in virtù della legge eccezionale 19 luglio 1894, io esprimevo questo concetto, che il Governo si è mostrato arrendevole verso le popolazioni che in Sicilia avevano dato sfogo al loro malcontento, e severo per gli uomini di principii che o avevano voluto fare o si temeva che facessero atto di solidarietà co' lavoratori siciliani; e riassumevo così le politica dell'attuale ministero in questa materia: « ammettiamo « che il popolo si possa sfogare di quando in quando « contro la mala amministrazione; ma colpiamo ine- « sorabilmente ogni rivolta fatta o tentata o pensata « in nome di princi1_.di.» Ora questa massima può essere politica., ma non è morale. Un popolo senza principii, senza volontà di resistere agli abusi del potere, senza fibra rivoluzionaria; un popolo uso a leccar la mano che lo castiga può essere l'ideale degli uomini di governo, ma è certo destinato ad essere sommamente infelice, a peggiorare sempre non che nuil'ir speranza di migliore avvenire. Lo st'esso diritto pubblico vigente (cho non è certo una dottrina nè anarçhica nè socialistica) proclama Biblioteca Gino Bianco come principio su_premo e fondamentale dei reggimenti costituzionali il diritto e il dovere di resistenza - diritto e dovere ammesso da tutti' gli SCl'ittori di diritto penale e costituzionale del Blackstone al Palma; affermato più volte al Parlamento, consacrato espressamente in un articolo del Codice penale vigente (199). e così natm·ale a dire del Lamartine, da non aver bisogno di essere scritto I Quando dunque, nel 1893, il Governo del no.5tro paese, cedendo ad un morboso furore di repressione come più tardi cedeva ad un morboso furore bellico, bandiva lo stato d'assedio, istituiva tribunali militari e si abbandonava ad ogni sorta di atti arbitrarii, tenendo chiuso prepotentemente il Parlamento, e rasentando ad ogtfi p:l.Sso il colpo di Stato, era diritto e dovere di tutt' i cittadini di resistere. E quelli che tentarono la resistenza fecero nè più nè meno che quello che avrebbero dovuto fare tutti gl' italiani di tutti i partiti, - ,:iuello che in un altro paese, poniamo l'Inghilterra, avrebbero fatto anche i più arrabbiati conservatori; e di conseguenza, lungi da essere puniti, hanno dritto alla riconoscenza di quanti in Italia serbano fede alla libertà. La loro liberazione s'impone al Governo - e alla nazione - non come un atto di grazia, ma come un atto di giustizia. Io mi propongo appunto di trattarJ la questione dei condannati o dei relegati politici dal suo aspetto giuridico. Cessata il 31 scorso dccembre la legge 19 Iuglio 1894 « sni provvedimenti eccezionali di Pubblica Sicurezza» subentra l'art. 2 Cod. pen. 1 Cap., che dice: « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legg<:1posteriore non costituisca reato; e se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali» - Obbedendo a questa prescrizione di legge la Cassazione di Roma ha ritenuto estinta l'azione penale promossa e cessati' gli effetti delle condanne pronunziate in virtù dell'art. 5 delle detta legge. Non devono, a maggi?r ragione, ritenersi cessati gli e(fett~ delle condanne a domicilio coatto inflitte in virtù della stessa l~gge ? Cessata la legge, scomparso il sistema di provvedimenti eccezionali di cui essa forma.va pa,rte, svanito il pericolo delle agitazioni che essa intendeva a prevenire, i coatti politici dovevano essere rimandati senz'altro alle loro case, di pieno dritto e non per grazia di nessuno. L1.- distinzione fatta dal Governo tra quelli che avevano riportato antecedentemente una condanna e quelli che non ne avevano riportato, ò arbitrnria e lesiva del diritto dei primi; tanto pili che con la confusione invalsa tra l'eati politici e reati comuni, non ·e 'è più modo in Italia di distin[Juere, dalla fedina penale l 'oneslo dal malfattore. Pei condannati dai tribunali militari, esclusi dalla recente amnistia 1 vale lo stesso ragionamento. Le loro

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