264 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI Nel primo stadio, i singoli ed il gruppo, individualmente e collettivamente, non procacciano che quellà <Juantità di materia che basta al godimento e alla produzione del gruppo (legge di saturazione dei bisogni). Nel secondo stadio, si inizia l'accumulazione come strumento di lotta contro la resistenza del tempo per provvedere ai bisogni che nel tempo si ripetono. Ed allora, il bisogno di un più largo adattamento e la legge del minimo mezzo amplificano la legge di saturazione in legge di compensazione delle . raccolte o dei prodotti accumulati col lavoro. Avviene così che l'attività procacciatrice acc1uista una funzione di solidarietà e di socialità espressa col doppio fenomeno della divisione del lavoro e dello scambio, in guisa che tutti gli atti procacciatori che, in seguito a quel doppio fenomeno, si specificano come atti dell'individuo, sono atti del gruppo; atti sociali, aventi sociologica la causa, sociologiche le influenze e sociologici gli effetti. Forme concrete della funzione ctetica sono l'industria e il comme1·cio, cioè la complessa attività degli scambi svolgentesi con carattere speculativo di trasporto, di credito, di compra vèndita. In relazione poi alle leggi del minimo mezzo, della selezione e della eredità, il commercio rappresentò, rispetto allo scambio, l'asservimento dei deboli da parte dei forti, e il diritto che dicesi comme1·ciale, costituì il dirit,to dei forti. · Di qui la definizione economica e giuridica del commercio. Il quale, ne' riguardi della funzione sua, vuolsi considerare sotto un duplice aspetto e, cioè, sotto l'aspetto privato e pubblico, secondochè le manifestazioni del diritto che lo disciplina sono dirette ad accrescere la massa individuale o sociale delle utilità, ad aumentare e ·migliorare i mezzi di vroduzione, o gli strumenti di difesa che ogni aggregato sociale impone a sè stesso. Ciò posto, è facile dimostrare che il fondamento di tutto il diritto privato è economico, come ne è sociologica la funzione, e che gli istituti della famiglia, della proprietà, del dir:tto successorio o contrattuale ecc. disciplinati dai codici, hanno la loro base nei rapporti economici esclusivamente capitalistici (Loria-, Les bases économiques de la constitution sociale, Paris, 1894, Cap. I. pag, 84, Cap. IIL pag. 99, 100-104, 106; Cimbali, La nuova fase del diritto civile, To1•ino 1889, Fratelli Bocca, Introduzione pagina 11). Se pertanto, individualistico è il contenuto delle vigenti legislazioni, esse diventano sempre più disadatte alle esigenze dei tempi moderni nei quali il centro di vita e di azione spostandosi gradatamente dall'unità individuale passa con progressiva rapidità nell'unità sociale per effetto del lento processo di disgregazione che rende sempre più intollerabile il diritto che ne è l'emanazione. Di qui la necessità di pronte ed efficaci riforme per regolare i singoli rapporti giuridici in correlazione al perfezionam<Jnto e alla natura e<10nomica degli elementi che entrano come determinazione obbligatoria dei singoli istituti, Codesta necessità di riforme ha suscitato anzitutto, la controversia intorno alla formazione di un codice unico di diritto privato in contrapposto al principio della autonomia del diritto civile e del diritto commerciale, controversia che può ricevere soluzione adeguata dalla indagine sulla causa ed origine dtl diritto privato. Correlativo a tale analisi è il riconoscimento che tutte le funzioni della atti I ità umana possono ridursi a due: la genesiaca e la procacciatrice equilibrate dal principio della libe1·tà e della responsabilità, nel senso che l'uomo deve frenare la funzione genesiaca che sfugge ali' impero di qualsiasi legge proibitiva. con la coscienza delle responsabilità economica avente per limite di sviluppo la funzione ctetica. Il diritto di p1·oprietà evolutosi dal sentimento di pe1·tinenza cooperò a mantenere l'equilibrio fra le due funzioni col rendere più intensa ed estesa la attività procacciatrice; sicchè il lavoro divenne il fulcro su cui, a guisa di altalena, le due attività giuocano di forze e in cui, se ugualmente sviluppate, trovano la loro naturale elisione. A contenere rntro la resistenza dd fulcro la potenza delle forze esterne, ha contribuito il diritto, equilibrando la libertà di generare mercè la responsabilità dei generanti, la quale, men1re, da un lato, sviluppa maggiore attività procacciatrice nel generante, rappresenta da un altro lato, il limite giuridico imposto alla attività genesiaca. Alla stessa guisa, la difesa del diritto di appropriarsi le sole utilità acquisite col proprio lavoro, costituisce il limite giuridico imposto alla attività procacciatrice. A tale difes1 si connette l'orJine dei diritti privati o civili, al quale appartengono anche i diritti che sorgono dai rapporti e dallo sviluppo della attività degli scambi, perchè 11nche questi sono della' stessa natura obbiettiva e subbiettiva dei primi; sono, cioè, privati o civili, mir.1ndo, al pari di quelli, ad equilibrJ.re la popolazione alle ricchezze, !'attività gcnesiaca alla procacciatrice. • Di qui la unità del diritto privato malgrado il dualismo consacrato dai codici fra l'att.ività giuridica civile e l'attività giuridica commerciale. Le ragioni sto1•iche del so1·gere del diritto commerciale come diritto autonomo, cioè la egoistica prevalenza che i commercianti uniti in corporazione vollero assicurarsi per farsi soverchiatori, non esistono più di fronte alla grande uniformità della vita moderna, alla libertà consentita all'esercizio del traffico, all'influenza che l'idea sociale e il mutualismo hanno esercitato per allargare la sfera dei rapporti
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